Link e Allegati

Repertorio atto n. 270/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla proposta del Ministro della salute sulle linee progettuali per l’utilizzo, da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2025.

 

Rep. atti n. 270/CSR del 29 dicembre 2025.

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nella seduta straordinaria del 29 dicembre 2025:

 

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 34, il quale, tra l’altro, prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, da assegnare alle regioni per la predisposizione di specifici progetti, ai sensi del successivo comma 34-bis;

 

VISTO, inoltre, il comma 34-bis dell’articolo 1 della legge n. 662 del 1996, il quale indica le modalità per l’assegnazione delle risorse alle regioni a titolo di finanziamento dei progetti per il perseguimento di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, prevedendo in particolare che, all’atto dell’adozione della delibera CIPESS di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente, il Comitato medesimo, su proposta del Ministro della salute e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, provvede a ripartire tra le regioni le quote vincolate in questione;

 

VISTA l’intesa sancita da questa Conferenza il 28 novembre 2024 (rep. atti n. 230/CSR), sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPESS, relativa alla ripartizione tra le regioni delle risorse vincolate per l’anno 2024 per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996;

 

VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 28 novembre 2024 (rep. atti n. 231/CSR), sulla proposta del Ministro della salute, con il quale sono stati individuati gli indirizzi progettuali per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2024 ed è stato definito l’utilizzo, da parte delle regioni, delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996;

 

VISTA la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative

e alla terapia del dolore”;

 

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, e, in particolare, l’articolo 4, comma 7-bis, con il quale viene prorogata la vigenza del Patto per la salute 2019-2021 fino all’adozione di un nuovo documento di programmazione sanitaria;

VISTA la legge 23 marzo 2023, n. 33, recante “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”, contenente disposizioni di delega al Governo per la tutela della dignità e la promozione delle condizioni di vita, di cura e di assistenza delle persone anziane, attraverso la ricognizione, il riordino, la semplificazione, l’integrazione e il coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana, anche in attuazione della Missione 5, componente 2, e Missione 6, componente 1, del PNRR, nonché attraverso il progressivo potenziamento delle relative azioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VISTO il decreto 29 aprile 2022 del Ministro della salute, recante “Approvazione delle linee guida organizzative contenenti il «Modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare», ai fini del raggiungimento della Milestone EU M6C1-4, di cui all’Annex alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell’Italia”;

VISTO il “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”, di cui al decreto 23 maggio 2022 n. 77 del Ministro della salute;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito da questa Conferenza nella seduta del 15 settembre 2016 (Rep. atti n. 160/CSR) sul documento “Piano nazionale della cronicità”;

VISTA l’intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita da questa Conferenza nella seduta 18 dicembre 2019 (rep. atti n. 209/CSR), ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente il Patto per la salute per gli anni 2019 – 2021 (di seguito Patto della salute), che alla Scheda 1 “Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e fabbisogni regionali prevede quanto segue: “Governo e Regioni si impegnano a semplificare la procedura di attribuzione degli obiettivi di piano con particolare riferimento alle modalità di rendicontazione basate su indicatori che dovranno valorizzarne i risultati; con riferimento agli aspetti finanziari si conviene di individuare soluzioni volte ad accelerare la messa a disposizione delle Regioni delle risorse all’uopo destinate. Le modalità devono essere concordate e approvate con intesa Stato- Regioni”;

VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 27 luglio 2020 (rep. atti n. 118/CSR) ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento “Accreditamento delle reti di cure palliative, ai sensi della Legge 15 marzo 2010 n. 38”;

VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 27 luglio 2020 (Rep. atti n. 119/CSR) ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38, sul documento “Accreditamento delle reti di terapia del dolore”;

VISTA l’intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita da questa Conferenza il 6 agosto 2020 (rep. atti n. 127/CSR), ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, sulla proposta del Ministro della salute concernente il “Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2020-2025”;

VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 17 dicembre 2020 (rep. atti n. 215/CSR) sul documento recante “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina”;

VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 25 marzo 2021 (rep. atti n. 30/CSR) sul documento “Accreditamento della rete di terapia del dolore e cure palliative pediatriche, ai sensi della legge 15 marzo 2010, n. 38”;

VISTO l’accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 18 novembre 2021 (rep. atti n. 231/CSR) sul documento recante “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da parte delle professioni sanitarie”;

 

VISTO il decreto del Ministro della salute 21 settembre 2022, recante “Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina - Requisiti funzionali e livelli di servizio”;

 

VISTO il decreto del Ministro della salute 30 settembre 2022, di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, recante “Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l’adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33”;

 

VISTO il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, recante “Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie”, che, in particolare, richiede alle regioni di individuare un sistema che garantisca, al cittadino, tempi appropriati sull’erogazione delle prestazioni;

 

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2024, n. 171, recante “Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell’esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria”;

 

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

 

VISTA la legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

 

VISTA la nota prot. n. 35855 del 29 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 22580, con la quale l’Ufficio di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso la proposta di accordo sulle linee progettuali per l’utilizzo, da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2025;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 22586 del 29 dicembre 2025, con la quale la suddetta proposta di accordo è stata trasmessa alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTA l’intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della legge n. 662 del 1996, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione per il CIPESS, relativa alla ripartizione alle regioni delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l’anno 2025, sancita da questa Conferenza il 29 dicembre 2025 (rep. atti n. 269/CSR);

 

CONSIDERATO che nel corso della seduta straordinaria del 29 dicembre 2025 di questa Conferenza:

-          le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla proposta di accordo in titolo;

-          il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze non ha formulato osservazioni sulla proposta di accordo in titolo;

ACQUISITO l’assenso del Governo;

SANCISCE ACCORDO

 

ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla proposta del Ministro della salute sulle linee progettuali per l’utilizzo, da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2025, nei seguenti termini:

 

PREMESSO CHE:

 

− il Piano sanitario nazionale (Psn) 2006-2008, approvato con il DPR 7 aprile 2006, nell’individuare gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, ne dispone il conseguimento nel rispetto dell’Intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271/2005), ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti ed in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn);

− il predetto Psn, nell’ambito di un più ampio disegno teso a promuovere le autonomie regionali e a superare le diversità e le disomogeneità territoriali, impegna Stato e regioni nell’individuazione di strategie condivise volte a superare le disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di salute, accessibilità e qualità dei servizi, al fine di garantire uniformità dell’assistenza. Tali strategie possono essere sviluppate tramite la definizione di linee di indirizzo definite e concordate, in programmi attuativi specifici per la tutela dello stato di salute dei cittadini, attraverso interventi di promozione, prevenzione, cura e riabilitazione;

− il Patto per la salute 2019-2021, nella scheda 8 “Sviluppo dei servizi di prevenzione e tutela della salute. Sviluppo delle reti territoriali. Riordino della medicina generale”, ha sottolineato esplicitamente la necessità di promuovere una maggiore omogeneità e accessibilità dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria, garantendo l’integrazione con i servizi socioassistenziali.

 

SI CONVIENE TRA LE PARTI CHE:

 

1.    le tematiche relative alle linee progettuali dell’anno 2025 dovranno essere trasversali a più ambiti di

assistenza che risultino prioritari per la sanità del nostro Paese e conformi ai programmi e agli indirizzi condivisi con l’Unione europea e con i principali organismi di sanità internazionale. Le linee progettuali indicano, in particolare, la necessità di investire nel campo della cronicità e della non autosufficienza, delle tecnologie in sanità, della discriminazione in ambito sanitario e nello sviluppo di un numero unico, a livello nazionale ed europeo, per le cure mediche non urgenti e ad altri servizi sanitari territoriali a bassa intensità/priorità di cura, oltre che per le tematiche vincolate relative al piano nazionale della prevenzione e alle cure palliative e terapia del dolore;

 

2.      per l’anno 2025 sono 6 le linee progettuali per l’utilizzo, da parte delle regioni, delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e i relativi vincoli economici, siano quelle di cui all’allegato del presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e di seguito elencate:

- linea progettuale “Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i pazienti con multicronicità”;

- linea progettuale “Promozione dell’equità in ambito sanitario”;

- linea progettuale “Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica” - con vincolo di risorse pari a 120 milioni di euro;

- linea progettuale “Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione” con vincolo di risorse pari a 240 milioni di euro, di cui il 5 per mille dedicato al Supporto PNP-Network;

- linea progettuale “La tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale

territorio”;

- linea progettuale “Realizzazione del Numero Europeo Armonizzato per cure non urgenti

116117”;

 

3.      seguito della stipula dell’intesa relativa all’assegnazione alle regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Psn per l’anno 2025, espressa nella seduta di questa Conferenza del 29 dicembre 2025 (rep. atti n. 269) in applicazione dell’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 1-quater dell’articolo 79, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’articolo 3-bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, alle regioni verrà erogato, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, a titolo di acconto, il 70 per cento delle risorse complessive di assegnazione per l’anno 2025;

 

4.      entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, le regioni sono tenute a presentare specifici progetti per la realizzazione di alcune o tutte le linee progettuali individuate nell’allegato del presente accordo e rispettando i contenuti presenti nello stesso allegato. In particolare, le regioni sono tenute a:

a. presentare un progetto per ciascuna linea progettuale che prevede risorse vincolate, riguardanti: linea progettuale Piano Nazionale della Prevenzione e relativi Network; linea progettuale Cure palliative e terapia del dolore;

b. presentare un progetto per ciascuna delle linee progettuali non vincolate o per alcune di esse che la Regione intende sviluppare, utilizzando tutte le restanti risorse assegnate per gli obiettivi di Piano.

Non devono essere presentati più progetti per la stessa linea progettuale. Qualora si intenda presentare un progetto che prosegua quanto previsto nell’anno precedente, occorre che siano indicate le azioni e gli obiettivi specifici da conseguire nell’anno di riferimento.

Le risorse da destinare alle linee progettuali con risorse vincolate devono avere come limite minimo quello previsto nell’allegato del presente accordo;

 

5.         nel progetto della Linea progettuale “Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica” dovranno essere illustrate le attività previste per l’anno 2025 in maniera distinta per l’obiettivo relativo alla costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e quello per la terapia del dolore in area pediatrica. Anche la rendicontazione delle attività svolte nell’anno 2024 riporteranno i risultati conseguiti nell’anno 2024 distintamente per entrambi gli obiettivi;

 

6.         il progetto della Linea progettuale “Piano Nazionale della Prevenzione e relativi Network (NIEBP, AIRTUM, ONS)” dovrà essere articolato in due sezioni relative, rispettivamente, all’obiettivo prioritario PNP e all’obiettivo prioritario Supporto al PNP:

1)      Obiettivo prioritario PNP – questa sezione contiene il resoconto di quanto realizzato rispetto alla pianificazione dei 10 Programmi Predefiniti (PP) del proprio Piano regionale della Prevenzione 2020 – 2025 per l’anno di riferimento 2025, con i relativi indicatori, in coerenza con la rendicontazione dei PRP nella Piattaforma web “Piani regionali di Prevenzione”, strumento di accompagnamento esclusivo, sostanziale e formale, per i PRP;

2)      Obiettivo prioritario Supporto al PNP - questa sezione contiene il resoconto di quanto realizzato rispetto alla pianificazione quinquennale definita nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Regione e ciascuno dei tre Network (NIEBP, AIRTUM, ONS) per il periodo di vigenza del PRP 2020 – 2025 e del relativo progetto ad esso allegato inclusivo di piano finanziario, di cui all’Accordo 4 agosto 2021;

 

7.      i progetti delle restanti linee progettuali, escluso quindi il progetto di cui al punto 6, dovranno essere elaborati seguendo la scheda progetto di cui all’allegato del presente accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

 

8.      nella deliberazione, o atto equivalente, che approva i progetti da presentare per l’anno 2025, dovrà essere necessariamente contenuta anche la specifica relazione illustrativa dei risultati raggiunti da ogni progetto presentato nell’anno precedente 2024, utilizzando la scheda dei risultati di cui all’allegato del presente accordo;

 

9.      all’erogazione del 30 per cento residuo si provvederà, nei confronti delle singole regioni, a seguito dell’approvazione dei progetti da parte di questa Conferenza su proposta del Ministero della salute, previa valutazione favorevole del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato – regioni del 23 marzo 2005;

 

10.  nel caso in cui i progetti non vengano presentati nel termine di cui al punto 4., ovvero non vengano approvati, in quanto carenti di uno o più elementi essenziali di cui ai punti precedenti, non si farà luogo all’erogazione della quota residua del 30 per cento e si provvederà al recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata.