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Repertorio atto n. 21/CU

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto interministeriale 26 novembre 2018, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali per l’implementazione delle “Linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”.

Rep. Atti n. 21/CU del 7 marzo 2019    

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 marzo 2019;

VISTO l’Accordo sancito da questa Conferenza, con atto rep. n. 178/CU in data 21 dicembre 2017, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante “Linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.)”;

VISTO il decreto interministeriale in data 26 novembre 2018, con il quale si è adottato il Piano Sociale Nazionale 2018-2020 e si è provveduto alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali 2018;

VISTO l’articolo 4 del summenzionato decreto interministeriale che prevede, a valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle Regioni, il finanziamento, per non meno di 4.000.000 di euro, delle azioni volte all’implementazione delle Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I.) di cui al sopracitato Accordo ed in particolare il comma 2, il quale prevede che le modalità attuative, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero di ambiti coinvolti, sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Unificata;

VISTA la nota del 19 febbraio 2019, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini del perfezionamento dell’ Accordo in questa Conferenza, la proposta di implementazione delle “Linee di indirizzo nazionali sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”;

VISTA la nota del 21 febbraio 2019 con la quale il suddetto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo, mentre le Regioni hanno espresso parere positivo con la richiesta di riformulare l’articolo 3 nel seguente modo: “Le Regioni possono estendere territorialmente gli interventi e i servizi oltre il numero di ambiti di cui all’articolo 2, ferma restando la coerenza con le indicazioni di cui all’allegato. Al fine dell’estensione del programma le singole Regioni e il Ministero possono concordare aree di attività superiori all’ambito o accorpamenti di ambiti. In questi casi le quote di finanziamento minimo varranno per l’area di attività definita e non per il singolo ambito”.

CONSIDERATO altresì che le Regioni hanno chiesto al Governo di concertare preventivamente per gli anni futuri il testo dell’accordo, nonché l’impegno a garantire la formazione a tutti gli ambiti coinvolti nel Progetto, sia a finanziamento nazionale che a finanziamento locale;

ACQUISITO quindi, l’assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI:

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie Locali, nei seguenti termini:

Premesso che:

  • la legge 4 maggio 1983, n. 184 “Diritto del minore ad una famiglia” ed in particolare l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, sancisce il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'àmbito della propria famiglia, affermando che le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
  • che lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'àmbito della propria famiglia”;
  • che il Piano sociale nazionale, in attuazione del decreto legislativo n. 147 del 2017 (art. 21), individua in via transitoria i primi obiettivi di programmazione sociale comuni a tutti i territori finanziati con il Fondo nazionale per le politiche sociali e destina una quota del Fondo per le politiche sociali, pari ad almeno il 40% del totale, agli interventi e ai servizi sociali per l’infanzia e l’adolescenza;
  • in particolare, che il medesimo Piano espressamente afferma che “il programma – volto ad accompagnare la genitorialità vulnerabile al fine di evitare il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare di origine – appare oggi maturo per uscire dalla fase sperimentale ed entrare nella programmazione ordinaria dei servizi, alla luce degli esiti delle sperimentazioni estremamente incoraggianti, come testimoniato dai vari rapporti di ricerca disponibili sul sito del Ministero (Quaderni della ricerca sociale n. 24, 34 e 39). Fermo restando il coordinamento tecnico-scientifico in capo al Ministero in collaborazione con l’Università di Padova, le risorse per l’attuazione del Programma rientreranno nella quota regionale: ciascuna regione dovrà garantire, però, nell’ambito della programmazione regionale degli interventi, una diffusione del Programma  in termini di risorse e di numero di Ambiti territoriali coinvolti pari almeno a quanto indicato nel D.D. 22 dicembre 2017, con riferimento alla passata annualità del FNPS (almeno 65 ambiti per un totale di 4 milioni di euro, tenuto conto del cofinanziamento del 20% già garantito dalle Regioni). Si tratta però di valori minimi da confermare rispetto alle annualità precedenti, considerato che ciascuna Regione si impegnerà a sviluppare il Programma prospetticamente in tutti gli ambiti in cui vi sono le condizioni per attuarlo”;

SI CONVIENE:

Articolo 1

 (Modalità di attuazione del Piano sociale nazionale 2018 – 2020)

Il Governo, le Regioni e le Province Autonome e le Autonomie Locali convengono sulla necessità di definire le modalità attuative previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale 26 novembre 2018, inclusa la quota minima di risorse da destinare a livello regionale e il numero di

ambiti coinvolti. Le modalità sono declinate nel Programma di cui all’Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Articolo 2

(Quota minima di risorse da destinare a livello di ambito territoriale e numero di ambiti coinvolti)

Ciascuna regione dovrà garantire nell’ambito della programmazione regionale degli interventi, una diffusione del Programma, in termini di risorse e di numero di Ambiti territoriali coinvolti pari almeno a quanto indicato nel D.D. 22 dicembre 2017, con riferimento alla passata annualità del FNPS (almeno 65 ambiti per un totale di almeno 4 milioni di euro, tenuto conto del cofinanziamento del 20% già garantito dalle Regioni, in forma diretta o tramite l’ambito territoriale selezionato).

Pertanto, la quota minima di finanziamento per ciascun ambito a valere sulla quota regionale delle risorse del FNPS 2018 è pari a 62.500,00 euro, comprensiva della quota di cofinanziamento.

Regione/Provincia Autonoma

Numero ambiti territoriali finanziabili

Totale risorse a livello regionale

Valle d'Aosta

1

62.500,00 €

Molise

1

62.500,00 €

Basilicata

1

62.500,00 €

Provincia di Trento

1

62.500,00 €

Provincia di Bolzano

1

62.500,00 €

Umbria

1

62.500,00 €

Friuli-Venezia Giulia

2

125.000,00 €

Abruzzo

2

125.000,00 €

Liguria

2

125.000,00 €

Sardegna

2

125.000,00 €

Marche

2

125.000,00 €

Calabria

3

187.500,00 €

Toscana

4

250.000,00 €

Puglia

4

250.000,00 €

Piemonte

4

250.000,00 €

Emilia-Romagna

5

312.500,00 €

Veneto

5

312.500,00 €

Sicilia

5

312.500,00 €

Lazio

6

375.000,00 €

Campania

6

375.000,00 €

Lombardia

7

437.500,00 €

 

Totale progetti 65

Totale 4.062.500,00 €

Articolo 3

(Ulteriore estensione territoriale del Programma)

Le Regioni possono estendere territorialmente gli interventi e i servizi oltre il numero di ambiti di cui all’articolo 2, ferma restando la coerenza con le indicazioni di cui all’allegato. Al fine dell’estensione del programma le singole Regioni e il Ministero possono concordare aree di attività superiori all’ambito o accorpamenti di ambiti. In questi casi le quote di finanziamento minimo varranno per l’area di attività definita e non per il singolo ambito.

Articolo 4

(Requisiti di idoneità degli ambiti territoriali)

Gli Ambiti territoriali selezionati dalle regioni e dalle province Autonome, tra i quali possono essere individuate anche le città riservatarie ai sensi dell’art. 1 della legge 28 agosto 1997 n. 285, devono necessariamente rispettare i cd. criteri di valutazione di cui all’articolo 5.

Gli Ambiti possono aderire all’implementazione del modello base o del modello avanzato, come definiti nell’allegato Programma, a seconda dei requisiti organizzativi posseduti.

La Regione o la Provincia Autonoma è tenuta a verificarne il possesso, prima di comunicare al Ministero gli Ambiti selezionati secondo le modalità di cui al successivo articolo 9, sia per il modello base sia per il modello avanzato. 

Articolo 5

(Criteri di valutazione)

La valutazione degli ambiti territoriali è affidata alle regioni che procederanno alla verifica del possesso dei requisiti obbligatori che l’ambito deve possedere per candidarsi all’implementazione e, successivamente, alla valutazione degli ulteriori requisiti secondo i criteri di cui alla seguente tabella.

REQUISITI OBBLIGATORI

che l’ambito deve possedere per accedere all’implementazione del Programma

Presenza di servizi titolari della funzione di protezione e cura nei confronti dei bambini e dei ragazzi

Presenza di servizi in condizione di individuare almeno una figura di assistente sociale esperto (o altra figura professionale stabile) per lo svolgimento della funzione di coach per gli operatori partecipanti al programma

REQUISITI ULTERIORI DI IDONEITA’

Presenza di servizi che dispongono di un modello di presa in carico delle famiglie che preveda la documentazione e la progettazione personalizzata

Presenza di servizi che dispongono di un nucleo interdisciplinare di professionisti  (almeno: assistente sociale, psicologo e educatore professionale) sufficientemente stabile (vengono garantite le sostituzioni in caso di assenze prolungate)

Presenza di servizi di educativa domiciliare

Presenza di servizi che consentano l’attivazione dei dispositivi ulteriori previsti dal Programma quali i gruppi per genitori e bambini, le famiglie d’appoggio, la collaborazione stabile con la scuola e i servizi sanitari

Presenza di adeguate dotazioni e tecnologie informatiche, quali la disponibilità di un numero sufficiente di postazioni collegate ad internet (almeno uno ogni 2 professionisti del nucleo interdisciplinare)

 Articolo 6

( Assistenza tecnica e formazione)

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali garantisce l’attuazione uniforme sul territorio nazionale delle azioni di cui al Programma allegato e, a valere sulla quota del Fondo attribuita al medesimo Ministero, garantisce idonea assistenza tecnica, secondo le modalità di cui al medesimo allegato.

La partecipazione degli Ambiti territoriali al percorso formativo previsto dal proprio livello di adesione, così come specificato nell’allegato, deve essere considerata obbligatoria, in quanto solo la partecipazione alle attività formative crea le condizioni per implementare le azioni previste dal Piano di Lavoro e dal Piano di Valutazione del Programma con coerenza di approccio e secondo i tempi richiesti.

Per le Regioni che estendono l’implementazione del Programma secondo le modalità di cui all’articolo 3 del presente Accordo saranno concordate idonee modalità di assistenza tecnica e formazione. 

Articolo 7

(Piano di valutazione)

L’adesione all’implementazione comporta la collaborazione piena alle esigenze valutative del Programma.

Le modalità della valutazione verranno concordate e modulate con le Regioni, sulla base delle linee del Piano di valutazione di cui al Programma allegato. 

Articolo 8

(Programmazione degli interventi e modalità di comunicazione al Ministero)

La programmazione degli impieghi delle risorse complessivamente destinate alle Regioni ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Interministeriale 26 novembre 2018, come da Tabella di cui all’articolo 2 del presente Accordo, deve avvenire secondo quanto disposto dall’articolo 3 del citato Decreto 26 novembre 2018.

Le Regioni potranno procedere ad una programmazione complessiva su tutte le risorse attribuite loro ai sensi del citato Decreto di riparto del FNPS ovvero potranno procedere in maniera disgiunta, prevedendo una programmazione specifica per le sole risorse di cui alla Tabella dell’articolo 2. All’atto della comunicazione al Ministero della programmazione delle risorse complessive afferenti al FNPS ovvero alle sole risorse di cui alla Tabella dell’articolo 2, le Regioni devono comunicare gli ambiti selezionati per l’implementazione del Programma allegato, indicando per ciascun ambito il livello di implementazione prescelto.

 

 

 

Per saperne di più

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