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Repertorio atto n. 281/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell’entità e della validità del contributo per sessioni di psicoterapia.

 

Rep. atti n. 281/CSR del 23 novembre 2023.

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nella seduta del 23 novembre 2023:

 

VISTO l’articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale detta disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica;

 

VISTO in particolare, il comma 3, del citato articolo 1-quater, come modificato dall’articolo 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il quale, nel prevedere un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi, stabilisce che le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione, sono stabiliti, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l’anno 2022, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTO l’articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale, al citato articolo 1-quater, comma 3, dopo il quarto periodo, inserisce il seguente: “Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024”;

 

VISTA l’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 novembre 2023 (Rep. atti 262/CSR) sul riparto del Fondo sanitario nazionale 2023, che prevede, nella quota indistinta, risorse pari a 5 milioni di euro per l’anno 2023, di cui al citato articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

 

VISTA la nota del 21 novembre 2023, acquisita al protocollo DAR n. 26125, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell’intesa da parte di questa Conferenza, lo schema di decreto concernente il contributo per le sessioni di psicoterapia, che è stato diramato in pari data con nota prot. DAR n. 26145;

 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 23 novembre 2023 di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa con alcune richieste di modificazione e hanno rappresentato la necessità di affrontare la complessiva situazione della salute mentale, che deve misurarsi con un progressivo e diversificato fabbisogno assistenziale in chiave prospettica e strategica, tenuto conto delle migliori esperienze sviluppate a livello regionale, come specificato nel documento che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;

 

CONSIDERATO che il Ministro della salute, nell’accogliere tutte le richieste emendative contenute nel documento sopra citato, ha proposto la seguente riformulazione del comma 2, articolo 2: “A decorrere dall’anno 2024, le risorse di cui al menzionato comma 538, pari a 8 milioni di euro, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base delle quote di accesso da determinarsi in accordo con le Regioni e le Province Autonome entro il 28 febbraio 2024, che tengano conto anche dei criteri reddituali di cui all’articolo 3”;

 

CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso l’assenso su tale riformulazione;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

SANCISCE INTESA

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonché dell’entità e della validità del contributo per sessioni di psicoterapia.

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