Repertorio atto n. 173/CSR
Parere, ai sensi del punto 2 della delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 10, sulla proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 in attuazione dell’articolo 242, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 - Regione Umbria.
Repertorio atti n. 173/CSR del 22 ottobre 2026.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 22 ottobre 2026:
VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 28 gennaio 2015, n. 10, recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014-2020” e, in particolare, il punto 2, il quale prevede che i Programmi di azione e coesione sono adottati con delibera del Comitato stesso, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell’amministrazione centrale avente il coordinamento dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante “Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari” e, in particolare, l’articolo 5, il quale, tra l’altro, istituisce, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 242 il quale prevede:
- al comma 1, che le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei Fondi strutturali europei possono richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia di COVID-19;
- al comma 2, che le risorse erogate dall’Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 del medesimo articolo sono riassegnate alle stesse amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
- al comma 3, che ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono altresì destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell’integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al citato comma 1;
- al comma 5, che le risorse di cui al comma 4 del medesimo articolo 242 ritornano nelle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui al citato comma 2;
VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e, in particolare, l’articolo 48, il quale prevede:
- al comma 1, che “In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per gli aiuti agli indigenti di cui al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina”;
- al comma 2, che “Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto dell’applicazione del tasso di cofinanziamento di cui al comma 1, sono riassegnate in favore delle stesse amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020. Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nell’anno contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico”;
VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 9 giugno 2021, n. 41, recante: “Programmi operativi complementari di azione e coesione 2014-2020 (articolo 242 del decreto-legge n. 34/2020)”;
VISTA la nota prot. n. 3688 del 23 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17471, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione ha trasmesso, al fine dell’espressione del parere di questa Conferenza, la nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di adozione del Programma operativo in titolo, con i relativi allegati;
VISTA la nota prot. DAR n. 17626 del 25 settembre 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 5 ottobre 2026;
VISTI gli esiti della seduta del 22 ottobre 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sulla proposta in titolo;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi del punto 2 della delibera CIPE del 28 gennaio 2015, n. 10, sulla proposta di adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 in attuazione dell’articolo 242, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91 - Regione Umbria.