Repertorio atto n. 71/CSR
Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernente l’addendum all’Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari, sottoscritto il 16 gennaio 2023 con la Regione Siciliana, ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Repertorio atti n. 71/CSR del 21 maggio 2026.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 21 maggio 2026:
VISTA la legge 11 marzo 1988, n. 67, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)” e, in particolare, l’articolo 20, comma 1, il quale autorizza l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’articolo 5-bis, comma 1, in virtù del quale il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può stipulare accordi di programma con le regioni e con altri soggetti pubblici interessati, nell’ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 20 della citata legge n. 67 del 1988;
VISTA la nota prot. n. 13292 del 22 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 7683 e trasmessa il 23 aprile 2026, con nota prot. DAR n. 7757, alle amministrazioni interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha inviato, ai fini dell’acquisizione dell’intesa di questa Conferenza, la proposta di addendum in titolo, unitamente alla nota prot. n. 18772 del 21 aprile 2026, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze ha rappresentato che, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale del Ministero dell’economia e delle finanze, non vi sono osservazioni da formulare ai fini dell’ulteriore corso della proposta di addendum di cui trattasi;
VISTA la comunicazione del 24 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 7856 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 7859, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l’assenso sulla proposta di addendum in questione;
VISTA la comunicazione del 21 maggio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9718 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 9723, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l’Ufficio di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla proposta di addendum di cui trattasi;
VISTI gli esiti della seduta del 21 maggio 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sulla proposta di addendum in titolo;
ACQUISITO l’assenso del Governo;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernente l’addendum all’Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari, sottoscritto il 16 gennaio 2023 con la Regione Siciliana, ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.