Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 527 e 528 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il riparto dei fondi trasferiti dall’INAIL al Fondo Sanitario Nazionale per l’attività di compilazione e trasmissione, per via telematica, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all’articolo 53 del DPR n. 1124/1965, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio Sanitario Nazionale.
Rep. Atti n. 91 /CSR del 25 maggio 2022
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell’odierna seduta del 25 maggio 2022:
VISTO l’art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che prevede che “per l'attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale di cui all'articolo 53 del DPR n. 1124/1965, l'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dal 1° gennaio 2019, trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l'importo di 25 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale. Per gli anni successivi al 2019 tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo”;
VISTO il comma 527, dell’articolo 1 della legge sopra richiamata che stabilisce che “quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, implementa, per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa”;
VISTO il comma 528, del medesimo articolo 1 che stabilisce inoltre che “quota parte dei trasferimenti dell'INAIL, di cui al comma 526, determinata con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha destinazione vincolata al fondo destinato per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale”;
VISTA la nota del Ministero della salute del 17 maggio 2022 di trasmissione del provvedimento indicato in oggetto, diramato alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con nota protocollo DAR n. 8095 del 19 maggio 2022;
VISTO l’assenso tecnico, comunicato per le vie brevi;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno espresso intesa sullo schema di decreto in oggetto con la richiesta ai Ministeri competenti di individuare una modalità che consenta anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di accedere, a decorrere dal 2022, all’erogazione delle risorse per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica dei certificati medici, di infortunio e di malattia professionale, con il recupero e il riconoscimento anche delle risorse riferite alle annualità 2019-2020 e 2021 anche attraverso un’eventuale modifica normativa, come da allegato A) che costituisce parte integrante del presente atto;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE INTESA
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nei termini di seguito riportati:
VISTO l’art. 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall’art. 21 del decreto legislativo n. 151 del 2015 comma 1, lett. b) che dispone che: “Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore. Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione. La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.”
CONSIDERATO che con i riparti della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale per l’anno 2019, per l’anno 2020 e per l’anno 2021, si è provveduto alla completa assegnazione in favore delle Regioni dei trasferimenti in argomento, rinviando, tuttavia, ad una successiva intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni la determinazione delle quote che le stesse Regioni dovranno rispettivamente destinare alle finalità sopra indicate;
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione ai citati commi 527 e 528 dell’articolo 1, della legge n. 145 del 2018;
VISTI i dati trasmessi dall’INAIL relativi al numero dei certificati medici rilasciati, in modalità cartacea e telematica, rispettivamente dai medici dipendenti dal SSN e dai medici di assistenza primaria convenzionati con il SSN, nei 5 anni antecedenti all’entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 (periodo 2014-2018);
RITENUTO che le quote di cui ai commi 527 e 528 debbano essere determinate in proporzione al numero dei certificati conformi emessi nel quinquennio precedente, in ciascuna Regione/P.A., rispettivamente dai medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale e dai medici di assistenza primaria, come risultante da prospetto allegato alla presente intesa;
SI CONVIENE
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, le risorse trasferite annualmente al Fondo sanitario nazionale, dall'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma in sede di riparto della quota indistinta delle risorse relative al fabbisogno standard nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sono ripartite, rispettivamente tra i medici di assistenza primaria ed i medici dipendenti del Servizio sanitario regionale, per le finalità di cui ai commi 527 e 528, sulla base delle quote riportate, per ciascuna regione/PA, nella Tabella A.
Tabella A
REGIONI |
N° certificati emessi dai medici di Assistenza Primaria
da dati storici INAIL periodo 2014-2018 (%) |
N° certificati emessi dai Dirigenti medici dipendenti del SSN a T. Ind. e T.Det.
|
|
Piemonte |
18% |
82% |
100% |
Valle d'Aosta |
32% |
68% |
100% |
Lombardia |
21% |
79% |
100% |
Prov. A. Bolzano |
10% |
90% |
100% |
Prov. A. Trento |
31% |
69% |
100% |
Veneto |
10% |
90% |
100% |
Friuli.V. Giulia |
36% |
64% |
100% |
Liguria |
7% |
93% |
100% |
Emilia Romagna |
28% |
72% |
100% |
Toscana |
16% |
84% |
100% |
Umbria |
47% |
53% |
100% |
Marche |
55% |
45% |
100% |
Lazio |
38% |
62% |
100% |
Abruzzo |
12% |
88% |
100% |
Molise |
12% |
88% |
100% |
Campania |
27% |
73% |
100% |
Puglia |
25% |
75% |
100% |
Basilicata |
44% |
56% |
100% |
Calabria |
15% |
85% |
100% |
Sicilia |
16% |
84% |
100% |
Sardegna |
56% |
44% |
100% |
Le quote di riparto di cui alla Tabella A sono state determinate sulla base dei dati INAIL relativi al numero dei certificati emessi rispettivamente dai medici di Assistenza Primaria e dai Dirigenti medici dipendenti del S.S.N. a tempo determinato ed indeterminato nel periodo 2014-2018, come risultanti dall’allegato 1 che costituisce parte integrante della presente intesa.
Le quote individuate dalla presente intesa rimangono in vigore per il quinquennio 2019-2023.
Con successiva intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per ciascun quinquennio successivo è effettuata una rimodulazione delle quote di ripartizione sulla base del numero dei certificati medici rilasciati nel quinquennio precedente, rispettivamente dai medici di assistenza primaria e dai medici dipendenti del Servizio sanitario regionale, in modalità cartacea e telematica, tenendo conto dei dei dati in possesso dell’INAIL. Nelle more della predetta rimodulazione continuano ad applicarsi le quote definite con la presente Intesa.