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Repertorio atto n. 201/CU

Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui provvedimenti esecutivi recanti “esercizio del diritto di rivalsa per gli oneri sostenuti dallo Stato” nei confronti del Comune di Liveri e del Comune di Santa Marinella.

Repertorio atti n. 201/CU del 14 dicembre 2022

   LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 14 dicembre 2022:

VISTO l’articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che ha disposto che lo Stato ha diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel medesimo articolo, di rivalersi sulle Regioni, sulle Province autonome, sugli Enti territoriali, sugli altri Enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni;

VISTO l’articolo 43, comma 6, della citata legge n. 234, che ha prescritto che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato;

VISTO il successivo comma 7, che ha disposto che i decreti ministeriali di rivalsa, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel comma medesimo;

 

                                                                                                                                                                                

 

VISTO l’articolo 43, comma 8, della legge del 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi del quale, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all’adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

VISTA la nota DAGL/UCCG/0024166 del 3 ottobre 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica, Servizio contenzioso costituzionale e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell’uomo, ai fini dell’espressione del parere in sede di Conferenza Unificata, ha inviato due provvedimenti esecutivi recanti: Decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. Esercizio del diritto di rivalsa per gli oneri sostenuti dallo Stato nei confronti del Comune di Liveri (Napoli) e del Comune di Santa Marinella (Roma);

VISTA la nota DAR 0016171 del 4 ottobre 2022, con la quale i provvedimenti esecutivi citati sono stati diramati a tutte le amministrazioni interessate, convocando una riunione tecnica per il giorno 6 ottobre 2022;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del 6 ottobre 2022, i rappresentanti delle Regioni e dell’ANCI hanno evidenziato una serie di criticità relative alle particolari condizioni finanziarie in cui si trovano i Comuni interessati;

CONSIDERATO che il punto all’ordine del giorno, discusso nella seduta della Conferenza Unificata del 12 ottobre 2022, è stato rinviato su richiesta dell’ANCI che, nel ravvisare elementi di fortissima criticità, ha evidenziato la problematicità causata da sentenze pronunciate dopo decenni dai fatti che, riversandosi sui bilanci delle amministrazioni comunali e sulla loro sostenibilità, potrebbero mandare in dissesto o in predissesto finanziario i Comuni più piccoli. L’ANCI ha altresì chiesto la convocazione di un Tavolo tecnico per esaminare le criticità evidenziate;

CONSIDERATO che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e l’UPI, nella medesima seduta della Conferenza Unificata del 12 ottobre 2022, hanno preso atto del parere dell’ANCI associandosi alla richiesta di rinvio in ordine al punto all’ordine del giorno;

VISTA la nota DAR 0019122 del 21 novembre 2022, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha convocato la riunione del Tavolo tecnico per il 25 novembre 2022, successivamente rinviata su richiesta dell’ANCI, acquisita al protocollo DAR 0019359;

CONSIDERATO che l’espressione del parere sui provvedimenti esecutivi citati, discussa nuovamente nella seduta della Conferenza Unificata del 30 novembre 2022, è stato ulteriormente rinviato su richiesta dell’ANCI, che ha ribadito le motivazioni già espresse nella precedente seduta della Conferenza Unificata del 12 ottobre 2022 e chiesto nuovamente la convocazione di un Tavolo tecnico;

 

 

 

 

CONSIDERATO che, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l’UPI nella seduta della Conferenza Unificata del 30 novembre 2022, hanno aderito alla richiesta di rinvio formulata dall’ANCI;

VISTA la nota DAR 0019929 del 30 novembre 2022 con la quale è stata convocata la riunione del Tavolo tecnico di cui sopra per il 6 dicembre 2022;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del Tavolo tecnico, i rappresentanti dell’ANCI hanno evidenziato gli aspetti critici connessi all’esercizio del diritto di rivalsa e che i rappresentanti del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi, pur prendendo atto delle argomentazioni dell’ANCI, hanno ribadito la necessità di riportare in Conferenza Unificata il punto di cui all’oggetto e si sono riservati di valutare congiuntamente al Ministero dell’economia e delle finanze e all’Avvocatura dello Stato le proposte di modifica dell’attuale assetto normativo che l’ANCI – tramite l’IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale) – si è riservata di inviare;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta l’ANCI, pur apprezzando la costituzione del Tavolo tecnico, ha espresso parere negativo e che le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano hanno preso atto del parere dell’ANCI, al quale si è uniformato l’UPI;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui provvedimenti esecutivi recanti “esercizio del diritto di rivalsa per gli oneri sostenuti dallo Stato” nei confronti del Comune di Liveri e del Comune di Santa Marinella, trasmessi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi - Ufficio contenzioso e per la consulenza giuridica, Servizio contenzioso costituzionale e per i rapporti con la Corte europea dei diritti dell’uomo, con nota DAGL/UCCG/0024166 del 3 ottobre 2022.

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