Repertorio atto n. 10/CU
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, recante approvazione delle linee guida di cui all’articolo 13, comma 17-bis del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 - sicurezza ferroviaria.
Rep. atti n. 10/CU del 13 febbraio 2025.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta del 13 febbraio 2025:
VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e successivamente modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156;
VISTO, in particolare, l’articolo 13, comma 17-bis, del predetto decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il quale prevede che “al fine di assicurare l’omogeneità della normativa nazionale con quella dell’Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria, mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e a i veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50”;
VISTA la nota prot. GAB n. 48217 del 19 dicembre 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 20562, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di decreto di cui trattasi, al fine di acquisirne l’intesa in sede di Conferenza unificata;
VISTA la nota prot. n. DAR n. 20638 del 20 dicembre 2024, con la quale l’ufficio per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha richiesto al Ministero proponente di produrre il previsto concerto del Ministero dell’interno, ai fini dell’avvio dell’iter istruttorio;
CONSIDERATO che, con nota del 20 dicembre 2024, acquisita in pari data al prot. DAR n. 20670, l’Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il nulla osta a firma del Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno, espresso con nota prot. GAB n. 46685;
VISTA la nota del 20 dicembre 2024, prot. DAR n. 20678, con la quale lo schema di decreto è stato diramato alle amministrazioni interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 13 gennaio 2025;
VISTO il documento di proposte emendative e osservazioni relative allo schema di provvedimento, inviato con nota del 10 gennaio 2025, acquisita in pari data al prot. DAR n. 370, dal Coordinamento regionale della Commissione infrastrutture e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e trasmesso alle amministrazioni interessate con nota prot. DAR 372 del 10 gennaio 2025;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 13 gennaio 2025, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è riservato di valutare l’accoglibilità delle richieste regionali, l’ANCI non ha formulato osservazioni, mentre il Ministero dell’economia e delle finanze ha richiesto l’inserimento nel testo della clausola di invarianza finanziaria;
VISTA la nuova versione del testo dello schema di decreto, recante le modifiche richieste dalle regioni e dal Ministero dell’economia e delle finanze nel corso della predetta riunione tecnica del 13 gennaio 2025, inviata dal Capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota prot. GAB n. 1625 del 17 gennaio 2025, acquisita in pari data al prot. DAR n 894;
VISTA la nota prot. DAR n. 976 del 20 gennaio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza Stato-regioni ha diramato alle amministrazioni interessate la suddetta nuova versione dello schema di decreto, richiedendo contestualmente al dicastero proponente di acquisire il previsto concerto del Ministero dell’interno sul testo e convocando una riunione tecnica per il 29 gennaio 2025;
VISTO il parere favorevole sullo schema di decreto, con le osservazioni formulate dalla Regione Piemonte, inviato dal Coordinamento regionale della commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con nota del 28 gennaio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 1588, e trasmesso alle amministrazioni interessate con nota prot. DAR n. 1603 della medesima data;
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 29 gennaio 2025, nel corso della quale le regioni e l’ANCI hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto;
VISTA la nota del 5 febbraio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2228, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato il concerto a firma del Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell’interno, espresso con nota del 4 febbraio 2025, prot. GAB n. 4036, sulla versione del provvedimento diramata con nota del 20 gennaio 2025, prot. DAR n. 976;
VISTA la nuova versione dello schema di decreto, recante mere correzioni formali, inviata dall’Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 6 febbraio 2025, acquisita al prot. DAR n. 2215 e diramata, in pari data, alle amministrazioni interessate con nota prot. DAR n. 2244;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 13 febbraio 2025 di questa Conferenza:
- le regioni e le Province autonome hanno espresso l’intesa sull’ultima versione dello schema di decreto, segnalando che dall’applicazione delle nuove linee guida potrebbero derivare costi aggiuntivi e che, pertanto, è importante che siano previste le risorse per farvi fronte;
- l’ANCI ha espresso l’intesa;
- l’UPI ha espresso l’intesa;
CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta, il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha preso atto delle osservazioni formulate dalle regioni e dalle Province autonome;
ACQUISITO l’assenso del Governo;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, recante approvazione delle linee guida di cui all’articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 - sicurezza ferroviaria.