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Repertorio atto n.129/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di modifica dell’Intesa rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.

 

Rep. atti n. 129/CU del 10 settembre 2025

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella seduta del 10 settembre 2025:

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire, tra l’altro, il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTA l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 14 settembre 2022 (Rep. atti n. 146/CU), “ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, di modifica dell’Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio”, e in particolare l’articolo 15, rubricato “Norma transitoria”, che, al comma 2, prevede “un periodo transitorio, della durata di 18 mesi, per l’adeguamento ai requisiti della presente Intesa”;

 

VISTA l’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 25 gennaio 2024 (Rep. atti n.15/CU), “ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali di modifica dell’Intesa Rep. Atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio” che, all’articolo 1 stabilisce che, al citato articolo 15, comma 2, dell’Intesa del 14 settembre 2022 (Rep. atti n. 146/CU), le parole: “della durata di 18 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “della durata di 36 mesi”;

 

VISTA la nota del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2025, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 15408, e diramata l’8 settembre 2025 con nota prot. DAR n. 15438, con la quale il predetto Dipartimento ha trasmesso la proposta di modifica dell’intesa del 14 settembre 2022 (Rep. atti n. 146/CU) la quale, in premessa, evidenzia la necessità di una proroga di ulteriori 12 mesi della scadenza del periodo transitorio, risultante pertanto di 48 mesi;

 

VISTA la comunicazione dell’8 settembre 2025, acquisita, in data 9 settembre 2025, al prot. DAR n. 15504, con la quale il Coordinatore tecnico della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso parere favorevole in merito alla “proposta di modifica dell’Intesa del 14 settembre 2022 sui requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio (CAV-CR)”;

 

VISTA la comunicazione del 9 settembre 2025, acquisita, in data 10 settembre 2025, al prot. DAR n. 15568, con la quale l’ANCI ha espresso assenso tecnico alla proposta;

 

VISTA la comunicazione del 10 settembre 2025, acquisita al prot. DAR n. 15573, con la quale il Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso il parere, reso in data 9 settembre 2025 dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale si rappresenta che, con riferimento al provvedimento in argomento, non sussistono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare;

 

CONSIDERATO che l’argomento, pur non essendo iscritto all’ordine del giorno, è stato esaminato nella seduta del 10 settembre 2025 di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa;

- l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa;

 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo;

 

 

SANCISCE INTESA

 

ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di modifica dell’Intesa rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, nei termini di seguito riportati:

 

Art. 1

Modifica dell’art. 15 (Norma transitoria) dell’intesa Rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022

 

1. All’articolo 15 dell’intesa sancita ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, Rep. atti n. 146/CU del 14 settembre 2022, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, le parole: «della durata di 36 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di 48 mesi».