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Verbale della Seduta del 14 settembre 2022

Verbale n. 20/2022

Seduta del 14 settembre 2022

                                                                                                                                                                                                                  

CONFERENZA UNIFICATA

Il giorno 14 settembre 2022, alle ore 17.16 si è riunita presso la Sala riunioni del I piano di via della Stamperia n. 8, in Roma, la Conferenza Unificata (convocata con nota prot. DAR-0014566-P del 12 settembre 2022) in seduta ordinaria e in collegamento con modalità di videoconferenza, per esaminare il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione dei report e dei verbali delle sedute del 27 luglio, del 3 agosto e dell’8 settembre 2022.

Approvati

  1. Intesa sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione relativo alle modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle autonomie locali ai sensi all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.1/2022/23 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali

Sancita intesa

  1. Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1250, lettera d) della Legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla proposta di schema di Piano nazionale per la famiglia. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA)

Codice sito 4.3/2022/21 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Sancita intesa

 

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell’Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PARI OPPORTUNITA’ E FAMIGLIA)

Codice sito 4.3/2022/22– Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Sancita intesa

 

  1. Intesa ai sensi dell’articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, sulla proposta di schema di Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - PARI OPPORTUNITA’E FAMIGLIA)

 Codice sito 4.3/2022/24 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

 Sancita intesa

  1. Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di “Linee di indirizzo per la costituzione di Comunità sperimentali di tipo socio – sanitario, ad elevata integrazione sanitaria, per l’inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giustizia minorile”. (AFFARI REGIONALI)

Codice sito 4.10/2022/93 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali

Sancito accordo

  1. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - ECONOMIA E FINANZE - SVILUPPO ECONOMICO - TRANSIZIONE ECOLOGICA - POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI - LAVORO E POLITICHE SOCIALI – INTERNO – GIUSTIZIA – DIFESA - ISTRUZIONE)

Codice sito 4.14/2022/42 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Parere reso

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 202, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante la ripartizione di ulteriori risorse del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” in favore delle Autorità di sistema portuale rispetto a quanto assegnato con il D.M. 215/2021. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI)

Codice sito 4.13/2022/46 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

Sancita intesa

  1. Intesa, ai sensi dell’articolo 200, comma 5-bis, della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del Contratto nazionale di categoria. Anno 2019. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.13/2022/48 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

Sancita intesa

  1. Intesa, ai sensi della Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n. 127, come modificata dalla Delibera 24 luglio 2019 n. 55. Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui all’articolo 2, comma l, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di modifica termini. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE)

Codice sito 4.13/2022/47 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

Sancita intesa

 

  1. Designazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 23 del 1° febbraio 2022, di tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata in seno all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 8- bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. (INFRASTRUTTURE E mobilità SOSTENIBILI)

Codice sito 4.13/2022/32 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

Rinvio

 

  1. Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul Documento strategico della mobilità stradale (DSMS). (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI)

Codice sito 4.13/2022/44 - Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica

Informativa resa

 

  1. Parere, ai sensi degli artt. 6 e 7 comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante "Definizione delle modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti alimentati da fonti rinnovabili che presentano caratteristiche di innovazione o costi di generazione elevati”. (TRANSIZIONE ECOLOGICA)

Codice sito 4.14/2022/43 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Rinvio

 

  1. Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di sei componenti in seno alla Commissione per il Sistema Museale Nazionale di cui all’articolo 3 comma 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n.113. (CULTURA)

Codice sito 4.16/2022/14 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca

Rinvio

Per le Amministrazioni dello Stato:

il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il  Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, BONETTI (in videoconferenza); il Vice Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, MORELLI (in videoconferenza); il Sottosegretario della Transizione Ecologica, FONTANA (in videoconferenza); il Sottosegretario alla Salute, SILERI (in videoconferenza)il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, BATTISTONI (in videoconferenza); il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, SINISCALCHI**; il Coordinatore dell’Ufficio III per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO (in videoconferenza).

 

Per le Regioni e le Province autonome (in videoconferenza):

Il Presidente della Regione Molise, TOMA; il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, KOMPATSCHER.

 

Per il sistema delle Autonomie (in videoconferenza):

Il Vice Presidente dell’Anci e Sindaco di Valdango, PELLA; il Presidente dell’Upi, DE PASCALE.

E’inoltre presente:

  • il Dirigente Generale dell’Ufficio Legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione, RADICETTI (in videoconferenza).

_____________________

* Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza.

** Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funzioni di Segretario della Conferenza Unificata.

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Intesa sullo schema di decreto del Ministro per la pubblica amministrazione relativo alle modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle autonomie locali ai sensi all’articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, avviso favorevole all’intesa sull’ultima versione del provvedimento nei termini di cui al documento congiunto Regioni, Anci e Upi, condizionata alla verifica dell’inserimento all’articolo 2, comma 2, della specificazione che i protocolli devono essere stipulati con le Regioni a Statuto speciale e con le Province autonome di Trento e di Bolzono e con i relativi enti locali. (All. 1/a)

Il Presidente DE PASCALE esprime avviso favorevole all’intesa evidenziato la necessità di garantire 1'autonomia organizzativa degli enti territoriali nelle procedure di reclutamento e ribadito, altresì, la richiesta, peraltro già formulata nel documento congiunto predisposto con le Regioni e le Province autonome e I'ANCI, della costituzione di un Tavolo tecnico che accompagni l'avvio del portale per tenere monitorati alcuni aspetti che si ritiene opportuno continuare a monitorare.

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa.

Il Presidente KOMPATSCHER chiede di poter sostituire all’interno del provvedimento la parola "protocolli" con "accordi',

Il Dott. RADICETTI, esprime avviso favorevole in merito a quanto richiesto da Regioni, Anci e UPI, sottolineando che l‘ultimo testo inviato recepisce la condizione posta e, al contempo, accoglie la richiesta di attivare il Tavolo tecnico.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, sullo schema del Ministro per la pubblica amministrazione relativo alle modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle autonomie locali, ai sensi all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trasmesso, con nota ULM_FP- 0001 1 l3-P-l4lD9/2022, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione.

(All. 1)

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1250, lettera d) della Legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla proposta di schema di Piano nazionale per la famiglia.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa.

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 1, comma 1250, lettera d) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulla proposta di schema di Piano nazionale per la famiglia.

(All. 2)

 

 

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell’Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, nell’ringraziare del lavoro di confronto svolto in modo particolare con il Dipartimento delle Pari Opportunità, che ha portato a delle modifiche al testo che vanno incontro alle richieste e istanze dei Comuni, esprime avviso favorevole con la raccomandazione che siano trasmesse celermente le risorse assegnate ai Centri Antiviolenza e alle Case Rifugio, sia pubbliche gestite dagli Enti locali che del privato sociale, anche alla luce dei rilievi della Corti dei Conti e che tali provvedimenti di riparto possano essere adottati in futuro in Conferenza Unificata, considerando anche il preminente interesse delle autonomie su tali servizi.

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole unendosi a quanto espresso dall’Anci.

Il Ministro BONETTI, nel ringraziare del lavoro svolto in collaborazione, evidenzia di aver attivato una azione di monitoraggio importante rispetto al Piano, affinché le risorse vengano erogate nel modo più celere possibile ai destinatari.

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali nei seguenti termini:

Considerati:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica adottata a Istanbul l'11 maggio 2011;

- la legge 27 giugno 2013, n. 77, con la quale l'Italia ha ratificato la suddetta Convenzione;

- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

- l'art. 5 del citato decreto-legge che prevede l'adozione di un «Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica» nonché al comma 2, lett. d) stabilisce di «potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza»;

- l'art. 5-bis del suddetto decreto-legge n. 93 del 2013 recante «Azioni per i centri antiviolenza e le case rifugio»;

- il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023), presentato in Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021, previo parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 3 novembre 2021;

 

Ritenuta la necessità di rivedere la precitata intesa del 27 novembre 2014 sui requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio;

 

SI CONVIENE

Art. 1

Definizione

  1. I Centri antiviolenza, di seguito denominati “CAV”, erogano servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato, a tutte le donne vittime di violenza maschile o che si trovino esposte a tale rischio, congiuntamente alle/i loro figlie/i minori, indipendentemente dal luogo di residenza.

I CAV hanno lo scopo di garantire protezione e supporto adeguati alle donne vittime di violenza maschile, come da disposizioni del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, e della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). I CAV intervengono altresì sulle dinamiche strutturali da cui origina la violenza maschile, violenza che provoca o è suscettibile di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica.

  1. I CAV sostengono percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni di età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità, o altre discriminazioni; intervengono sulla prevenzione sensibilizzando il territorio; contribuiscono alla formazione rivolta ad operatrici/ori dei servizi generali e partecipano alla strutturazione e/o al potenziamento delle reti territoriali antiviolenza.
  2. I CAV sono gestiti, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa, da:
  3. a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
  4. b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi esclusivamente delle professionalità di cui all’art. 3;
  5. c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.
  6. Le Regioni e gli Enti Locali, in forma singola o associata, possono finanziare con risorse proprie, CAV (o sportelli a questi collegati) gestiti da associazioni/organizzazioni di cui al comma 3 lett. a.

del presente articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente Intesa, anche attraverso convenzionamento diretto.

5 Nei limiti di quanto indicato al comma 4, è esclusa la possibilità di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di “cessione” dei requisiti previsti.

  1. Le Amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall’art. 55 del Codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera a) anche al fine di valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico ed il privato sociale.
  2. Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 3 del presente articolo, laddove previsto, devono:
  3. a) essere registrate nell’apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  4. b) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell’empowerment;
  5. c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
  6. d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Art. 2

(Requisiti strutturali e organizzativi)

  1. L’immobile destinato a sede operativa del CAV deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente nonché gli altri requisiti previsti dalle normative regionali in materia di autorizzazione e/o accreditamento e deve essere organizzato in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto della privacy. Il CAV può articolarsi, in aggiunta alla sede, anche con sportelli di ascolto e informativi sul territorio, di facile accesso.
  2. Il CAV, accreditato secondo appositi Registri/Albi regionali, deve garantire un numero di telefono dedicato, attivo tutti i giorni, compresi i festivi, 24h su 24 e collegato al 1522 nonché ai servizi essenziali della rete (PS, FFOO). Ai fini dell’inserimento dei CAV nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, le Regioni aggiornano e rendono pubblici i registri/albi con cadenza almeno semestrale.
  3. Il CAV deve essere accessibile in presenza, almeno 5 giorni alla settimana e in modalità ibride (al telefono o online) tutti i giorni, ivi compresi i giorni festivi.
  4. Il CAV deve possedere la Carta dei servizi esplicitando gli orari e i giorni di erogazione dei servizi nonché di apertura dei locali dedicati all’accoglienza gratuita alle donne.
  5. Al CAV è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione, ivi compreso l’invio ad altri servizi che le applicano, nel rispetto dell’art. 48 della Convenzione di Istanbul.
  6. Non è consentito in alcun caso l’accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e/o maltrattamenti.

Art. 3

(Operatrici)

  1. Per le attività a diretto contatto con le donne vittima di violenza, il CAV, anche se gestito dall’Ente locale in forma singola o associata si avvale esclusivamente di personale femminile che: utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne non giudicante; che interviene nel rispetto del quadro di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità che fa capo alle leggi italiane e alla convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35, e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul. Le operatrici, incluse le volontarie, devono essere adeguatamente formate, seguendo un approccio di genere: sul tema della violenza maschile; sulle sue cause strutturali e conseguenze; sulla valutazione del rischio; sui bisogni specifici di donne esposte a molteplici vulnerabilità, sui principi della Convenzione di Istanbul; sull’operatività del lavoro di rete, anche in tema di autonomia economica, lavorativa e abitativa. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento). Le operatrici devono effettuare inoltre almeno 16 ore annue di aggiornamento
  2. Il CAV deve assicurare un’adeguata presenza di operatrici di accoglienza e di figure professionali, quali ad esempio psicologhe, assistenti sociali, educatrici, mediatrici culturali ed avvocate civiliste e penaliste, esperte in diritto del lavoro e immigrazione, con una formazione specifica sul tema della violenza di genere, dell’elaborazione del vissuto violento, del trauma sui/sulle minori ed iscritte all’albo del gratuito patrocinio.
  3. Le operatrici di accoglienza e le figure professionali devono essere in grado di operare, secondo la metodologia della relazione tra donne come pratica centrale fondata sulla lettura della violenza di genere come fenomeno politico e sociale complessivo strutturale ed essere in possesso di competenze adeguate all’ascolto, alla valutazione del rischio, all’accompagnamento nei percorsi di uscita dalla violenza e/o quanto altro necessario per le attività del Centro (empowerment, formazione, prevenzione sensibilizzazione, lavoro di rete).
  4. Il CAV deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti, nonché l’attività di supervisione. Le conoscenze e le competenze del personale e la fornitura delle prestazioni devono essere specializzate.
  5. Non possono operare nel CAV le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

Art. 4

(Servizi minimi garantiti)

  1. Il CAV deve garantire, a titolo gratuito, almeno i seguenti servizi:
  2. a) Ascolto: colloqui telefonici, online e/o incontri in presenza;
  3. b) Informazione: dopo un primo ascolto è importante dare le prime informazioni utili alla donna rispetto al percorso che può co-costruire con il Centro e ai suoi diritti rispetto alla legge vigente;
  4. c) Orientamento sociale: sostegno, accoglienza e accompagnamento alle donne in situazioni di violenza attraverso colloqui strutturati volti a co-costruire un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza;
  5. d) Supporto psicologico: sostegno nell’elaborazione del vissuto violento attraverso percorsi individuali e/o tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere, i presidi sanitari di base ed i servizi territoriali aventi personale adeguatamente formato;
  6. e) Supporto legale: colloqui di informazione e di orientamento di carattere legale sia in ambito civile che penale, di immigrazione e lavoro, e informazione e aiuto per l’accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi dei procedimenti;
  7. f) Raccordo con le case rifugio anche ai fini dell’inserimento.
  8. Il CAV, previo consenso della donna, si raccorda:
  9. a) con i servizi territoriali competenti per la tutela dei minori e per il sostegno alla genitorialità;
  10. b) con i servizi sociali e con i centri per l’impiego per individuare percorsi di inclusione lavorativa e per favorire l’autonomia economica e l’orientamento al lavoro;
  11. c) con gli enti locali e le agenzie per la casa, attraverso convenzioni e protocolli, per l’orientamento all’autonomia abitativa.

Art. 5

(Percorso di accompagnamento)

  1. Il CAV assicura, ad ogni donna, un percorso personalizzato di protezione e sostegno, strutturato e definito con lei nel rispetto dei suoi tempi e della sua autodeterminazione.
  2. Il CAV si avvale della collaborazione della rete dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio per favorire un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento della violenza subita nelle sue diverse dimensioni sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico.
  3. Il CAV utilizza gli strumenti disponibili a livello nazionale per la valutazione del rischio.

Art. 6

(Lavoro in rete)

  1. Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il CAV partecipa alle reti territoriali interistituzionali. L’istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali, sociali ed economici del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato nella pianificazione regionale.
  2. Il CAV in qualità di soggetto essenziale per il funzionamento delle reti territoriali interistituzionali antiviolenza:
  3. a) Partecipa alle reti territoriali antiviolenza e laddove non già esistenti contribuisce a promuoverne la creazione al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i un’adeguata informazione, protezione e assistenza, e il raggiungimento dell’autonomia economica, lavorativa e abitativa;
  4. b) Promuove azioni di sensibilizzazione e conoscenza sul tema della violenza maschile contro le donne, a livello territoriale, inclusi i percorsi nelle scuole;
  5. c) Contribuisce alla formazione di operatrici/ori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con le donne in situazioni di violenza, anche al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria.
  6. L’individuazione del CAV o dei CAV di riferimento della rete territoriale tiene conto del radicamento e dell’esperienza maturata a livello territoriale. Non possono far parte della rete i CAV non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente Intesa e non riconosciuti dalle Regioni, anche attraverso appositi albi ed elenchi regionali e/o procedure di accreditamento regionale.
  7. Il CAV assicura collegamenti diretti con le Case rifugio e gli altri CAV esistenti sul territorio e con gli altri nodi della rete locale.

Art. 7

(Flusso informativo)

  1. I CAV svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato delle donne e partecipano all’attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all’alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità, dall’ISTAT e dalle Regioni.

Art. 8

(Definizione)

  1. Le Case Rifugio, di seguito denominate “Casa” o “Case”, sono strutture dedicate a indirizzo riservato o segreto, che ospitano a titolo gratuito le donne e le/i loro figlie/i minori che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi per questioni di sicurezza dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte. Le case rifugio sono strutture dedicate a bassa intensità assistenziale soggette ad autorizzazione al funzionamento secondo le procedure previste dalle normative regionali e possono essere di tre tipologie, in relazione al livello di rischio ed alla fase del percorso di fuoriuscita:

- per la pronta emergenza, in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;

- per la protezione delle donne ed eventuali loro figli e figlie laddove ricorrano motivi di sicurezza (protezione di primo livello), in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale;

- per l’accompagnamento verso la semiautonomia (protezione di secondo livello) in collaborazione con il CAV di riferimento territoriale.

  1. Le Case rifugio, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla presente intesa, sono gestite da:
  2. a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;
  3. b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi delle professionalità di cui all’art. 10;
  4. c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.
  5. Le Regioni e gli Enti Locali, in forma singola o associata, possono contribuire a finanziare, con risorse proprie, le Case gestite da associazioni/organizzazioni di cui al comma 2 del presente articolo e in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente Intesa.
  6. Nei limiti di quanto indicato al comma 3, è esclusa la possibilità di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e/o ad altre forme di “cessione” dei requisiti previsti.
  7. Le Amministrazioni pubbliche favoriscono il ricorso agli istituti previsti dall’art. 55 del Codice del Terzo settore quale la co-progettazione, la co-programmazione ed il partenariato con i soggetti di cui al comma 3, lettera a) anche al fine al fine di promuovere il radicamento delle Case Rifugio sui territori e valorizzare il modello di amministrazione condivisa, espressione di un rapporto di sussidiarietà orizzontale tra pubblico e privato sociale.
  8. Le Associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2 lett. a. del presente articolo, laddove previsto, devono:
  9. a) essere registrate nell’apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  10. b) avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e e dell’empowerment;
  11. c) perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio;
  12. d) possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne.

Art. 9

(Requisiti strutturali e organizzativi)

  1. La Casa è articolata in locali, in possesso di agibilità, idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza e ospitalità alloggiativa alle donne che subiscono violenza e alle/i loro figlie/i minorenni.
  2. La Casa deve garantire il diritto all’anonimato e alla riservatezza alle donne e agli eventuali figli e figlie minori ospiti.
  3. La Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne in situazioni di violenza e alle/i loro figlie/i minori, in relazione al percorso della donna ed al progetto personalizzato predisposto.

4.La Casa si raccorda con i CAV presenti sul territorio ed i servizi territoriali al fine di garantire alle donne in situazioni di violenza supporto sanitario, psicologico, legale e sociale, l’inclusione abitativa nonché il supporto ai bisogni educativi e di socializzazione per le/i loro figlie/i minori.

  1. L’ospitalità può essere d’emergenza o di medio-lungo periodo. In particolare, la permanenza nelle case per la protezione di primo livello non può superare i 180 giorni, salvo comprovate e motivate esigenze – valutate dal personale della Casa Rifugio ospitante – decorsi i quali la donna può essere collocata, d’intesa con i CAV ed i servizi sociali territoriali che hanno in carico la donna stessa, o presso case per la semiautonomia (protezione di secondo livello), sempre per un massimo di 180 giorni, ovvero presso altre soluzioni abitative che garantiscano la piena autonomia.
  2. Al fine dell’inserimento delle Case nella mappatura nazionale tenuta dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni aggiornano e rendono pubblici gli elenchi con cadenza almeno semestrale.

Art. 10

(Operatrici)

  1. La Casa, anche se gestita da Enti locali in forma singola o associata, deve avvalersi di personale qualificato, esclusivamente femminile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere indipendentemente dal profilo professionale posseduto. Le operatrici devono essere in grado di operare secondo la metodologia della relazione tra donne, intesa come pratica fondata sulla lettura strutturale della violenza maschile ed essere in possesso di competenze adeguate all’ascolto, alla valutazione del rischio, all’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza delle donne e delle/dei loro figlie/i e/o quanto altro necessario per le attività della Casa.
  2. Alle operatrici della Casa è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare e/o conciliazione.
  3. La Casa deve garantire al personale impiegato, incluso il personale volontario, una formazione permanente e strutturata al fine di rendere ogni operatrice e figura professionale in grado di accogliere, assistere e supportare le donne ospiti e di garantire la loro sicurezza durante tutto il percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza, nel rispetto dei loro tempi e della loro autodeterminazione. La formazione si ritiene adeguata quando consiste in almeno 120 ore di formazione iniziale (di cui almeno 60 di affiancamento) nonché almeno 16 ore annue di aggiornamento.
  4. La Casa deve garantire l’attività di supervisione per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.
  5. Il personale della Casa deve intervenire nella relazione con le donne accolte nel rispetto del quadro normativo di riferimento dei diritti umani e delle pari opportunità, che fa capo alle leggi italiane ed alla Convenzione CEDAW, in particolare alla Raccomandazione n. 35 e alle disposizioni della Convenzione di Istanbul.
  6. Non possono operare nella Casa le avvocate e le psicologhe che, nella loro libera attività professionale, svolgono ruoli a difesa degli uomini accusati e/o condannati per violenza e/o maltrattamenti.

Art. 11

(Servizi minimi garantiti)

  1. La Casa garantisce gratuitamente protezione e ospitalità alle donne e alle/i loro figlie/i minori, salvaguardandone la riservatezza, l’anonimato, l’incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato di uscita dalla violenza.
  2. La Casa, in collaborazione con il CAV antiviolenza e con la rete dei servizi territoriali, co-costruisce e attua nei tempi e con le modalità condivise con la donna ospitata il percorso personalizzato, provvedendo anche alla protezione e cura di eventuali minori a carico, sulla base della valutazione del rischio.
  3. La Casa partecipa alle reti territoriali antiviolenza e opera in maniera integrata con le FFOO e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle donne e delle/i loro figlie/i, incluse quelle socio-abitative ed economiche.
  4. La Casa deve fornire nei confronti delle/dei figlie/i minori delle donne ospiti servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e di supporto scolastico, attraverso la rete territoriale in stretto raccordo con i servizi sociali degli Enti Locali.
  5. La Casa, insieme al CAV di riferimento della donna in fuoriuscita dalla violenza ed in stretta collaborazione con i servizi competenti del territorio di riferimento, deve garantire in condizione di sicurezza e protezione, gli incontri con le/i figlie/i eventualmente collocati presso altra struttura.
  6. La Casa deve possedere la Carta dei servizi.
  7. La Casa facilita il raccordo con i servizi amministrativi dell’ente locale al fine di istituire e garantire indirizzi fittizi per le donne che non devono essere rintracciate. Alle donne che chiedono protezione, in una città in cui non sono residenti e in cui decidano di fermarsi dopo l’uscita dalla Casa, deve essere garantita la possibilità di ottenere la residenza e contestualmente la possibilità della “presa in carico” da parte dei servizi sociali (es. se hanno figli minori o in situazione di indigenza).

Art. 12

(Flusso informativo)

  1. Le Case rifugio svolgono attività di raccolta dati nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato delle donne, e partecipano all’attività di raccolta di informazioni, ricerca e analisi, su base territoriale, regionale o provinciale se prevista, al fine di contribuire all’alimentazione di un sistema di monitoraggio e osservazione sul fenomeno della violenza contro le donne nelle sue varie forme, anche sulla base delle disposizioni e indicazioni di rilevazione proposte dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dall’ISTAT e dalle Regioni.

Art. 13

(Obblighi per i CAV e le Case Rifugio)

  1. I CAV e le Case Rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici, devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l’attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato erogato il finanziamento e devono garantire l’adempimento di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicando sui propri canali di comunicazione la misura dei finanziamenti ricevuti dagli Enti pubblici.
  2. I CAV e le Case Rifugio, nell’arco di tempo relativo ai finanziamenti pubblici ottenuti, contribuiscono alle attività di monitoraggio e valutazione sia quantitative che qualitative sull’uso appropriato dei finanziamenti stessi e sull’efficacia del lavoro svolto.

Art. 14

(Disposizioni finali)

  1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati sul numero dei CAV e delle Case Rifugio operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente Intesa. Tali dati devono essere coerenti con i dati forniti dalle stesse Regioni e Province autonome ai fini del riparto delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto-legge 15 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.
  2. Il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ciascuno secondo le proprie competenze, si impegnano a:
  3. a) predisporre adeguate coperture finanziarie e ad assegnarle con continuità e tempestività affinché i CAV e le Case Rifugio siano in condizione di operare sulla base dei requisiti previsti dalla presente Intesa;
  4. b) garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla presente Intesa nei loro atti e nella ripartizione delle risorse;
  5. c) definire congiuntamente gli indicatori per la governance e il monitoraggio dell’attuazione della presente Intesa.

Art. 15

(Norma transitoria)

  1. Il rispetto dei requisiti previsti dalla presente Intesa costituirà condizione necessaria per l’accesso ai fondi oggetto di riparto ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riferito all’annualità 2022.
  2. I CAV e le Case presenti negli elenchi/Albi regionali alla data della presente intesa potranno avvalersi di un periodo transitorio, della durata di 18 mesi, per l’adeguamento ai requisiti della presente Intesa. Con riferimento ai requisiti strutturali richiesti per le case rifugio, il completamento delle procedure di autorizzazione al funzionamento di cui al comma 1 dell’art. 8, dovrà avvenire entro tre anni dall’adozione della presente Intesa.

(All. 3)

 

 

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: Intesa ai sensi dell’articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, sulla proposta di schema di Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa con la raccomandazione che il Dipartimento per le Pari Opportunità possa in futuro considerare la possibilità di modificare le modalità di riparto delle risorse delle Fondo nazionale lotta alla tratta per passare ad un riparto diretto alle Regioni.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa.

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa.

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228 sulla proposta di schema di Piano Nazionale d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025.

(All. 4)

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di “Linee di indirizzo per la costituzione di Comunità sperimentali di tipo socio – sanitario, ad elevata integrazione sanitaria, per l’inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giustizia minorile”.

Il Ministro GELMINI, comunica che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che non è collegato, chiede di sottolineare come il Dipartimento della Ragioneria abbia rappresentato la necessità che nel provvedimento venga inserita la seguente clausola: “Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nel presente provvedimento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’accordo.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’accordo.

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’accordo.

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE ACCORDO ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, nei seguenti termini:

  1. Saranno istituite almeno n. 3 (tre) strutture comunitarie sperimentali (bacino inter-regionale Nord, Centro e Sud Italia) di tipo socio sanitario ad alta intensità sanitaria per I'inserimento di minori e giovani adulti in carico ai servizi socio-sanitari ed ai servizi della giustizia minorile che dovranno rispondere ai requisiti funzionali, organizzativi e strutturali indicati nelle "Linee di indirizzo per la costituzione di comunità sperimentali di tipo socio- sanitario, ad elevata integrazione sanitaria, per l’inserimento di minori e giovani adulti con disagio psichico e/o problematiche di dipendenza in carico ai servizi sanitari, sociali ed ai servizi della giustizia minorile", approvate dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, Allegato sub. A), parte integrante del presente Accordo;
  2. ln considerazione dell'urgenza di istituire le predette strutture al fine di garantire risposte appropriate alle crescenti e preoccupanti espressioni dell'attuale disagio giovanile che, come ampiamente argomentato nel citato Accordo del 28 aprile 2022, non trovano adeguata risposta nelle strutture attualmente esistenti, le Regioni dovranno far pervenire, entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, la manifestazione d'interesse a realizzare tale sperimentazione in accordo con i Comuni e i Centri per la giustizia minorile territorialmente competenti;
  3. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nel presente provvedimento nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi n6 maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (All. 5//a)

(All. 5)

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, preso atto dell’approvazione del provvedimento da parte del Senato, esprime parere favorevole, con le osservazioni e le proposte emendative contenute nel documento. (All. 6/a)

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole, evidenziando come tra le norme di interesse più importante c’è l’incremento di 350 milioni al contributo del caro energia a favore dei Comuni e 50 a favore delle Città Metropolitane; lo scorrimento della graduatoria relativo al 2022 per il sostegno alla progettazione degli Enti locali, la proroga dei termini per la rendicontazione degli obiettivi del Servizio sociale, il recupero degli importi assegnati per l’incremento dei posti asilo nido comunali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, la proroga dei termini per la rimodulazione dei piani di riequilibrio, oltre alla modifica dei termini per l’utilizzo dei fondi per la progettazione territoriale a favore dei Comuni e delle Regioni del Mezzogiorno, dell’Umbria e delle Marche. Ringrazia, infine, il Governo e i parlamentari per avere accolto quanto proposto.

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’Upi, esprime parere favorevole sottolineando la necessità di prevedere, a fronte dell’attuale incremento dei costi, ulteriori risorse perché quelle definite non sono più sufficienti. Rimarca, altresì, che c’è in atto un’interlocuzione in questo momento anche sugli strumenti di emergenza che si stanno per adottare.

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, si unisce alle raccomandazioni del Presidente dell’Upi nel ribadire l’insufficienza delle risorse, sottolineando come l’aumento dei costi energetici mette in grossa difficoltà i bilanci di tutti i Comuni.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

(All. 6)

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 202, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante la ripartizione di ulteriori risorse del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” in favore delle Autorità di sistema portuale rispetto a quanto assegnato con il D.M. 215/2021.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole all’intesa segnalando la necessità di valutare, in sede di prossimo riparto, i progetti presentati dai porti inseriti nelle rispettive Autorità di Sistema Portuale per effetto del DL 68/2022.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime parere favorevole.

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’Upi, esprime parere favorevole.

 

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA  ai sensi dell’articolo 202, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e della Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante la ripartizione di ulteriori risorse del “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” in favore delle Autorità di sistema portuale rispetto a quanto assegnato con il D.M. 215/2021, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.

(All. 7)

 

 

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 200, comma 5-bis, della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto delle risorse finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del Contratto nazionale di categoria. Anno 2019.

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa.

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa.

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA, ai sensi dell’art. 200, comma 5-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante il riparto delle risorse del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale. Anno 2019.

(All. 8)

 

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 9 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi della Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n. 127, come modificata dalla Delibera 24 luglio 2019 n. 55. Edilizia residenziale pubblica: aggiornamento degli indirizzi per l'utilizzo delle risorse residue assegnate alle finalità di cui all’articolo 2, comma l, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di modifica termini.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, esprime avviso favorevole all’intesa.

 

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’Upi, esprime avviso favorevole all’intesa.

Pertanto, la Conferenza Unificata

SANCISCE INTESA ai sensi della Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n. 127, come modificata dalla Delibera 24 luglio 2019 n. 55, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze relativo alla modifica dei termini per l'utilizzo dei fondi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge n. 457 del 5 agosto 1978, assegnati nell’ambito del programma integrato di edilizia residenziale sociale.

(All. 9)

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 23 del 1° febbraio 2022, di tre rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata in seno all'Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 8- bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa l’Avvocato Stefania Rosi Bonci della Regione Umbria. (All. 10/a)

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, chiede il rinvio del punto o, nel caso contrario, di poterle fare pervenire nei prossimi giorni una nota a firma del Presidente Decaro.

 

Il Ministro GELMINI, con l’accordo del Presidente Toma e del Sindaco De Caro propone il rinvio del punto.

 

Pertanto il punto è rinviato.

 

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul Documento strategico della mobilità stradale (DSMS).

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, prende atto dell’informativa con le segnalazioni contenute nel documento. (All. 11/a)

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, prende atto dell’informativa.

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’Upi, prende atto dell’informativa.

Il Ministro GELMINI, comunica che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha predisposto e trasmesso un documento con osservazioni che chiede al Vice Ministro Morelli di tenere in considerazione.

Il Vice Ministro MORELLI assente alla richiesta.

Pertanto, la Conferenza Unificata

PRENDE ATTO nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’informativa del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul Documento strategico della mobilità stradale (DSMS).

(All. 11)

 

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 12 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi degli artt. 6 e 7 comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante "Definizione delle modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti alimentati da fonti rinnovabili che presentano caratteristiche di innovazione o costi di generazione elevati”.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, chiede il rinvio per ulteriori approfondimenti istruttori.

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, concorda con la richiesta di rinvio.

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’Upi, non condivide un rinvio sine die, ritenendo che in questo momento non sia un bel messaggio per il Paese, vista l’attuale emergenza energetica e, comunque, in caso di rinvio c’era l’impegno del Presidente Fedriga a chiedere una convocazione straordinaria la prossima settimana. Infine, evidenzia che nel Decreto c’erano alcuni elementi di forte perplessità e che sono state inviate alcune osservazioni, al MITE che si è impegnato ad apportare delle correzioni. 

 

Il Sottosegretario FONTANA, condivide le osservazioni del Sindaco De Pascale, sottolineando che si tratta di un provvedimento che si aspetta da tanti anni e che il Ministro Cingolani ha una priorità assoluta di dover andare avanti. Per cui non è d’accordo sul rinvio, rimettendosi, comunque, al Ministro Gelmini.

 

Il Ministro GELMINI chiede al Presidente Toma se si riesce a chiudere il provvedimento.

 

Il Presidente TOMA riferisce che non ha mandato per chiuderlo in questo momento, però è d’accordo per una seduta straordinaria.

 

Il Ministro GELMINI assente alla richiesta di una seduta straordinaria pur ricordando che si tratta dell’ultima settimana di campagna elettorale.

 

Il Presidente DE PASCALE chiede se il MITE conferma il documento che è stato inviato con le proposte di modifica.

 

Il Ministro GELMINI propone una riunione tecnica propedeutica alla seduta straordinaria per la prossima settimana, precisando che anche il Sottosegretaria Fontana acconsente.

 

Il Presidente TOMA e il Presidente DE PASCALE assentono alla proposta del Ministro Gelmini.

 

Il Sindaco PELLA, riferisce che sono state poste alcune richieste di approfondimento, in modo particolare su due punti, per cui chiede al Sottosegretario Fontana se sono state esaminate, in modo che nell’incontro tecnico che ci sarà la prossima settimana si possa avere una risposta per arrivare ad un accordo politico in ambito di Conferenza.

 

Il Sottosegretario FONTANA comunica che sono i punti sono stati tutti esaminati ed inviati questa mattina, per cui auspica che la settimana prossima si possa chiudere, perché non ci si può permettere ulteriori ritardi su questo provvedimento.

 

Il Ministro GELMINI rinvia ad un aggiornamento per la prossima settimana con la riunione tecnica e successivamente con una straordinaria.

 

Il Presidente KOMPATSCHER chiede chiarimenti sul punto che riguarda il portale unico di reclutamento, sottolineando che si tratta di una precisazione di fondamentale importanza per la Provincia di Bolzano perché l’impiego pubblico richiede il bilinguismo e la dichiarazione di appartenenza. Inoltre, chiede di potere sostituire la parola “protocolli” con “accordi”, “specifici accordi per l’applicazione” e non “specifici protocolli”.

 

Il Ministro GELMINI riferisce che la richiesta è stata accolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica per cui ci sarà un accordo diretto con la provincia di Bolzano.  

Pertanto il punto è rinviato.

Il Ministro GELMINI pone allesame il PUNTO 13 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di sei componenti in seno alla Commissione per il Sistema Museale Nazionale di cui all’articolo 3 comma 2 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, n.113.

 

Il Presidente TOMA, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa i seguenti esperi regionali: Dott.ssa Angela Tecce della Regione Campania; Dott. Gian Luca Spirito della Regione Liguria e Dott.ssa Antonella Pinna della Regione Umbria. (All. 12/a)

 

Il Sindaco PELLA, in nome dell’Anci, riferisce che non è in grado di poter comunicare i nominativi in assenza di un confronto con il Presidente Decaro, per cui chiede se sia possibile comunicarli in seguito ovvero di rinviare il punto alla prossima seduta.

Il Presidente DE PASCALE, in nome dell’Upi, designa la Dott.ssa Francesca Cappelletti.

Il Ministro GELMINI comunica il rinvio del punto per consentire il completamento dell’istruttoria.

Il Ministro GELMINI, ringraziando per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori della Conferenza alle ore 17.37. 

        Il Segretario                                                                           Il Presidente

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                      Mariastella Gelmini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTINTA DEGLI ALLEGATI

 

 

  1. 1 ALL. 1/a DOC. CONGIUNTO REGIONI, ANCI, UPI      

                                 ALL. 1                          REP. ATTI N. 144/CU 14 SETTEMBRE 2022

  1. 2 ALL. 2 REP. ATTI N. 145/CU 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 3 ALL. 3 REP. ATTI N. 146/CU 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 4 ALL. 4 REP. ATTI N. 147/ CU 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 5 ALL. 5/a MINISTERO DELLA SALUTE (Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria)

                                 ALL 5                           REP. ATTI N. 148/ CU 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 6 ALL. 6/a DOC. REGIONI

                                 ALL. 6                          REP. ATTI N. 149/ CU  14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 7 ALL. 7 REP. ATTI N. 150 CU 14 SETTEMBRE  2022

 

  1. 8 ALL. 8 REP. ATTI N. 151/ CU 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 9 ALL. 9                         REP. ATTI N. 152/CU 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 10 ALL. 10/a DOC. REGIONI

                                                                      

  1. 11 ALL. 11/a                    DOC. REGIONI

                                 ALL. 11                        REP. ATTI N. 153/CU 14 SETTEMBRE 2022

 

  1. 13 ALL. 12/a DOC. REGIONI

                                

 

 

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