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Repertorio atto n. 45/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2021 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

Rep. Atti n. 45/CU     del 5 maggio 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 5 maggio 2021:

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il “Fondo per le politiche giovanili”, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

VISTO il Next Generation EU, il fondo approvato nel luglio 2020 dal Consiglio europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19, relativo al periodo 2021-2026, vincolato al bilancio 2021-2027 dell’UE;

VISTA la nota del 22 aprile 2021, con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha inviato, ai fini dell’acquisizione dell’Intesa da parte di questa Conferenza, lo schema di provvedimento sulla ripartizione del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2021;

VISTA la lettera del 27 aprile 2021, con la quale il predetto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e delle Autonomie locali;

RILEVATO che è stata convocata una riunione tecnica il 29 aprile 2021 nel corso della quale si è convenuto sull’impianto generale del provvedimento, salvo la richiesta avanzata dai Comuni di aumentare di 2 punti percentuali la quota destinata all’ANCI;

VISTA la nota del 4 maggio 2021, con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha comunicato che a seguito di interlocuzioni tra il Dipartimento, le Regioni e l’Anci, si è convenuto di lasciare le percentuali previste nel provvedimento originale, diramato il 27 aprile 2021;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Intesa;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome e gli Enti locali, nei seguenti termini:

CONSIDERATO:
- il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n.121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;
- il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, con cui l’On. Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2021 con cui al Ministro senza portafoglio On. Fabia Dadone è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 24 marzo 2021 con n. 680, concernente “Delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili, On. Fabiana Dadone”, e in particolare l’articolo 2 che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio di ministri e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali”, e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2020 recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023”;
- l’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare “un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013”;
- l’art. 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 2015, è tenuta ad assicurare un’ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio in misura non inferiore a 13 milioni di euro;
- che l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto, come da indicazioni impartite dal Segretario Generale della PCM, ad effettuare, in via precauzionale, in attuazione delle vigenti disposizioni di finanza pubblica, un accantonamento sul Fondo per le politiche giovanili 2021 per un importo di euro 1.512.812,00;
- l’art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- la circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze che, in attuazione del predetto art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;
- la nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province Autonome di Trento e Bolzano all’Entrata del bilancio dello Stato;
- le Sentenze della Corte Costituzionale in data 20 marzo 2006, n. 118, in data 12 dicembre 2007, n. 453, in data 27 febbraio 2008, n. 50, e in data 8 ottobre 2012, n. 223, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;
- la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l’indagine di controllo sul “Fondo per le politiche giovanili”, che ribadisce, altresì, il contenuto delle riferite Sentenze della Corte Costituzionale;
- Intesa, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l’anno 2020 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili” (Rep. Atti n. 12/CU del 29 gennaio 2020);
- la necessità di assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani sul territorio, destinando una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale per l’anno 2021, secondo criteri e modalità condivisi;
- che le modalità di monitoraggio delle iniziative regionali saranno disciplinate tramite Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritti, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Dipartimento e ciascuna Regione;
- che le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l’anno 2021 da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane, e tra il Dipartimento e l’UPI, relativamente alle Province;

TENUTO CONTO CHE:
- la pandemia da Covid 19 in atto ha fatto emergere nuovi bisogni, accentuando le forti disuguaglianze territoriali e generazionali, rendendo ancora più evidenti le differenze sociali, con particolare riferimento alle giovani generazioni, che rappresentano una delle fasce più deboli nell’attuale contesto sociale, soprattutto nelle aree più svantaggiate e vulnerabili, maggiormente esposte al rischio di esclusione sociale;
- durante la pandemia si è registrato un aumento dei segnali di disagio psicologico del mondo giovanile;
- una delle priorità del Governo e, in particolare del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, è quella di dare impulso e sostenere il rafforzamento del ruolo attivo dei giovani nella vita sociale, istituzionale, culturale ed economica del Paese, prevenendo qualsiasi forma di esclusione sociale e comportamenti – sia individuali che di gruppo – devianti;
- in questo contesto si ritiene necessario intervenire con un’Intesa che, nell’ambito delle politiche giovanili, possa contribuire all’accrescimento delle competenze, delle capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani, ponendo quindi in atto specifiche azioni che trasversalmente possano concretizzarsi attraverso lo sviluppo di progetti maggiormente rispondenti alle attuali esigenze dei giovani nei territori e nelle comunità;

SI CONVIENE

Articolo 1
1. La presente Intesa indica, per l’anno 2021, le percentuali di riparto del Fondo per le politiche giovanili, di seguito denominato “Fondo”. L’ammontare del Fondo è determinato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 – 2023, nonché da eventuali variazioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all’emanazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”.
2. In particolare, la presente Intesa stabilisce:
 la percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie locali, per interventi di rilevanza territoriale, nella misura complessiva del 51%;
 la percentuale destinata agli interventi di rilevanza nazionale in misura pari al restante 49% del Fondo.
3. La presente Intesa stabilisce, altresì, nell’ambito della riferita percentuale complessiva del 51%:
a) la quota del Fondo, determinata nella misura del 26%, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i relativi criteri di riparto;
b) la quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata ad ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane,
c) la quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata ad UPI, relativamente alle Province;
d) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle Regioni e dal sistema delle Autonomie locali.

Articolo 2
1. La quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province Autonome, pari al 26%, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito “interventi”, in materia di politiche giovanili, che siano in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale, coinvolgendo, a vario titolo, atteso il carattere trasversale delle politiche giovanili, le tematiche della educazione, della formazione, del lavoro e del sociale. In particolare, gli interventi devono essere volti a promuovere:
 servizi di orientamento alle competenze e al lavoro volti a favorire la transizione scuola/università/lavoro attraverso la costituzione di reti orizzontali e verticali fra istituzioni scolastiche e universitarie, enti di formazione professionale e organizzazioni produttive;
 progetti pilota diretti a rafforzare le competenze dei giovani ai fini del miglioramento della loro occupabilità nell’ambito della trasformazione digitale ed ecologica delle imprese, attraverso un dialogo costante con le organizzazioni produttive che consenta di rispondere efficacemente alle esigenze di sviluppo del territorio e alle esigenze delle imprese;
 iniziative volte a sviluppare nei più giovani la vocazione d’impresa, anche nell’ambito della promozione culturale e della valorizzazione del territorio;
 sostegno alla formazione delle giovani donne nelle materie scientifiche e tecnologiche (STEM) e nelle materie finanziarie;
 iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il disagio giovanile e il rischio di esclusione sociale, generati e/o accentuati dalla pandemia in atto e a promuovere il benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto degli adolescenti, anche attraverso l’attivazione di sportelli di ascolto e di supporto psicologico.
Nell’implementazione degli interventi proposti, anche al fine di garantire un rafforzamento delle politiche giovanili sul territorio, le Regioni avranno, altresì, cura di supportare il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito “Dipartimento”) nelle seguenti iniziative:
a) promozione volta a favorire la diffusione della Carta Giovani Nazionale sul territorio, quale strumento del Governo finalizzato a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita ed incentivando le opportunità destinate a sostenere la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative;
b) promozione integrata delle opportunità in favore delle giovani generazioni, nell’ambito della piattaforma web GIOVANI2030, realizzata, a livello nazionale, con l’obiettivo di favorire, da un lato, l’attivazione dei giovani e una maggiore inclusione giovanile nel tessuto economico e sociale del Paese, dall’altro, coinvolgere tutti i soggetti utili (istituzioni, enti, associazioni, ecc.) in grado di fornire opportunità, strumenti e attività per favorire l’attivazione dei giovani.
2. La quota del Fondo indicata al precedente comma 1 si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province Autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province Autonome.
3. La riferita quota è ripartita tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2020, come indicato nell’Allegato 1 che costituisce parte integrante della presente Intesa. La ripartizione della quota determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all’euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
4. Le risorse finanziarie, assegnate alle Province Autonome di Trento e Bolzano, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate all’Entrata del bilancio dello Stato al Capo X.
5. Le Regioni inviano al Dipartimento le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al successivo comma 10 del presente articolo, di seguito “Accordo”. Le proposte progettuali, finalizzate alla realizzazione degli interventi indicati al comma 1, devono essere inviate al Dipartimento entro il 15 settembre. Le proposte progettuali devono essere conformi nei contenuti agli obiettivi di cui al precedente comma 1 e prevedere una durata massima di attuazione di 18 mesi a decorrere dalla data di inizio attività. Può essere concessa, dal Dipartimento, dietro formale richiesta della Regione interessata, una proroga della durata di attuazione di massimo 6 mesi, debitamente motivata. Trascorsa la durata prevista per gli interventi della proposta progettuale (18 mesi o 24 mesi, qualora sia stata eventualmente concessa la proroga), le somme provenienti dal Fondo e non impegnate saranno versate dalle Regioni, con modalità indicate dal Dipartimento, nel Fondo stesso per essere redistribuite, in sede di Intesa relativa all’annualità successiva, tra tutte le Regioni. Resta inteso che il target di riferimento delle proposte progettuali deve essere rappresentato dalla fascia di età compresa tra i 14 e i 35 anni.
6. Resta salva la possibilità per le Regioni, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente rappresentate, di inviare le proposte progettuali anche oltre il citato termine del 15 settembre 2021, ma comunque entro e non oltre il 15 novembre 2021. Le proposte progettuali inviate oltre il 15 novembre 2021 non saranno prese in considerazione e le corrispondenti risorse confluiranno nel Fondo per essere redistribuite, in sede di Intesa relativa all’annualità successiva, tra tutte le Regioni.
7. Le Regioni evidenziano le modalità di realizzazione del progetto, i tempi, gli obiettivi, il valore complessivo, il numero delle azioni nel singolo “intervento”, i destinatari, il territorio interessato, il responsabile del progetto, gli obbiettivi, le modalità di realizzazione e altri elementi ritenuti utili in un’apposita “scheda di progetto”, che costituisce parte integrante della delibera di Giunta Regionale di cui al precedente comma 5. Se il progetto prevede più interventi, dovrà essere compilata una scheda progetto per ogni singolo intervento. La scheda progetto dovrà essere corredata da una specifica relazione che illustri la proposta progettuale nel suo complesso. Durante lo svolgimento delle attività, possono essere apportate modifiche alla proposta progettuale; le richieste di variazioni, opportunamente motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento e successivamente approvate con delibera di Giunta Regionale.
8. Ai fini dell’attuazione degli interventi proposti, le Regioni si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato. Tale cofinanziamento può essere conferito anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione esclusivamente dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie assegnate ad ogni singola Regione, sono indicati nell’Allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa.
9. Le Regioni, che decidono di stanziare risorse finanziarie a titolo di cofinanziamento di cui al precedente comma 8, possono inviare al Dipartimento le proposte progettuali, approvate con delibera di Giunta Regionale, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo entro il 15 novembre 2021.
10. Ciascuna Regione sottoscrive con il Dipartimento, ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., in forma digitale, uno specifico Accordo che disciplina le modalità di monitoraggio sugli interventi e il trasferimento delle relative risorse finanziarie. All’Accordo dovranno essere allegati, la delibera di Giunta Regionale, la scheda di progetto e la relazione illustrativa della proposta.
11. Il Dipartimento e le Regioni provvedono alla sottoscrizione degli Accordi entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte progettuali.
12. Le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro e non oltre 4 mesi decorrenti dalla data di registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte dell’UBRRAC. Il Dipartimento comunica formalmente alla Regione la data di registrazione. La Regione comunica formalmente al Dipartimento la data di “inizio delle attività”.
13. Il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie ad esse spettanti avviene a seguito della registrazione del provvedimento di approvazione degli Accordi stessi da parte dell’UBRRAC e previa comunicazione di inizio delle attività da parte della Regione.
14. Le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo di cui ai precedenti commi 5 e 10, ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal precedente comma 12, andranno a riconfluire nel Fondo per essere redistribuite, in sede di Intesa nelle annualità successive tra tutte le Regioni.

Articolo 3
1. La quota del Fondo, destinata al sistema delle Autonomie locali, stabilita in misura pari al 25% dello stanziamento del Fondo, è così ripartita:
a) una quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall’ANCI;
b) una quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province.
2. Le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l’anno 2021, da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, relativamente a comuni e città metropolitane, e tra il Dipartimento e l’UPI, relativamente alle Province, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2021”.
3. Le risorse finanziarie, attribuite con la presente Intesa in favore del sistema delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla conclusione degli Accordi di cui al precedente comma, sono interamente destinate ad iniziative da concordarsi tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

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