Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 51, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il riparto delle risorse destinate al rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.
Rep. Atti n. 86CU del 27 luglio 2020
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna Seduta del 27 luglio 2020
VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 51, che prevede lo stanziamento di risorse finanziarie a partire dall’anno 2005, al fine di assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale;
VISTO il comma 3, del sopracitato art. 1 del d.l. n. 16/2005, che prevede che le risorse siano assegnate alle Regioni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Unificata;
VISTO lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante il riparto delle risorse destinate al rinnovo del contratto collettivo del settore del trasporto pubblico locale, trasmesso con nota del 17 luglio 2020, prot. 29775, diramato dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza in data 20 luglio 2020, con prot. DAR n. 11904;
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l’UPI e l’ANCI hanno espresso il proprio avviso favorevole all’intesa
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito dalla legge 22 aprile 2005, n. 51, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il riparto delle risorse destinate al rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale.