Repertorio atto n. 257/CSR
Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii. del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati”.
Rep. atti n. 257/CSR del 18 dicembre 2024.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 18 dicembre 2024:
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)” e, in particolare, l’articolo 4, comma 3, il quale dispone che “il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, nell’ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative e, secondo criteri obiettivi, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale”;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione, e, in particolare, l’articolo 1, punto 74, lettera b), il quale modifica l’allegato VII, parte II, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, prevedendo, tra l’altro, che le categorie di prodotti vitivinicoli di cui al punto 1) e ai punti da 4) a 9) possono essere sottoposte a un trattamento di dealcolizzazione totale o parziale conformemente all’allegato VIII, parte I, sezione E, dopo aver raggiunto pienamente le rispettive caratteristiche descritte in tali punti;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/935 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi per determinare le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti vitivinicoli e la notifica delle decisioni degli Stati membri relative all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale;
VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;
VISTO il decreto 27 marzo 2001 del Ministro delle finanze, recante “Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene”;
VISTO il decreto 25 settembre 2017, n. 11294 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, recante ”Disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall’effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, in applicazione delle disposizioni dell’Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238”;
VISTA la nota prot. n. 636602 del 3 dicembre 2024 del Capo di gabinetto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19458, con la quale, al fine dell’acquisizione dell’intesa di questa Conferenza, è stato trasmesso lo schema di decreto in titolo, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica;
VISTA la nota prot. DAR n. 19480 del 3 dicembre 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il suddetto schema di decreto, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 5 dicembre 2024;
VISTA la nota prot. DAR n. 19671 del 5 dicembre 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza, all’esito della riunione tecnica tenutasi il 5 dicembre 2024, ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 11 dicembre 2024;
VISTA la comunicazione del 12 dicembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20113, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il report della riunione del 12 dicembre 2024, con allegato un documento in cui la Commissione politiche agricole ha espresso avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto in titolo, condizionato all’accoglimento di proposte emendative, finalizzate a prevedere che anche le distillerie potranno svolgere la dealcolazione del vino, seppur in locali separati dai locali uso distilleria e con le raccomandazioni ivi indicate;
VISTA la nota prot. n. 659553 del 13 dicembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20214, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso il nuovo schema di decreto, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica, che accoglie la richiesta formulata dalla suddetta Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
VISTA la nota prot. DAR n. 20221 del 13 dicembre 2024, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il nuovo testo dello schema di decreto in titolo, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTI gli esiti della seduta del 18 dicembre 2024 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sull’ultimo testo dello schema di decreto in titolo, diramato il 13 dicembre 2024;
ACQUISITO l’assenso del Governo;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ss. mm. e ii. del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i vini dealcolati”, nella versione diramata il 13 dicembre 2024.