Esplora contenuti correlati

Repertorio atto n. 93/CU

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di ordinanza recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145” - Fondo prevenzione rischio sismico. Proroga del termine di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675/2020.     

Repertorio atti n. 93/CU del 21 giugno 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 21 giugno 2022:

VISTO l’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante “Interventi per la prevenzione del rischio sismico”, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, che dispone che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

CONSIDERATO che l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 675 del 2020, all’articolo 4, comma 1, ha consentito l’utilizzo delle risorse trasferite fino al 2016 dal Fondo per la prevenzione del rischio sismico, non ancora impiegate, prevedendone la revoca qualora non fossero state utilizzate entro 24 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ossia entro il 25 maggio 2022;

CONSIDERATA la nota Prot. n. 3501/C13PC del 19 maggio 2022 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la quale è stato richiesto al Dipartimento della Protezione Civile, almeno per le procedure amministrative già avviate, una revisione della norma di cui all’articolo 4, comma 1, della predetta ordinanza che stabilisce la revoca delle risorse se non utilizzate entro 24 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ossia alla data del 25 maggio 2022;

CONSIDERATA la nota n. 26349 del 16 giugno 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile ha trasmesso lo schema di ordinanza in argomento, munito della bollinatura del Ministero dell’economia e delle finanze, ritenendo di poter accordare una proroga di sei mesi per la conclusione delle attività;

CONSIDERATA la nota DAR n. 9752 del 17 giugno 2022, con la quale lo schema di ordinanza è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali e con la quale è stato contestualmente richiesto l’assenso tecnico sul citato provvedimento;

ACQUISITI al protocollo DAR n. 9848 e n. 9860 del 20 giugno 2022 l’assenso tecnico, rispettivamente, delle Regioni e dell’ANCI sullo schema di ordinanza in argomento;

CONSIDERATO, altresì, che nel corso della seduta odierna di questa Conferenza le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al parere;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali;

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di ordinanza recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145” - Fondo prevenzione rischio sismico. Proroga del termine di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675/2020, pervenuto con nota n. 26349 del 16 giugno 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della Protezione civile.

Per saperne di più

Torna all'inizio del contenuto