Repertorio atto n. 226/CSR
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione dei criteri per la valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di osteopata.
Rep. atti n. 226 /CSR del 18 dicembre 2025.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 18 dicembre 2025:
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” e, in particolare, l’articolo 7, il quale individua, nell’ambito delle professioni sanitarie, tra le altre, la professione di osteopata, prevedendo che, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti la professione di osteopata, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;
VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria di osteopata, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 5 novembre 2020 (rep. atti n. 185/CSR) e rettificato il 23 novembre 2020 (rep. atti n.190/CSR);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2021, n.131, recante “Recepimento dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020” e, in particolare, l’articolo 4, il quale rinvia ad un successivo accordo, stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’individuazione dei criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché dei criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 7, della legge 11 gennaio 2018, n. 3;
VISTA la nota prot. n. 24286 del 22 settembre 2025, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 16303, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso lo schema di accordo di cui trattasi, corredato del parere favorevole espresso dal Consiglio superiore di sanità;
VISTA la nota prot. DAR n. 16395 del 23 settembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 13 ottobre 2025;
VISTA la comunicazione del 7 ottobre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17297, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso l’assenso sullo schema di accordo di cui trattasi, con la contestuale richiesta di annullare la riunione tecnica, già convocata per il 13 ottobre 2025;
VISTA la nota prot. DAR n. 17330 dell’8 ottobre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha comunicato alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l’annullamento della suddetta riunione tecnica e il predetto assenso espresso dal Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
VISTA la nota prot. n. 28069 del 21 ottobre 2025, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 18149 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 18168, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso il nuovo testo dello schema di accordo di cui trattasi;
VISTA la comunicazione del 21 ottobre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 18198, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso l’assenso sullo schema di accordo di cui trattasi;
VISTA la comunicazione del 22 ottobre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 18280 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 18287, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione dello schema di accordo in titolo, rappresentando che nel nuovo testo è stato corretto il refuso all’articolo 5, comma 1, ove, per mero errore materiale, era indicato il termine di 36 mesi dall’iscrizione agli elenchi anziché di 5 anni, entro cui deve essere sostenuto un esame di abilitazione, per ottenere il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all’esercizio della professione di Osteopata nonché il riconoscimento del titolo di Osteopata;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 23 ottobre 2025 di questa Conferenza:
- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto il rinvio del punto all’ordine del giorno;
- il Sottosegretario di Stato per la salute ha espresso il proprio assenso sulla suddetta richiesta di rinvio;
VISTA la nota prot. DAR n.18633 del 28 ottobre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica per il giorno 10 novembre 2025;
VISTA la comunicazione del 5 novembre 2025, acquisita il 6 novembre 2025 al prot. DAR n. 19218 e trasmessa il 7 novembre 2025, con nota prot. DAR n.19312, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso un nuovo testo dello schema di accordo rappresentando che quest’ultimo reca la correzione di ulteriori refusi;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 10 novembre 2025, la Regione Lombardia ha manifestato l’esigenza, condivisa dal Ministero della salute, di svolgere ulteriori approfondimenti;
VISTA la nota prot. n. 32120 del 24 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20417 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 20429, con la quale l’Ufficio di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo di cui trattasi, rappresentando che la nuova formulazione è stata condivisa con la Regione Lombardia, il Ministero dell’università e della ricerca e il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
VISTA la comunicazione del 26 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20596, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l’assenso sull’ultimo testo dello schema di accordo in titolo;
CONSIDERATI gli esiti della seduta del 18 dicembre 2025 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’accordo di cui trattasi;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione dei criteri per la valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di osteopata nei seguenti termini:
Art. 1
(Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento della professione sanitaria di Osteopata,
presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione)
1. Presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Osteopata.
2. Agli elenchi speciali di cui al comma 1 possono iscriversi coloro che si sono iscritti entro il 31 agosto 2026 a un corso di formazione di almeno tre anni in osteopatia, che hanno concluso, e sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di scuola secondaria superiore o titolo equivalente;
b) titolo di Osteopata conseguito al superamento di un esame finale di un corso di formazione di almeno tre anni, con frequenza obbligatoria alle diverse attività teoriche e pratiche, aventi le seguenti caratteristiche:
I. un monte ore di almeno 2.400 ore di formazione teorica (pari a 96 CFU), all’interno del quale siano comprese le seguenti materie:
discipline di base: biologia, biochimica, fisica, statistica medica, anatomia umana, istologia, fisiologia umana, patologia generale e clinica, microbiologia, igiene;
discipline caratterizzanti e professionalizzanti: diagnostica per immagini, discipline cliniche medico-chirurgiche (dell'età evolutiva, adulta e geriatrica), scienze osteopatiche, scienze umane, psico-pedagogiche ed economiche;
II. tirocinio pratico in osteopatia nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico di almeno 1000 ore (pari a 40 CFU), con documentazione sulle sedi frequentate, sulle attività svolte e sulla supervisione tutoriale prevista;
III. un’erogazione della didattica da parte di docenti in possesso di titolo di Laurea coerente alla disciplina di insegnamento e per le discipline cliniche medico-chirurgiche di titolo di Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
c) laurea abilitante (o titolo equipollente) all’esercizio di una professione sanitaria e titolo di Osteopata conseguito al superamento di un esame finale di un corso di formazione di almeno tre anni, con frequenza obbligatoria alle diverse attività teoriche e pratiche, aventi le seguenti caratteristiche:
I. un monte ore di almeno 1.500 ore di formazione teorica (pari a 60 CFU), all’interno del quale siano comprese le seguenti materie:
Discipline di base: biologia, biochimica, fisica, statistica medica, anatomia umana, istologia, fisiologia umana, patologia generale e clinica, microbiologia, igiene;
Discipline caratterizzanti e professionalizzanti: diagnostica per immagini, discipline cliniche medico-chirurgiche (dell'età evolutiva, adulta e geriatrica), scienze osteopatiche, scienze umane, psico-pedagogiche ed economiche;
II. tirocinio pratico in osteopatia nell’ambito dell’apparato muscolo-scheletrico di almeno 1.000 ore (pari a 40 CFU), con documentazione sulle sedi frequentate, sulle attività svolte e sulla supervisione prevista;
III. un’erogazione della didattica da parte di docenti in possesso di titolo di Laurea coerente alla disciplina di insegnamento e per le discipline cliniche medico-chirurgiche di titolo di Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.
I requisiti indicati nel punto b sono da considerarsi alternativi a quelli indicati nel punto c e viceversa.
3. Qualora la durata del tirocinio pratico di cui al comma 2 lettere b) e c) non soddisfi il limite minimo di 1.000 ore (40 CFU), può essere valutata anche l’esperienza lavorativa posta in essere che è riconducibile alle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Osteopata. La predetta esperienza per essere oggetto di valutazione deve essere stata svolta per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, a decorrere dall’entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed entro i ventiquattro mesi successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Accordo.
L’esperienza deve essere così documentata:
I. dal possesso di partita I.V.A. fin dall'inizio dell'attività libero professionale e/o la copia dei contratti delle collaborazioni espletate;
II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento;
III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale dichiarata.
4. Successivamente alla iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento, si deve conseguire il riconoscimento del titolo di osteopata (per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) o il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all’esercizio della professione di Osteopata (per coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al cui all’art 1, comma 2 lettera c), a seguito della effettuazione dell’esame di abilitazione di cui all’articolo 5, a pena di decadenza, entro il termine di 6 anni dalla data di iscrizione ai predetti elenchi speciali. La congruità del termine di cui al precedente periodo è oggetto di monitoraggio da parte dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, tenuto conto anche della sostenibilità dell’offerta formativa universitaria.
5. Una volta conseguito il riconoscimento del titolo di osteopata o dell’equipollenza l’iscritto all’elenco speciale ad esaurimento può iscriversi all’albo professionale dell’Osteopata presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione territorialmente competente, con conseguente cancellazione dall’elenco speciale.
Art. 2
(Ulteriori requisiti per l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento)
1. Per l’iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art.1, è necessario il possesso dei seguenti, ulteriori, requisiti:
a) essere cittadino italiano, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o equiparato o cittadino non UE regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998;
b) avere il pieno godimento dei diritti civili;
c) nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale;
d) residenza o domicilio professionale nella circoscrizione dell’Ordine presso il quale sono istituiti gli elenchi speciali ad esaurimento, al quale si richiede l’iscrizione.
Art. 3
(Tenuta degli elenchi speciali ad esaurimento)
1. Gli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art.1 sono tenuti dagli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione territorialmente competenti.
2. Il consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, dopo aver vagliato la documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo, provvede all’iscrizione dei richiedenti all’elenco speciale, stabilendo un contributo annuale a carico degli iscritti al predetto elenco ai fini della copertura delle spese di gestione.
Art. 4
(Cancellazione dall’elenco speciale ad esaurimento)
1. La cancellazione dall’elenco speciale ad esaurimento è pronunziata dal consiglio direttivo dell’Ordine competente per territorio nei casi di:
a) riconoscimento del titolo di laurea abilitante in osteopatia o dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all’esercizio della professione di osteopata;
b) perdita del godimento dei diritti civili;
c) accertata carenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli;
d) rinunzia all’iscrizione;
e) mancato pagamento del contributo annuale di cui all’articolo 3;
f) trasferimento all’estero;
g) mancata effettuazione dell’esame di abilitazione di cui all’art. 5 entro 6 anni dalla data di iscrizione agli elenchi speciali.
Art. 5
(Equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all’esercizio della professione di osteopata e riconoscimento del titolo di Osteopata)
1. Per ottenere il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all’esercizio della professione di Osteopata nonché il riconoscimento del titolo di Osteopata, coloro che sono iscritti agli elenchi speciali di cui all’articolo 1, entro il termine di 6 anni dall’iscrizione ai predetti elenchi, devono sostenere presso una delle Università degli Studi ove sono istituiti i corsi di laurea in Osteopatia un esame di abilitazione, ai sensi dell’art. 7, del D.I. 19.02.2009, nel corso del quale lo studente è tenuto a dimostrare di aver acquisito conoscenze e abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale della professione sanitaria di Osteopata di cui al D.P.R. n. 131/2021.
2. Per essere ammessi all’esame di abilitazione di cui al comma 1 e, laddove con esito positivo, ai fini del riconoscimento del titolo di laurea per la professione di Osteopata per coloro che hanno conseguito il titolo ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), è necessario acquisire con misure compensative le seguenti conoscenze: conoscenze di medicina legale e di etica e deontologia necessarie per lo svolgimento della professione pari a 3 CFU, SSD MED/43 - Medicina legale (MEDS-25/A Medicina legale), MED/50 Scienze Tecniche mediche applicate (MEDS-26/B Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, MEDS-26/D Scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate); conoscenze relative all’organizzazione e al management sanitario pari a 3 CFU, SSD MED/42 - Igiene generale e applicata (MEDS-24/B Igiene generale e applicata); conoscenze relative alla normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla radioprotezione pari a 3 CFU, SSD MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia (MEDS-22/A Diagnostica per immagini e radioterapia), FIS/07 Fisica applicata (PHYS-06/A Fisica per le scienze della vita, l’ambiente e i beni culturali), MED/44 - Medicina del lavoro (MEDS-25/B Medicina del lavoro); conoscenze relative alle tecniche di primo soccorso e rianimazione cardio - polmonare pari a 3 CFU, SSD BIO/14 – Farmacologia (BIOS-11/A Farmacologia), MED/09 - Medicina interna (MEDS-05/A Medicina interna), MED/18 - Chirurgia generale (MEDS-06/A Chirurgia generale), MED/41 – Anestesiologia (MEDS-23/A Anestesiologia), MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MEDS-24/C Scienze infermieristiche generali, cliniche, pediatriche e ostetrico- ginecologiche e neonatali); conoscenze interdisciplinari medico-chirurgiche pari a 12 CFU, SSD MED/09 - Medicina interna (MEDS-05/A Medicina interna), MED/16 – Reumatologia (MEDS-09/C Reumatologia), MED/26 – Neurologia (MEDS-12/A Neurologia), MED/33 - Malattie dell’apparato locomotore (MEDS-19/A Malattie dell’apparato locomotore), MED/34 - Medicina Fisica e Riabilitativa (MEDS-19/B Medicina fisica e riabilitativa), MED/38 Pediatria generale e specialistica (MEDS-20/A Pediatria generale e specialistica), MED/50 Scienze Tecniche mediche applicate (MEDS-26/B Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, MEDS-26/D Scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate); conoscenze relative alle strategie di prevenzione e promozione della salute pari a 6 CFU, SSD MED/42- Igiene generale e applicata (MEDS-24/B Igiene generale e applicata), MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate (MEDS-08/C Scienza dell’alimentazione e delle tecniche dietetiche applicate), MED/50 Scienze Tecniche mediche applicate (MEDS-26/B Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche, assistenziali e della prevenzione, MEDS-26/D Scienze tecniche mediche e chirurgiche avanzate), MEDF/01 – Metodi e didattiche delle attività motorie (MEDF-01/A Metodi e didattiche delle attività motorie).
3. Per essere ammessi all’esame di abilitazione di cui al comma 1 e, laddove con esito positivo, ai fini del conseguimento dell’equipollenza per coloro che hanno conseguito il titolo ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera c), le conoscenze di cui al comma precedente potranno essere dimostrate mediante la procedura di riconoscimento dei CFU già acquisiti con laurea abilitante (o titolo equipollente) all’esercizio di una professione sanitaria.
4. Resta ferma la possibilità per le Università di riconoscere allo studente ulteriori CFU in considerazione di percorsi formativi precedentemente svolti, in conformità alla normativa vigente e secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea.
5. Una volta superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Osteopata di cui al comma 1, l’Università rilascia un attestato di titolo di laurea di Osteopata o di equipollenza dei titoli pregressi alla laurea abilitante all’esercizio della professione sanitaria di Osteopata.
Art. 6
(Chiusura Scuole di formazione)
1. A decorrere dal 1° settembre 2026 il Corso di studio per il conseguimento del titolo della professione di osteopata potrà essere attivato solo dalle università previo accreditamento del MUR.
Art 7
(Disposizioni finali)
1. Il presente Accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute.
Art. 8
(Clausola di invarianza)
1. Dall’attuazione del presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente Accordo con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.