Repertorio atto n. 247/CSR
Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione per il CIPESS, concernente la ripartizione delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2024, per l’esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.
Rep. atti n. 247/CSR del 18 dicembre 2025.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 18 dicembre 2025:
VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, il quale prevede che “il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale”;
VISTO il comma 34-bis del citato articolo 1 della legge n. 662 del 1996, il quale prevede che “a decorrere dall’anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, ai sensi del sopramenzionato comma 34, all’atto dell’adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente”;
VISTO, altresì, il comma 40 del medesimo articolo 1, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti nelle rispettive percentuali sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo del ticket e al netto dell’IVA;
VISTO l’articolo 1, comma 551, lettera a), numero 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha apportato modifiche al citato comma 40, con l’aggiunta del seguente periodo: “Le percentuali di sconto di cui al presente comma, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell’IVA inferiore a euro 150.000”;
VISTO, inoltre, il comma 552 del menzionato articolo 1 della legge n. 145 del 2018, ai sensi del quale agli oneri derivanti dal citato comma 551, lettera a), numero 2, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTA l’intesa sancita in sede di questa Conferenza il 18 dicembre 2019 (rep. atti n. 209/CSR), concernente il Patto per la salute per gli anni 2019–2021 e, in particolare, la scheda 1 “Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e fabbisogni regionali”, la quale prevede che “Ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attività in corso d’anno, Governo e Regioni convengono sulle necessità di ricondurre le quote vincolate del Riparto del fabbisogno sanitario standard all’interno del riparto relativo alla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, operando nell’anno successivo a quello di riferimento i dovuti conguagli sulla base degli ultimi dati resi disponibili”;
VISTA l’intesa del 28 novembre 2024 di questa Conferenza (rep. atti n. 230/CSR), relativa alla ripartizione alle regioni delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l’anno 2024, con la quale è stata accantonata la somma pari a euro 4.000.000, prevista dal citato comma 552, dell’articolo 1, della legge n. 145 del 2018;
VISTA la nota prot. 33743 del 5 dicembre 2025 dell’Ufficio di gabinetto del Ministro della salute, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21344, con la quale è stata trasmessa la proposta di deliberazione per il CIPESS in titolo, rappresentando di aver acquisito informalmente l’assenso tecnico del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’acquisizione della prevista intesa;
VISTA la nota prot. DAR n. 21349 del 5 dicembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la proposta di deliberazione di cui trattasi alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 11 dicembre 2025;
VISTI gli esiti della seduta del 18 dicembre 2025 di questa Conferenza, nel corso della quale:
- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sulla proposta in titolo;
- il Sottosegretario per l’economia e le finanze ha espresso l’assenso sulla proposta di cui trattasi;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione per il CIPESS, concernente la ripartizione delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2024, per l’esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.