Link e Allegati

Repertorio atto n. 133/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Riparto tra le regioni delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi dei danni causati dal fenomeno denominato «morìa del kiwi»”.

Rep. atti n. 133/CSR del 30 luglio 2025.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 30 luglio 2025:

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, il quale prevede che “le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni, e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all’articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4 del presente articolo. Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della “moria del kiwi” sul proprio territorio, come definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

VISTO il comma 2, dell’articolo 3, il quale dispone che “La ripartizione dell’importo da assegnare alle regioni è effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1”;

VISTO, inoltre, il comma 3, dell’articolo 3, del decreto-legge n. 63 del 2024, il quale prevede che “La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a contenere gli effetti della «moria del kiwi»”;

VISTO, altresì, il comma 4, dell’articolo 3 del decreto-legge n. 63 del 2024, il quale prevede che “La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, dei quali 4 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo”;

VISTI gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

VISTO il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTO il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis»;

VISTA la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) del 21 dicembre 2022, recante “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali”;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante “Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, il quale stabilisce che “Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso”;

VISTA la nota prot. n. 300666 del 2 luglio 2025 del Capo di gabinetto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11298, con la quale, al fine dell’acquisizione dell’intesa di questa Conferenza, è stato trasmesso lo schema di decreto in titolo, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica;

VISTA la nota prot. DAR n. 11320 del 3 luglio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il suddetto schema di decreto, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 7 luglio 2025;

VISTA la comunicazione del 19 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12630, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il report della riunione del 19 luglio 2025, nel corso della quale la Commissione politiche agricole ha espresso parere favorevole all’intesa sullo schema di decreto in titolo;

VISTA la nota prot. n. 35413 del 29 luglio 2025 del Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze, acquisita il 30 luglio 2025 al prot. DAR n. 13453 e trasmessa, nella medesima data, con prot. DAR n. 13465, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale è stato trasmesso il parere tecnico, reso con nota prot. 190563 del 29 luglio 2025, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul testo dello schema di decreto in titolo;

CONSIDERATO, altresì, che, nel corso della seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza, il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha rappresentato che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con il citato parere tecnico, ha chiesto che la relazione tecnica sia integrata da elementi volti a supportare la circostanza che le risorse finanziarie potranno essere concretamente erogate ai beneficiari entro il corrente anno;

VISTI gli esiti della seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza, nel corso della quale il Sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste ha accolto la richiesta formulata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze ed ha assicurato la capacità del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di spendere le risorse e i fondi previsti;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Riparto tra le regioni delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale per gli interventi compensativi dei danni causati dal fenomeno denominato «morìa del kiwi»”.