Link e Allegati

Repertorio atto n. 206/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto 9 marzo 2022, n. 3462 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione delle risorse del “Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale” per l’annualità 2024 e sull’approvazione del programma di interventi, in attuazione dell’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante integrazioni all’accordo rep. atti n. 100/CSR del 19 giugno 2025 - Regione Toscana e Regione Liguria.

Rep. atti n. 206/CSR del 6 novembre 2025.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 6 novembre 2025:

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l’articolo 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, con ciò disponendo che le province autonome di Trento e di Bolzano non partecipano alla ripartizione di finanziamenti statali;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), il quale prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto 26 febbraio 2013 del Ministero dell’economia e delle finanze recante “Attuazione dell’art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l’articolo 1 che, ai commi 366 e 368, istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTI i decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 marzo 2022, prot. n. 3462, 1° luglio 2022, prot. n. 8426, 19 aprile 2023, prot. n. 8019;

VISTO l’atto di programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per il triennio 2023-2025, prot. n. 8912 del 5 maggio 2023, nonché l’atto di programmazione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale per il triennio 2023-2025 - aggiornamento anno 2024, prot. n. 11278 del 17 aprile 2024;

VISTO l’accordo, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto n. 3462 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione delle risorse del “Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale” per l’annualità 2024 e sull’approvazione del programma di interventi, in attuazione dell’articolo 1, comma 368, della legge n. 234 del 2021, sancito da questa Conferenza nella seduta del 19 giugno 2025 (rep. atti n. 100/CSR);

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 2, del citato accordo rep. atti n. 100/CSR del 19 giugno 2025 secondo cui: “il programma degli interventi di cui al comma 1 può essere integrato con nuovi Accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome”;

VISTA la nota prot. GAB n. 248433 del 8 ottobre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17414, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro del turismo ha trasmesso lo schema di accordo indicato in oggetto, rappresentando di aver recepito le osservazioni formulate dal Ministero dell’economia e delle finanze e le schede intervento integrative della Regione Toscana e della Regione Liguria;

 

VISTO il citato schema di accordo, il quale tra le premesse reca: “CONSIDERATO che le risorse di cui all’Allegato 1, disponibili sul Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, sono iscritte, per l’anno 2025, in conto residui di provenienza dall’esercizio finanziario 2024, sul capitolo n. 7115 dello stato di previsione del Ministero del turismo”;

VISTA la nota prot. DAR n. 17522 del 9 ottobre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha rammentato al Ministero del turismo di essere in attesa dell’invio, da parte del medesimo Ministero, del formale concerto del Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema di accordo in oggetto, ai fini dell’avvio dell’iter istruttorio;

VISTA la nota prot. GAB n. 256830 del 29 ottobre 2025, acquisita, nella medesima data, al prot. DAR n. 18740, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro del turismo ha rappresentato al Capo di gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze e agli altri soggetti interessati di essere in attesa di aggiornamenti in ordine alla concertazione e alla calendarizzazione del provvedimento;

VISTA la nota prot. DAR n. 18829 del 30 ottobre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha ribadito al Ministero del turismo, di essere in attesa di ricevere, dal Ministero medesimo, il formale concerto del Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema di accordo in oggetto ai fini dell’avvio dell’iter istruttorio;

CONSIDERATO che il punto in oggetto, pur non essendo iscritto all’ordine del giorno, è stato trattato nella seduta del 6 novembre 2025 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’accordo;

 

CONSIDERATO che il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, nel comunicare di non avere osservazioni, ha espresso il concerto sull’accordo in oggetto;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto 9 marzo 2022, n. 3462 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione delle risorse del “Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale” per l’annualità 2024 e sull’approvazione del programma di interventi, in attuazione dell’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante integrazioni all’accordo rep. atti n. 100/CSR del 19 giugno 2025 - Regione Toscana e Regione Liguria, così come di seguito definito:

Articolo 1

1.     Sono approvate le Schede intervento integrative proposte dalla Regione Toscana, denominate “Ripristino funzionalità riserva idrica utilizzata per l’innevamento artificiale dell’Area Amiata Senese, denominata “Laghetto Verde” e manutenzione straordinaria area del Parco Pubblico” (CUP J28E25000030006) e “Bastioni della fortezza medicea: l’hub di accesso turistico a Siena tra tradizione e innovazione” (CUP H61F24000750001), e quella proposta dalla Regione Liguria, denominata “NUOVO CORSO VILLAREGIA – Lotto di completamento a levante” (CUP I63D24000270006), di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo, in quanto rispondenti alle finalità di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale prot. 3462/22 del 9 marzo 2022 e di cui all’articolo 1 dell’Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, per il triennio 2023-2025, aggiornamento anno 2024, prot. n. 11278 del 17 aprile 2024.

2.     L’elenco degli interventi di cui all’Accordo del 19 giugno 2025, Atti rep. n. 100/CSR, e alle schede allegate al presente Accordo integrativo potrà essere integrato con nuovi accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3.     Il Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti definisce il Piano degli investimenti recante l’elenco degli interventi proposti dalle regioni ammessi a finanziamento, ai sensi del decreto interministeriale n. 8019 del 19 aprile 2023. A tal fine, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del turismo i soggetti attuatori, i codici unici di progetto, i cronoprogrammi, le fonti di finanziamento degli interventi proposti.

Articolo 2

1.     Entro 15 giorni dal perfezionamento del decreto di cui all’articolo 1, comma 3, del presente Accordo, ciascuna Regione inoltra formale richiesta di trasferimento delle risorse al Ministero del turismo, per la quota di propria spettanza in virtù del riparto di cui all’allegato 1 dell’Accordo del 19 giugno 2025, Atti rep. n. 100/CSR.

2.     La richiesta di trasferimento di cui al comma 1 deve contenere l’indicazione dei conti di tesoreria della Regione richiedente ove trasferire le risorse e la specifica individuazione dei programmi di spesa in relazione ai quali si chiede il trasferimento.

3.     Il Ministero del turismo si impegna a provvedere all’emanazione del provvedimento di erogazione delle risorse nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui ai commi precedenti, completa di ogni elemento. Sono fatti salvi i tempi occorrenti per l’espletamento dei necessari controlli da parte dei competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato.

Articolo 3

1.     Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere portati a conclusione entro 24 mesi dalla data di perfezionamento del decreto interministeriale di cui all’articolo 1, comma 3.

2.     Il Ministero del turismo, previa richiesta motivata, da far pervenire da parte delle regioni entro il termine di cui al comma 1, può concedere una proroga, fino e non oltre 6 mesi dal medesimo termine di cui al comma 1, sul cronoprogramma dei singoli interventi, senza rimodulazione degli stessi, in relazione a cause non prevedibili.

Articolo 4

1.     I soggetti attuatori degli interventi provvedono all’alimentazione del sistema di monitoraggio degli interventi mediante il sistema di monitoraggio della Banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

2.     Il Ministero del turismo verifica l’alimentazione nell’ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) da parte dei soggetti attuatori, ai fini della conduzione dell’attività di monitoraggio.

3.     Le regioni presentano al Ministero del turismo una rendicontazione annuale sullo stato di avanzamento delle attività relative agli interventi di investimento ammessi a finanziamento.

4.     Entro 120 giorni dalla conclusione degli interventi finanziati le regioni presentano al Ministero del Turismo una relazione dettagliata delle attività realizzate accompagnata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute con allegati il certificato di regolare esecuzione degli investimenti e i relativi documenti contabili di spesa.