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Repertorio atto n. 262/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2022/2023.

 

Repertorio atti n. 262/CSR del 14 dicembre 2022.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 14 dicembre 2022:

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii., recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

 

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

 

VISTO in particolare l’articolo 10, comma 4, della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238, a tenore del quale “Sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al   comma   1, qualsiasi   fermentazione   o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate”;

VISTO l’articolo 31, comma 9, della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238, che stabilisce che le menzioni “Passito” o “Vino passito” sono attribuite alle categorie dei vini a Denominazione di origine e Indicazione geografica tranquilli;

VISTO l’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;

VISTO il provvedimento pervenuto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota prot. n. 606724 del 25 novembre 2022, acquisito agli atti con prot. DAR

  1. 19654 del 28 novembre 2022, il quale mira a dare applicazione alle richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la campagna vitivinicola 2022/2023;

 

VISTA la nota DAR prot. n. 19670 del 25 novembre 2022, con la quale è stato diramato il suddetto schema di decreto;

 

VISTA la comunicazione, pervenuta il 2 dicembre 2022 mediante posta elettronica all’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura ha trasmesso il parere favorevole all’intesa espresso dalla Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province Autonome hanno espresso avviso favorevole all’intesa;

 

VISTO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano:

SANCISCE INTESA

 

ai sensi dell’articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto recante deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica. Campagna vitivinicola 2022/2023.

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