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Repertorio atto n. 14/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2019 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

Repertorio Atti n. 14/CU del 13 febbraio 2019 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nella odierna seduta del 13 febbraio 2019

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

VISTA la nota del 7 febbraio 2019, con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato, ai fini del perfezionamento dell’Intesa da parte di questa Conferenza, la bozza di intesa sulla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2019;

VISTA la lettera dell’8 febbraio 2019, con la quale il predetto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali;

TENUTO CONTO che è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 13 febbraio 2019 nel corso della quale la rappresentante dell’UPI ha consegnato un documento, diramato in pari data, contenente osservazioni ed emendamenti riguardanti la richiesta, a seguito della bocciata riforma costituzionale con il referendum del 4 dicembre 2016, che una parte del Fondo destinato agli Enti locali sia ripartito alle Province;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole mentre l’ANCI, ha proposto che Stato, Regioni e Comuni cedano ciascuno un punto percentuale della ripartizione a favore delle Province; richiesta accolta dalle Regioni, dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e dall’UPI;

ACQUISITO quindi l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI;

SANCISCE INTESA 

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

Considerati:

il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

il decreto del Presidente della Repubblica, del 13 giugno 2018, con il quale l’On. Vincenzo Spadafora è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2018, n. 1955 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Sottosegretario di Stato, On. Vincenzo Spadafora, in materia di pari opportunità e politiche giovanili e servizio civile universale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di Ministri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, e il decreto ministeriale in data 31 agosto 2017, registrato dalla Corte dei conti il 19 settembre 2017, recante modifiche ed integrazioni all’organizzazione del Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2018 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2019;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

l’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare “un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013”;

l’art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 2015, è tenuta ad assicurare un’ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio in misura non inferiore a 13 milioni di euro;

l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme si tutto il territorio nazionale;

la circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;

la nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province Autonome di Trento e Bolzano all’Entrata del bilancio dello Stato;

le Sentenze della Corte Costituzionale in data 20 marzo 2006, n. 118, in data 12 dicembre 2007, n. 453, in data 27 febbraio 2008, n. 50, e in data 8 ottobre 2012, n. 223, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;

la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l’indagine di controllo sul “Fondo per le politiche giovanili”, che ribadisce, altresì, il contenuto delle riferite Sentenze della Corte Costituzionale;

l’Intesa rep. 6/CU del 24 gennaio 2018;

la necessità di assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani sul territorio, destinando una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale per l’anno 2019, secondo criteri e modalità condivisi;

che le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritti, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale e ciascuna Regione;

che le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l’anno 2019 da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane, e tra il Dipartimento e l’UPI, relativamente alle province;

SI CONVIENE

Articolo 1

  1. La presente Intesa indica, per l’anno 2019, le percentuali di riparto del Fondo per le politiche giovanili, di seguito denominato “Fondo”. L’ammontare del Fondo è determinato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021, nonché da eventuali variazioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all’emanazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2019”.
  2. La presente Intesa, in particolare, stabilisce:
  • la percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali nella misura complessiva del 51%;
  • la percentuale destinata agli interventi di rilevanza nazionale in misura pari al restante 49% del Fondo.
  1. La presente Intesa stabilisce, altresì, nell’ambito della indicata percentuale complessiva del 51%:
  2. la quota del Fondo, determinata nella misura del 26%, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i relativi criteri di riparto;
  3. la quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata ad ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane,
  4. la quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata ad UPI, relativamente alle province;
  5. le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle Regioni e dal sistema delle Autonomie locali.

Articolo 2

  1. La quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome, pari al 26%, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito “interventi”, in materia di politiche giovanili, volti a promuovere:
    • la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, anche al fine di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche rivolte al target di riferimento;
    • progetti che vadano incontro alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani;
    • attività di orientamento multilivello e disseminazione, anche realizzate nel settore culturale, e/o finalizzate alla prevenzione in vari ambiti con particolare riferimento alla prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze legate ai giovani.
  2. La quota del Fondo indicata al precedente comma 1 si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.
  3. La riferita quota è ripartita tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2018, come indicato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Intesa. La ripartizione della quota determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all’euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
  4. Le risorse finanziarie, assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate all’Entrata del bilancio dello Stato al Capo X.
  5. Le Regioni inviano al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale (di seguito solo Dipartimento) le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo comma 9 del presente articolo, di seguito “Accordo”. Le proposte progettuali, finalizzate alla realizzazione degli interventi indicati al comma 1, devono pervenire al Dipartimento entro il 31 maggio 2019. Resta salva la possibilità per le Regioni, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche oltre il citato termine, ma comunque entro il 1° ottobre 2019.
  6. Le Regioni evidenziano le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli obiettivi, il valore complessivo, il numero di interventi, i destinatari, il territorio e altri elementi ritenuti utili in un’apposita “scheda di progetto”, che costituisce parte integrante della delibera di Giunta Regionale di cui al precedente comma 5.
  7. Ai fini dell’attuazione degli interventi proposti, le Regioni si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie assegnate ad ogni singola Regione, sono indicati nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa.
  8. Le Regioni, che decidono di stanziare risorse finanziarie a titolo di cofinanziamento di cui al precedente comma, possono inviare al Dipartimento le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo entro il 1° ottobre 2019.
  9. Ciascuna Regione sottoscrive con il Dipartimento, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in forma digitale, uno specifico Accordo che disciplina le modalità di monitoraggio sugli interventi e il trasferimento delle relative risorse finanziarie, riportando in allegato la delibera di Giunta Regionale e la scheda di progetto.
  10. Il Dipartimento e le Regioni (di seguito “Parti”) provvedono alla sottoscrizione degli Accordi entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte progettuali di cui al precedente comma 5. Per le proposte progettuali inviate oltre il 1° ottobre 2019, il Dipartimento comunica il tardivo invio alla Conferenza Unificata, qualora siano formalmente rappresentate motivate ragioni oggettivamente rilevanti, e procede alla sottoscrizione dell’Accordo; in caso contrario, chiede alla Conferenza Unificata di esprimersi al riguardo.
  11. Il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie avviene a seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte del competente organo di controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  12. Le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro 4 mesi decorrenti dalla data del perfezionamento dell’Accordo, a seguito della sottoscrizione in forma digitale di entrambe le Parti. La Regione comunica al Dipartimento la data di effettivo inizio delle attività.
  13. Le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente comma 9, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 12, andranno a riconfluire nel Fondo per le politiche giovanili per essere redistribuite nelle annualità successive.

Articolo 3

  1. La quota del Fondo, destinata al sistema delle Autonomie locali, stabilita in misura pari al 25% dello stanziamento del Fondo, è così ripartita:
  2. una quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall’ANCI;
  3. una quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle province rappresentate dall’UPI.
  4. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l’anno 2019, da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane, e tra il Dipartimento e l’UPI, relativamente alle province, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2019”.
  5. Le risorse finanziarie, attribuite con la presente Intesa in favore del sistema delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla conclusione degli Accordi di cui al precedente comma, sono interamente destinate ad iniziative da concordarsi tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

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