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Repertorio atto n. 123/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo all’assegnazione delle risorse del “Fondo unico a sostegno dell’operatività del numero unico europeo 112”, di cui all’articolo 1, commi 982 e 983, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

 

Rep. atti n. 123/CSR del 30 luglio 2025.

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E

LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nella seduta del 30 luglio 2025:

 

VISTO l’articolo 98-vicies semel, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, il quale dispone che “Al Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l’individuazione e l’attuazione delle iniziative volte all’istituzione su tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza europeo «112» attraverso l’istituzione di PSAP di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta-CUR […]”;

VISTO altresì il comma 2 dell’articolo 98-vicies semel, il quale dispone che “Per l’esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministero dell’interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell’interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, dei Ministeri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni”;

VISTO l’articolo 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n.124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il quale prevede, tra l’altro, l’ “istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d’intesa adottati ai sensi dell’articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”;

VISTO l’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il quale disciplina la realizzazione sul territorio nazionale del servizio Numero unico di emergenza europeo 112;

VISTO l’articolo 1, comma 982, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, il quale istituisce il Fondo unico a sostegno dell’operatività del numero unico europeo 112, con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l’anno 2019, di 14,7 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021;

VISTO l’articolo 1, comma 983, della legge n. 145 del 2018, il quale dispone che le risorse del citato Fondo unico sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle regioni impiegato per il funzionamento del servizio relativo al numero unico europeo 112, sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero della salute e le regioni;

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”;

VISTA la nota prot. 18370 del 19 maggio 2025, acquisita al prot. DAR n. 9857 in data 12 giugno 2025, con la quale il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno ha trasmesso lo schema di accordo relativo al Fondo unico a sostegno dell’operatività del numero unico europeo 112;

VISTO il predetto schema di accordo inviato dal Ministero dell’interno, il quale riporta che “al fine di ripartire le predette somme, la Commissione consultiva ex art. 98-vicies semel del decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259 ha individuato un criterio di natura convenzionale, quantificando il costo medio del servizio pari ad € 1 per cittadino residente, di cui il 70% relativo alle spese del personale”;

VISTA la nota prot. DAR n. 10172 del 17 giugno 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la predetta nota del Ministero dell’interno prot. 18370 del 19 maggio 2025 alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle amministrazioni statali interessate, convocando contestualmente una riunione tecnica per il giorno 27 giugno 2025; 

VISTI gli esiti della suddetta riunione tecnica, nel corso della quale:

- il rappresentante del Ministero dell’interno ha illustrato la proposta di accordo trasmessa in data 19 maggio 2025;

- il rappresentante del Ministero della salute ha concordato con la proposta formulata;

- la rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha concordato con la proposta formulata, rappresentando che lo stanziamento del Fondo, come previsto dall’articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è pari a € 19.570.000;

VISTA la nota prot. n. 27981 del 22 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12777, con la quale il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, a fronte degli esiti positivi della citata riunione tecnica, ha, tra l’altro, chiesto di sottoporre lo schema di accordo in titolo a questa Conferenza ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’accordo con le seguenti richieste di:

-  ridefinire l’ammontare del fondo unico in modo strutturale, permettendo così l’effettiva copertura degli oneri necessari per lo svolgimento delle funzioni per cui è stato costituito, avendo come riferimento un valore di costo medio del servizio pari a 1,50 euro per abitante;

-  definire uno standard nazionale di finanziamento uguale per tutte le regioni a regime adeguato ad assicurare la copertura del costo del servizio;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

SANCISCE ACCORDO

 

ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano relativo all’assegnazione delle risorse del “Fondo unico a sostegno dell’operatività del numero unico europeo 112”, di cui all’articolo 1, commi 982 e 983, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come di seguito definito:

 

Articolo 1

1.         Gli importi stanziati sul Fondo unico a sostegno dell’operatività del numero unico europeo 112, istituito con l’art. 1, comma 982 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinati a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale impiegato nelle Centrali Uniche di Risposta, sono distribuiti secondo un criterio demografico, che tiene conto del dato sulla popolazione residente, su base ISTAT, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione.

2.         Le somme di cui al comma 1 sono ripartite nella misura del 70% del costo medio del servizio, pari ad € 1/annuo a cittadino, fino alla capienza del Fondo medesimo.

3.         Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede all’attuazione degli adempimenti conseguenti alla stipula del presente Accordo.