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Verbale della Seduta del 11/5/2022

Verbale n. 12/2022

Seduta dell’11 maggio 2022

                                                                                                                                                                                                                  

CONFERENZA UNIFICATA

Il giorno 11 maggio 2022, alle ore 15.10 si è riunita presso la Sala riunioni del I piano di via della Stamperia n. 8, in Roma, la Conferenza Unificata (convocata con nota prot. DAR-0007243-P del 5 maggio 2022, integrata con nota prot. DAR-0007544-P del 10 maggio 2022) in seduta ordinaria e in collegamento con modalità di videoconferenza, per esaminare il seguente ordine del giorno con l’esito indicato:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 28 aprile 2022.

Approvati

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante: Indicazione delle qualifiche professionali e tecniche dei contratti di apprendistato presso l’Agenzia industrie difesa, e relativo trattamento economico. ID MONITOR 4749 (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIFESA – ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.1/2022/12 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Sancita intesa

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le province autonome e gli Enti locali concernente l’aggiornamento dell’Agenda per la semplificazione per il periodo 2022-2026. (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.1/2022/13 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Sancita intesa

  1. Parere ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. sullo schema di Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’aggiornamento della codifica SIOPE per le Autorità di sistema portuali. (ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito: 4.6/2022/28- Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Parere reso

 

  1. Accordo, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali sulle “Linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute”. (INTERNO - SALUTE)

  Codice sito: 4.3/2019/8 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Sancito accordo

 

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, recante modifica dei raggruppamenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) indicati nell’Allegato 1 del D.M. 25 settembre 2007, n. 185. (TRANSIZIONE ECOLOGICA – SVILUPPO ECONOMICO – ECONOMIA E FINANZE).

Codice sito 4.14/2022/17 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Parere reso

 

  1. Parere ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’aggiornamento del Programma di Misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale.  (TRANSIZIONE ECOLOGICA).

Codice sito 4.14/2022/16 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Parere reso

 

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione delle risorse del Fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Fabbisogno anni 2020 e 2021. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI – LAVORO E POLITICHE SOCIALI – ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.13/2022/21 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

Parere reso

 

  1. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un rappresentante delle Regioni in seno al Comitato dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 3, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, n. 325. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.13/2022/25 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

Designazione acquisita

 

  1. 9. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2022 del “Fondo per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248". (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - POLITICHE GIOVANILI)

  Codice sito 4.3/2022/5 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Sancita intesa

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, sul riparto delle risorse assegnate nel 2022 sui capitoli del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 2022, n.84. (CULTURA)

Codice sito 4.16/2022/10 – Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Parere reso

 

  1. Designazione, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell’articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così come modificato dall’articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di un componente, in sostituzione, in seno alla Commissione consultiva per la Musica. (CULTURA)

Codice sito 4.16/2021/28 A - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Designazione acquisita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, CARFAGNA (in videoconferenza); il Sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, BATTISTONI (in videoconferenza); il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, SINISCALCHI**; il Coordinatore dell’Ufficio III per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO.

 

Per le Regioni e le Province autonome (in videoconferenza):

Il Presidente della Regione Molise, TOMA.

 

Per il sistema delle Autonomie (in videoconferenza):

Il Vicepresidente dell’Anci e Sindaco di Valdengo, PELLA; il Presidente della Provincia di Lucca, MENESINI.

Il Ministro DADONE delega il Ministro Gelmini a rappresentare il proprio Ministero.

_____________________

* Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza.

** Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funzioni di Segretario della Conferenza Unificata.

 

Il Ministro GELMINI anticipa lesame del PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali sulle “Linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute”.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’accordo.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’accordo.

 

Il Presidente MENESINI, in nome dell’UPI, esprime avviso favorevole all’accordo.

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti locali, nei seguenti termini:

PREMESSO CHE:

- L’art. 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con la legge 1° dicembre 2018, n.132,

il quale dispone, al comma 1, che previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, i comuni capoluogo di provincia, nonché quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli appartenenti ai dipendenti Corpi e servizi di polizia locale;

- Il comma 1 bis del citato art. 19 del decreto-legge n. 113 del 2018, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma;

- ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 19, del predetto decreto-legge n. 113 del 2018, con il

Regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel rispetto dei principi di precauzione e di salvaguardia dell’incolumità pubblica, le modalità della sperimentazione che deve essere effettuata previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d’intesa con le aziende sanitarie locali competenti per territorio, realizzando altresì forme di coordinamento tra queste ed i Corpi e Servizi di polizia locale;

- il comma 3 del ripetuto art. 19 del decreto-legge n. 113 del 2018 stabilisce che al termine del

periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata e che si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;

- il comma 4 del più volte citato art. 19 del decreto-legge n. 113 del 2018 sancisce che i comuni e le

regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci;

- le linee generali di cui al comma 1 del ripetuto articolo 19 del decreto-legge n. 113 del 2018, sono rivolte a configurare un quadro di riferimento in materia di formazione del personale e di tutela della salute che assicuri una disciplina tendenzialmente uniforme sul territorio nazionale, nel rispetto della quale saranno adottati i regolamenti comunali che disciplineranno le attività di sperimentazione propedeutiche all’utilizzo di armi comuni ad impulso elettrico, allo scopo di implementare le possibilità operative della Polizia locale;

SI CONVIENE

  1. Sul documento (Allegato A) parte integrante dell’Atto di Conferenza, relativo all’approvazione delle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nel presente Accordo nei limiti delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(All. 1)

Si riprende l’esame dell’ordine del giorno così come previsto.

 

Il Ministro GELMINI pone all’approvazione il report e il verbale della seduta del 28 aprile 2022.

 

Non essendovi osservazioni la Conferenza Unificata approva il report e il verbale della seduta del 28 aprile 2022.

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante: Indicazione delle qualifiche professionali e tecniche dei contratti di apprendistato presso l’Agenzia industrie difesa, e relativo trattamento economico.  ID 4749

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Il Presidente MENESINI, in nome dell’UPI, esprime avviso favorevole all’intesa.

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante: Indicazione delle qualifiche professionali e tecniche dei contratti di apprendistato presso l’Agenzia industrie difesa, e relativo trattamento economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmesso con nota 0018793 del 7 aprile 2022, dal Ministero della difesa, Ufficio legislativo.

(All. 2)

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni, le province autonome e gli Enti locali concernente l’aggiornamento dell’Agenda per la semplificazione per il periodo 2022-2026.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa. Ritiene, però, necessario procedere celermente nel lavoro di attuazione dell’Agenda, in particolare nel lavoro di mappatura dei regimi amministrativi e semplificazione delle procedure, nonché anche nelle attività finalizzate alla digitalizzazione delle procedure per le attività produttive e gli sportelli unici. Ad oggi, infatti, sebbene vari Tavoli attuativi dell’Agenda siano stati formalmente insediati, i relativi lavori procedono molto lentamente. Per tali ragioni chiede che su questo fronte vi sia una decisa accelerata, naturalmente, nelle previsioni del rispetto del PNRR.

 

Il Presidente MENESINI, in nome dell’UPI, condividendo la posizione espressa dal Sindaco Pella, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, sull’aggiornamento dell’Agenda per la semplificazione per il periodo 2022-2026, trasmesso con nota DFP-0033402 del 21 aprile 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica e che, allegato all’Atto di Conferenza, ne costituisce parte integrante.

(All. 3)

 

 

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Parere ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. sullo schema di Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’aggiornamento della codifica SIOPE per le Autorità di sistema portuali.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole.

 

Il Presidente MENESINI, in nome dell’UPI, esprime parere favorevole.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell’articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sullo schema di Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente l’aggiornamento della codifica SIOPE per le Autorità di sistema portuali, trasmesso con nota MEF-GAB-Prot. 8099 del 2 maggio 2022 dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze.

(All. 4)

 

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e delle finanze, recante modifica dei raggruppamenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) indicati nell’Allegato 1 del D.M. 25 settembre 2007, n. 185.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole con la segnalazione contenuta nel documento trasmesso (All. 5/a).

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole anche alla luce dell’accoglimento dell’istanza, avanzata in sede tecnica, relativa alla possibilità di conferire i pannelli fotovoltaici provenienti dalle utenze domestiche ai Centri di raccolta comunali nonché, di conseguenza, all’accoglimento della richiesta di inserire nel nuovo testo la specificazione al Raggruppamento 4 sullo smaltimento dei pannelli fotovoltaici.

 

Il Presidente MENESINI, in nome dell’UPI, esprime parere favorevole.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante modifica dei raggruppamenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) indicati nell’Allegato 1 del D.M. 25 settembre 2007, n. 185, nel testo diramato con nota DAR n. 7223 del 5 maggio 2022, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.

(All. 5)

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Parere ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’aggiornamento del Programma di Misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale. 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole.

 

Il Presidente MENESINI, in nome dell’UPI, esprime parere favorevole.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’aggiornamento del Programma di Misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale.

(All. 6)

 

 

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione delle risorse del Fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Fabbisogno anni 2020 e 2021.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole ribadendo, anche in sede politica, la necessità di una revisione dei criteri e della procedura per la ripartizione del fondo.

 

Il Presidente MENESINI, in nome dell’UPI, esprime parere favorevole.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, recante la ripartizione delle risorse del Fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 - Fabbisogno anni 2020 e 2021, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.

(All. 7)

 

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 9, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un rappresentante delle Regioni in seno al Comitato dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 3, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, n. 325.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa l’ing. Carmela Iadaresta della Regione Puglia (All. 8/a).

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci,

 

Il Presidente MENESINI, in nome dell’UPI,

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

DESIGNA, ai sensi dell’articolo 9, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l’Ing. Carmela Iadaresta della Regione Puglia quale rappresentante delle Regioni in seno al Comitato dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 3, del decreto Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, n. 325.

(All. 8)

 

 

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 9 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2022 del “Fondo per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

Riferisce, inoltre, che la Ministra Dadone, impossibilitata a presenziare alla seduta odierna, ha chiesto espressamente di procedere, comunque, all’approvazione del provvedimento in esame.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa sulla stesura del 6 maggio u.s.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime un forte ringraziamento al Ministro Dadone e al Capo Dipartimento, De Giorgi per avere voluto condividere con gli enti locali delle linee programmatiche su questi fondi per le politiche giovanili che sono molto importanti e danno dei grossi risultati. Esprime, inoltre, soddisfazione anche per la conferma relativa all’aumento delle risorse per le politiche locali, aumento che porterà sicuramente a raddoppiare le risorse destinate ai Comuni e alle Città Metropolitane, anche in modo da aumentare significativamente le azioni di sostegno erogate dai Comuni a favore dei giovani. Ringrazia, inoltre, le Regioni, oggi rappresentate dal Presidente Toma, per avere voluto mantenere queste importanti risorse in capo ai Comuni; questo risultato è la dimostrazione della forte collaborazione in atto non solo con il Ministro delle Politiche Giovanili, ma anche -appunto, con le Regioni.

Il Presidente MENESINI, in nome dell’UPI, esprime avviso favorevole all’intesa. Ringrazia il Ministro Dadone e il Capo Dipartimento per l’ottimo lavoro fatto, anche in termini di concertazione. E’ noto quanto le questioni giovanili siano diventate di grande attualità anche dopo il Covid; tra l’altro, considerato che questo è l’anno europeo dei giovani, è estremamente importante poter ampliare - in questo contesto, il programma avviato negli anni scorsi.

Il Presidente TOMA, precisa di aver voluto far intervenire per primi Comuni e Province considerato il loro essere in prima linea in questo contesto. Ritiene, però, doveroso esprimere un apprezzamento per il lavoro svolto, anche a nome delle Regioni, nonché per la tempestività con la quale la Ministro Dadone ha istituito un tavolo con le Regioni a seguito dell’incontro con il Presidente Fedriga.

 

Il Ministro GELMINI assicura che riferirà alla Ministra Dadone che, sicuramente, sarà felice dell’approvazione del provvedimento nonché degli apprezzamenti espressi.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA, tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

CONSIDERATO

- il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modifiche ed integrazioni;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2021 recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024;

- il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con cui l’On. Fabiana Dadone

è stata nominata Ministro senza portafoglio;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2021 con cui al Ministro

senza portafoglio On. Fabiana Dadone è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 2021, registrato dalla Corte

dei conti in data 24 marzo 2021 con n. 680, concernente “Delega di funzioni al Ministro per le

politiche giovanili, On. Fabiana Dadone”, e in particolare l’articolo 2 che attribuisce allo stesso

le funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale;

- la Decisione UE 2021/2316 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2021, con la

quale, su proposta della Commissione Europea, il 2022 è stato dichiarato “Anno Europeo dei

Giovani”;

- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024;

- l’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare “un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013”;

- l’art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 2015, è tenuta ad assicurare un’ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio in misura non inferiore a 13 milioni di euro;

- che l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto, come da indicazioni impartite dal Segretario Generale della PCM, ad effettuare, in via precauzionale, in attuazione delle vigenti disposizioni di finanza pubblica, un accantonamento sul Fondo per le politiche giovanili 2022 per un importo di euro 2.151.615,00;

- l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010,

abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

- la circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;

- la nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province Autonome di Trento e Bolzano all’Entrata del bilancio dello Stato;

- le Sentenze della Corte Costituzionale in data 20 marzo 2006, n. 118, in data 12 dicembre 2007, n. 453, in data 27 febbraio 2008, n. 50, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;

- la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l’indagine di controllo sul “Fondo per le

politiche giovanili”, che ribadisce, altresì, il contenuto delle riferite Sentenze della Corte Costituzionale;

- la necessità di assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani sul territorio, destinando una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale per l’anno 2022, secondo criteri e modalità condivisi;

- che le modalità di realizzazione e monitoraggio delle iniziative regionali sono disciplinate tramite Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritti, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., tra il Dipartimento e ciascuna Regione;

- che le modalità di realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l’anno 2022 da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, relativamente a Comuni e Città metropolitane, e tra il Dipartimento e l’UPI, relativamente alle Province;

 

 

 

 

TENUTO CONTO CHE

- il perdurare dell’emergenza epidemiologica ha accentuato le disuguaglianze territoriali, rendendo

ancora più evidenti le differenze sociali, con particolare riferimento ai giovani che, a fronte dei dati e delle rilevazioni, rappresentano la condizione di una generazione in forte svantaggio, soprattutto nelle aree periferiche e meno sviluppate;

- in questo contesto, con la presente Intesa, nell’ambito delle politiche giovanili, si rende necessario

favorire azioni di sostegno nell’orientamento e di rafforzamento delle competenze, delle capacità

e delle prospettive formative e occupazionali dei giovani;

SI CONVIENE

Articolo 1

Riparto del Fondo per le politiche giovanili

  1. La presente Intesa indica, per l’anno 2022, le percentuali di riparto del Fondo per le politiche

giovanili. L’ammontare del Fondo è determinato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”, nonché da eventuali variazioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all’emanazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2022”.

  1. In particolare, la presente Intesa stabilisce:

- la percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province Autonome e agli Enti locali, per interventi di rilevanza territoriale, nella misura complessiva del 51%;

  • la percentuale destinata agli interventi di rilevanza nazionale in misura pari al restante 49% del Fondo.
  1. La presente Intesa stabilisce, altresì, nell’ambito della riferita percentuale complessiva del 51%:
  2. a) la quota del Fondo, determinata nella misura del 26%, destinata alle Regioni e alle Province

Autonome e i relativi criteri di riparto;

  1. b) la quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata ad ANCI, relativamente a

Comuni e Città metropolitane;

  1. c) la quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata ad UPI, relativamente alle

Province;

  1. d) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi

realizzati dalle Regioni e dal sistema degli Enti locali.

Articolo 2

Interventi

  1. Al fine di assicurare coerenza tra le diverse iniziative programmate sul territorio, la quota del Fondo, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito “interventi”, in materia di politiche giovanili, che siano in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale, coinvolgendo, a vario titolo, atteso il carattere trasversale delle politiche giovanili, le tematiche della educazione, della formazione, del lavoro e dell’inclusione sociale. In particolare, gli interventi devono essere finalizzati a promuovere:

-    servizi di orientamento alle competenze e al lavoro volti a favorire la transizione scuola/università/lavoro e la riduzione del numero di giovani in condizione di NEET, attraverso la costituzione di reti orizzontali e verticali fra istituzioni scolastiche e universitarie, enti di formazione professionale e organizzazioni produttive;

  • progetti diretti a rafforzare le competenze dei giovani nell’ambito della trasformazione digitale ed ecologica delle imprese, anche attraverso il finanziamento di borse lavoro/tirocini concordati con le organizzazioni produttive in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di sviluppo del territorio e a quelle delle imprese;
  • iniziative volte a sviluppare la vocazione d’impresa e l’educazione alla cultura economico finanziaria e d’impresa, anche nell’ambito della promozione culturale e della valorizzazione del territorio;
  • iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il rischio di esclusione

sociale, generato e/o accentuato dalla pandemia, soprattutto degli adolescenti, anche mediante forme di voucher da destinare alle attività sportive, in forma di agevolazione per le fasce economicamente deboli;

  • iniziative, in coerenza con la programmazione regionale dei fondi comunitari e nazionali, e con quella delle Autonomie locali, rivolte a sostenere il sistema integrato delle politiche giovanili, come complesso di azioni e politiche rivolte ai giovani tra i 14 e i 35 anni al fine di consentire loro la piena partecipazione e inclusione, con particolare attenzione ai giovani in condizione di svantaggio e ai giovani in condizione di NEET, alla vita politica, culturale e sociale, riconoscendone il ruolo di principali agenti nel processo di sviluppo e di cambiamento economico e sociale, anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dell’animazione socioeducativa;
  • la realizzazione e/o la promozione di Carte Giovani Regionali, rivolte ai giovani tra i 14 e i 17 anni, in sinergia con la Carta Giovani Nazionale (CGN) e con quelle già esistenti in alcune Regioni, che possano aderire al circuito EYCA - European Youth Card Association, dando a tutti i titolari l’accesso ad una serie di opportunità e servizi e fungendo come strumento per lo sviluppo delle politiche giovanili a livello nazionale e regionale;
  • iniziative finalizzate all’accoglienza di giovani provenienti dai territori colpiti dal conflitto

in Ucraina.

  1. Nell’implementazione degli interventi proposti, anche al fine di garantire un rafforzamento delle politiche giovanili sul territorio, le Regioni e il sistema delle Autonomie locali avranno, altresì,

cura di supportare il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito “Dipartimento”) nelle seguenti iniziative:

  1. a) favorire la diffusione della Carta Giovani Nazionale sul territorio, quale strumento del Governo finalizzato a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita ed incentivando le opportunità di partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative;
  2. b) promozione integrata delle opportunità in favore delle giovani generazioni, nonché delle iniziative che si intendono realizzare nell’ambito dell’Anno europeo dei giovani attraverso la piattaforma web GIOVANI2030, realizzata, a livello nazionale, con l’obiettivo di favorire, da un lato, l’attivazione dei giovani e una maggiore inclusione giovanile nel tessuto economico e sociale del Paese e, dall’altro, il coinvolgimento di tutti i soggetti (istituzioni, enti, associazioni) in grado di offrire adeguati strumenti e attività.
  3. Il target di riferimento per gli interventi deve essere rappresentato dalla fascia di età compresa tra i 14 e i 35 anni, ad eccezione di quelli relativi alla Carta Giovani Regionale.
  4. Al fine di favorire il coordinamento e la complementarietà tra tutte le iniziative finanziate con il

Fondo potranno essere organizzati momenti di confronto periodico tra i sottoscrittori della presente Intesa.

Articolo 3

Quota destinata a Regioni e Province autonome

  1. La quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome, pari al 26%, si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.
  2. La riferita quota è ripartita tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2021, come indicato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Intesa. La ripartizione della quota determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all’euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
  3. Le risorse finanziarie, assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono acquisite al

bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A

tal fine le predette risorse sono versate all’Entrata del bilancio dello Stato al Capo X.

  1. Le Regioni inviano al Dipartimento le proposte progettuali, approvate con deliberazione di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al comma 8. Le proposte progettuali, finalizzate alla realizzazione degli interventi indicati al comma 1 dell’articolo 2, devono essere inviate al Dipartimento entro il 31 luglio 2022. Le proposte progettuali devono essere conformi nei contenuti agli obiettivi di cui al comma 1 dell’articolo 2 e prevedere una durata massima di attuazione di 18 mesi a decorrere dalla data di inizio attività. Può essere concessa, dal Dipartimento, dietro formale richiesta della Regione interessata, una proroga della durata di attuazione di massimo 6 mesi, debitamente motivata. Trascorsa la durata prevista per gli interventi della proposta progettuale (18 mesi o 24 mesi, qualora sia stata eventualmente concessa la proroga), le somme provenienti dal Fondo e non impegnate saranno versate dalle Regioni, con modalità indicate dal Dipartimento, nel Fondo stesso per essere redistribuite, in sede di Intesa relativa alle annualità successive, tra tutte le Regioni.
  2. Resta salva la possibilità per le Regioni, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente

rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche oltre il citato termine 31 luglio 2022, ma comunque entro e non oltre il 14 ottobre 2022. Le proposte progettuali inviate oltre il 14 ottobre 2022 non saranno prese in considerazione.

  1. Le Regioni evidenziano le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli obiettivi, il valore complessivo, il numero delle azioni nel singolo intervento, i destinatari, il territorio interessato, il responsabile del progetto, le modalità di realizzazione e altri elementi ritenuti utili in un’apposita scheda di progetto, che costituisce parte integrante della deliberazione di Giunta Regionale di cui al comma 4. Se il progetto prevede più interventi, dovrà essere compilata una scheda di progetto per ogni singolo intervento. La scheda di progetto dovrà essere corredata da una specifica relazione che illustri la proposta progettuale nel suo complesso, per meglio chiarire le finalità e le modalità di attuazione. Durante lo svolgimento delle attività, possono essere apportate modifiche alla proposta progettuale; le richieste di variazioni, opportunamente motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento e successivamente approvate con deliberazione di Giunta Regionale.
  2. Ai fini dell’attuazione degli interventi proposti, le Regioni si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato, di cui almeno la metà costituita da risorse

finanziarie del bilancio regionale e la restante parte conferita attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione esclusivamente dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie assegnate ad ogni singola Regione, sono indicati nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa.

  1. Ciascuna Regione, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto

delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2022”, sottoscrive con il Dipartimento, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., uno specifico Accordo, che disciplina le modalità di monitoraggio sugli interventi e il trasferimento delle relative risorse finanziarie. All’Accordo dovrà essere allegata la scheda di progetto e la correlata relazione illustrativa.

  1. Il Dipartimento e le Regioni provvedono alla sottoscrizione degli Accordi entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte progettuali e comunque successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2022”.
  2. Le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro e non oltre 4 mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte dei competenti organi di controllo. Il Dipartimento comunica formalmente alla Regione la data di registrazione. Successivamente la Regione comunica formalmente al Dipartimento la data di “inizio delle attività”.
  3. Il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie ad esse spettanti avviene a seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte dei competenti organi di controllo e previa comunicazione di inizio delle attività da parte della Regione.
  4. Le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo di cui al comma 8 ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal comma 11, andranno a riconfluire nel Fondo per essere redistribuite, in sede di Intesa nelle annualità successive tra tutte le Regioni.

 

 

Articolo 4

Quota destinata al sistema delle Autonomie locali

  1. La quota del Fondo, destinata al sistema delle Autonomie locali, stabilita in misura pari al 25%

dello stanziamento del Fondo, è così ripartita:

  1. a) una quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall’ANCI;
  2. b) una quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province.
  3. ANCI e UPI inviano al Dipartimento le proposte progettuali, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione degli specifici Accordi per l’anno 2022 di cui al comma 3. Le proposte progettuali, finalizzate alla realizzazione degli interventi indicati al comma 1 dell’articolo 2, devono essere inviate al Dipartimento entro il 31 luglio 2022. Resta salva la possibilità per le Autonomie, in presenza di rilevanti e motivate ragioni, di inviare le proposte progettuali anche oltre il predetto termine.
  4. Le modalità di trasferimento delle risorse, nonché di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di uno specifico Accordo, da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, relativamente a Comuni e Città metropolitane, e tra il Dipartimento e l’UPI, relativamente alle Province.
  5. Le proposte progettuali inviate da ANCI e UPI devono essere conformi nei contenuti agli obiettivi di cui al comma 1 dell’articolo 2 e prevedere una durata massima di attuazione di 18 mesi a decorrere dalla data di inizio attività. Può essere concessa, dal Dipartimento, dietro formale richiesta di ANCI e UPI, una proroga della durata di attuazione di massimo 6 mesi, debitamente motivata.
  6. Ai fini della realizzazione dei progetti e delle azioni di cui al comma 1 dell’articolo 2, i Comuni e le Città metropolitane e le Province si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo degli interventi, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dagli stessi enti locali e/o da eventuali partner degli stessi.
  7. ANCI e UPI sottoscrivono con il Dipartimento l’Accordo di cui al comma 3. All’Accordo dovrà essere allegata la proposta progettuale di cui al comma 2.
  8. Il Dipartimento e ANCI e UPI provvedono alla sottoscrizione dell’Accordo entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte progettuali, e comunque successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2022”.
  9. Il Dipartimento comunica formalmente ad ANCI e UPI la data di registrazione dell’Accordo da parte dei competenti organi di controllo. Entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, ANCI e UPI inviano al Dipartimento il progetto esecutivo delle attività, ai fini della successiva approvazione. Le attività di cui al progetto esecutivo devono essere avviate entro 4 mesi decorrenti dalla data di comunicazione della menzionata registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
  10. Durante lo svolgimento delle attività, ANCI e UPI possono apportate modifiche al progetto esecutivo; le richieste di variazioni, opportunamente motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento.
  11. Le risorse finanziarie, attribuite con la presente Intesa in favore del sistema delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla conclusione degli Accordi di cui al comma 2, sono interamente destinate ad iniziative da concordarsi tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

(All. 9)

 

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, sul riparto delle risorse assegnate nel 2022 sui capitoli del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 2022, n.84.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole.

 

Il Presidente MENESINI, in nome dell’UPI, esprime parere favorevole.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, sul riparto delle risorse assegnate nel 2022 sui capitoli del Fondo Unico dello Spettacolo, di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 2022, n. 84.

(All. 10)

 

 

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell’articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così come modificato dall’articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, di un componente, in sostituzione, in seno alla Commissione consultiva per la Musica.

 

Il Presidente MENESINI, in nome dell’UPI, designa il professor Francesco Martinelli, in sostituzione del professor Tura.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome e il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, prendono atto.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

DESIGNA, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 89 e dell’articolo 2 del decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo 10 febbraio 2014, così come modificato dall’articolo 4, comma 1 del decreto del Ministro della Cultura 26 ottobre 2021 n.377, il Prof. Francesco Martinelli quale componente della Commissione consultiva per la Musica.

(All. 11)

Il Ministro GELMINI, ringraziando per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori della Conferenza alle ore 15.21.  

        Il Segretario                                                                           Il Presidente

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                      Mariastella Gelmini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

 

P. 4

 

ALL. 1

 

REP. 72/CU DELL’ 11 MAGGIO 2022

 

P. 1

 

ALL. 2

 

REP. 69/CU DELL’ 11 MAGGIO 2022

 

P. 2

 

ALL. 3

 

REP. 70/CU DELL’ 11 MAGGIO 2022

 

P. 3

 

ALL. 4

 

REP. 71/CU DELL’ 11 MAGGIO 2022

P. 5

   ALL. 5/a

ALL. 5

DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

REP. 73/CU DELL’ 11 MAGGIO 2022

 

P. 6

 

ALL. 6

 

REP. 74/CU DELL’ 11 MAGGIO 2022

 

P. 7

 

ALL. 7

 

REP. 75/CU DELL’ 11 MAGGIO 2022

P. 8

   ALL. 8/a

ALL. 8

DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME

REP. 76/CU DELL’ 11 MAGGIO 2022

 

P. 9

 

ALL. 9

 

REP. 77/CU DELL’ 11 MAGGIO 2022

 

P. 10

 

ALL. 10

 

REP. 78/CU DELL’ 11 MAGGIO 2022

 

P. 11

 

ALL. 11

 

REP. 79/CU DELL’ 11 MAGGIO 2022

 

Per saperne di più

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