Repertorio atto n. 125/CSR
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche”.
Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 30 luglio 2025:
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale stabilisce che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere accordi in sede di Conferenza Stato-regioni, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTI i seguenti atti adottati da questa Conferenza:
- accordo sancito il 9 giugno 2016 (rep. atti n. 105/CSR), in merito al modello previsionale e ai relativi principi metodologici sviluppati e applicati durante il progetto pilota per la determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2016/2017 delle figure professionali di medico chirurgo, odontoiatra, farmacista, infermiere ed ostetrica/o;
- accordo sancito il 25 maggio 2017 (rep. atti n. 69/CSR), con cui la metodologia per la determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2017/2018 è stata estesa a tutte le professioni sanitarie, secondo il modello previsionale di cui all’allegato A, parte integrante del medesimo accordo;
VISTE la nota del 4 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11433, e la nota dell’8 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11635, con le quali l’Ufficio di gabinetto del Ministro della salute ha inviato uno schema di accordo, corredato delle Tabelle relative al fabbisogno, determinato in base all’applicazione del predetto modello previsionale, anche suddiviso per regioni, per l’anno accademico 2025/2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, di cui all’allegato 1 (Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6) e all’allegato 2 (Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6), le cui premesse recitano, tra l’altro:
- tenuto conto delle attività poste in essere nell’ambito degli incontri tecnici promossi e coordinati dal Ministero della salute che hanno coinvolto i rappresentanti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti delle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie ai fini della determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026, basato sulla previsione di domanda e di offerta a livello regionale e nazionale di professionisti sanitari, i cui principi e le cui specifiche sono descritte nell’allegato A del suddetto accordo del 25 maggio 2017;
- preso atto della stima del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026 presentato dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dalle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie, come da documentazione acquisita agli atti istruttori al presente accordo;
- considerato che il principio generale adottato nella determinazione del fabbisogno formativo per l’anno accademico 2025/2026 è stato il pieno accoglimento dei fabbisogni espressi dalle regioni;
- considerato che tale principio non è stato applicato alle figure professionali di:
a) Farmacista, per la quale il dato di fabbisogno comunicato dalla relativa Federazione, pari a 1.500 unità, costituisce una stima condivisibile che coniuga l’ipotesi di una maggiore domanda di farmacisti legata sia alle esigenze del setting ospedaliero sia al ruolo della farmacia dei servizi nella rete dell’assistenza territoriale, con l’obiettivo di evitare un futuro esubero di professionisti, in coerenza con la metodologia di determinazione del fabbisogno di cui ai suddetti accordi del 9 giugno 2016 e del 25 maggio 2017;
b) Psicologo, per la quale, coerentemente anche con quanto rappresentato dal Consiglio nazionale Ordine psicologi, si ritiene di dover confermare anche per l’anno accademico 2025/2026 lo stesso fabbisogno già determinato dai precedenti accordi di questa Conferenza, da ultimo dall’accordo dell’11 luglio 2024 (rep. atti n. 130/CSR), pari a zero unità;
c) Chimico, per la quale il dato di fabbisogno comunicato dalla relativa Federazione, pari a 369 unità, superiore al fabbisogno richiesto dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce una stima condivisibile in considerazione dell’elevata età media e dall’alto tasso di turnover di tali professionisti;
VISTA la nota prot. DAR n. 11658 dell’8 luglio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso detto schema di accordo, unitamente alla relativa documentazione, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 17 luglio 2025;
VISTA la comunicazione del 15 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12274, con la quale il Coordinamento della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, acquisito il parere favorevole del coordinamento area personale, ha espresso l’assenso tecnico con richiesta di annullamento della suddetta riunione tecnica programmata per il giorno 17 luglio 2025;
VISTA la nota prot. DAR n. 12308 del 15 luglio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, a seguito dell’assenso tecnico espresso dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ha annullato la convocazione della riunione tecnica prevista per il 17 luglio 2025;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell’accordo;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante “Determinazione del fabbisogno, per l’anno accademico 2025-2026, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche”, di cui all’allegato 1 (Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6) e all’allegato 2 (Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6) che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante.