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Repertorio atto n. 16/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 780, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo istituito dall’articolo 1 comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 in favore degli Enti locali proprietari di rifugi per cani randagi.

Repertorio atti n.         16/CU             del 25 marzo 2021

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 25 marzo 2021:

VISTO l’articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) il quale prevede l’istituzione di un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli Enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitarie-amministrative alla data di entrata in vigore della legge sopra menzionata;

VISTO il successivo comma 780 il quale ha disposto che, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al precedente comma 778 da effettuare previa istanza degli Enti interessati;

 

VISTA la nota n. 0034555 del 5 marzo 2021, con la quale il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha trasmesso lo schema di decreto di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo istituito in favore degli Enti locali proprietari di rifugi per cani randagi, ai fini del conseguimento dell’intesa della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che, detto provvedimento, con nota n. 0003828 dell’8 marzo 2021, è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 18 marzo 2021, nel corso della quale i rappresentanti dell’ANCI hanno chiesto alcune modifiche relativamente ai criteri stabiliti per l’assegnazione delle risorse agli Enti che ne facciano richiesta;

CONSIDERATO che dette proposte sono state accolte dai rappresentanti del Ministero dell’interno che si sono riservati di tramettere una nuova formulazione del provvedimento;

 

CONSIDERATO che, con nota n. 0038197 del 24 marzo 2021, il citato Dicastero ha trasmesso la nuova formulazione del predetto schema di decreto che è stato diramato, con nota n. 0004933 del 24 marzo 2021, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, il Sottosegretario al Ministero  dell’economia e delle finanze ha rappresentato la necessità di apportare alcune integrazioni al provvedimento in esame;

CONSIDERATO che il Sottosegretario al Ministero dell’interno ha dichiarato la disponibilità ad accogliere dette integrazioni;

CONSIDERATO che le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul provvedimento in esame;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, dell’ANCI e dell’UPI;             

                                    SANCISCE L’INTESA

ai sensi dell’articolo 1, comma 780, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo istituito in favore degli Enti locali proprietari di rifugi per cani randagi, trasmesso, con nota n. 0038197 del 24 marzo 2021, dal Ministero dell’interno.

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