Parere, ai sensi dell’art. 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, che adotta un regolamento relativo all’inserimento del legno lamellare in forma di cippato, ottenuto dai residui di legno provenienti da processi di lavorazione del legno, nell’elenco delle biomasse combustibili di cui all’Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo I, alla parte V del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.
Repertorio atti n. 168/CU del 21 ottobre 2021
LA CONFERENZA UNIFICATA
nella seduta del 21 ottobre 2021:
VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, e in particolare l’art. 40 riguardante l’attuazione per gli Stati membri delle disposizioni recate dalla stessa direttiva;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare:
- l’articolo 281, comma 5, il quale prevede che le integrazioni e le modifiche degli allegati alla parte quinta dello stesso decreto legislativo sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- l’articolo 293, comma 1, il quale dispone che, negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta dello stesso decreto, possano essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell’allegato X a tale parte quinta;
- l’allegato X alla parte quinta, e in particolare la parte II, sezione 4, che elenca le biomasse combustibili e ne definisce le caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo;
VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri che, all’articolo 2, ha previsto di ridenominare il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”, nonché di attribuire al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile con riferimento, tra l’altro, all’adozione di piani e misure in materia di combustibili alternativi e relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale, anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;
VISTO lo schema di decreto in epigrafe, inviato dal Ministero della transizione ecologica con nota n. 19828 del 17 settembre 2021, e diramato con nota DAR n. 15955 del 24 settembre 2021;
VISTE le proposte emendative del Coordinamento tecnico della Commissione ambiente ed energia delle Regioni, diramate con nota DAR n. 16900 dell’11 ottobre 2021;
CONSIDERATO che il 12 ottobre 2021 si è tenuta una riunione tecnica in videoconferenza nel corso della quale il Ministero della transizione ecologica si è impegnato a trasmettere una nuova stesura dello schema di decreto, modificato a seguito degli emendamenti concordati con le Autonomie regionali e locali;
VISTO il nuovo testo dello schema di decreto, inviato dal Ministero della transizione ecologica con nota del 18 ottobre 2021, e diramato con nota DAR n. 17386 del 19 ottobre 2021;
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto in esame,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, che adotta un regolamento relativo all’inserimento del legno lamellare in forma di cippato, ottenuto dai residui di legno provenienti da processi di lavorazione del legno, nell’elenco delle biomasse combustibili di cui all’Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo I, alla parte V del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006, di cui in premessa.