Link e Allegati

p. 1 CU atto Rep. n. 105 28 luglio 2026

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”.

 

Repertorio atti n. 105/CU del 28 luglio 2026.

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella seduta straordinaria del 28 luglio 2026:

 

VISTA la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale” e, in particolare:

-     l’articolo 1, comma 1, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario e che gli stessi sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell’ordinamento dell’Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli da 4 a 20;

-         l’articolo 1, comma 2, il quale prevede che gli schemi dei suddetti decreti legislativi sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell’intesa, da acquisire entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere;

-         l’articolo 13, rubricato “Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale”;

-         l’articolo 14, rubricato “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province”;

 

VISTA la nota prot. n. 4644 del 30 maggio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9162, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha:

-    trasmesso lo schema di decreto legislativo in titolo, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine dell’acquisizione dell’intesa di questa Conferenza

-    rappresentato che il suddetto schema di decreto legislativo è stato contestualmente trasmesso, con riserva, al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine dell’assegnazione anticipata alle competenti Commissioni parlamentari, per assicurare la tempestiva ed efficace entrata in vigore di disposizioni fondamentali, anche in vista della piena attuazione del federalismo fiscale delle regioni, delle province e delle città metropolitane che deve essere realizzata entro il primo trimestre del 2026, come previsto dalle milestone M1C1-119 e M1C1-120 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

 

VISTA la nota prot. DAR n. 9182 del 30 maggio 2025, successivamente integrata con la nota prot. DAR n. 9373 del 4 giugno 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in titolo e la relativa documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 10 giugno 2025;

 

VISTA la comunicazione dell’11 giugno 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9760 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 9790, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all’UPI, con la quale l’ANCI ha inviato un documento contenente osservazioni e proposte emendative relative allo schema di decreto legislativo di cui trattasi;

 

VISTA la comunicazione del 17 giugno 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 10163 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 10173, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e all’ANCI, con la quale l’UPI ha inviato le proprie osservazioni e proposte emendative relative allo schema di decreto legislativo in titolo;

 

VISTA la comunicazione del 25 giugno 2025, acquisita il 26 giugno 2025 al prot. DAR n. 10726 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 10779, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato un documento contenente prime osservazioni, richieste di chiarimento e proposte emendative relative allo schema di decreto legislativo in titolo;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 13265 del 28 luglio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 29 luglio 2025;

 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza, il punto, iscritto all’ordine del giorno, è stato rinviato su richiesta dell’ANCI;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 13570 del 30 luglio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI il documento consegnato, nel corso della seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 13545 del 16 luglio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di proseguire l’iter istruttorio relativo allo schema di decreto legislativo di cui trattasi, ha convocato una riunione tecnica per il giorno 20 luglio 2026;

 

VISTA la comunicazione del 20 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13710 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 13715, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale l’Ufficio di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, all’esito della riunione tecnica tenutasi in pari data, ha trasmesso il testo dello schema di decreto legislativo in titolo, rappresentando che lo stesso è stato condiviso con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e precisando, altresì, che trattasi dello stesso testo già sottoposto all’esame di questa Conferenza, con la variante che sono state ivi riportate le parti barrate da espungere;

 

VISTA la comunicazione del 21 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13762 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 13765, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale l’Area entrate e riscossione dell’ANCI ha trasmesso un documento contenente osservazioni e proposte emendative relative allo schema di decreto legislativo di cui trattasi;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 13847 del 22 luglio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato un’altra riunione tecnica per il giorno 27 luglio 2026;

 

VISTA la comunicazione del 27 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 14196, con la quale il Capo dell’ufficio legislativo - Finanze del Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso il testo dello schema di decreto legislativo di cui trattasi e un documento contenente i riscontri delle strutture tecniche del Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Dipartimento delle finanze e Agenzia delle entrate) sulle proposte emendative formulate dall’ANCI, rappresentando:

1)  che si tratta dello schema di decreto legislativo, nella versione bollinata e aggiornata alle sole espunzioni delle disposizioni oramai superate per effetto di sopravvenienze normative;

2)  di riservarsi di trasmettere – non appena rese disponibili dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella versione finale – le proposte emendative del Ministero dell’economia e delle finanze, tra le quali quelle relative agli articoli 30 e 31;

3)  di riservarsi di modificare, nel caso di esito positivo dell’intesa, le decorrenze tecniche (ove non più attuali per il decorso del tempo) e di correggere eventuali refusi presenti nel testo;

 

VISTA la comunicazione del 27 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR 14197, con la quale il Capo dell’ufficio legislativo - Finanze del Ministro dell’economia e delle finanze ha altresì trasmesso le proposte emendative elaborate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ferme restando le altre riserve precedentemente formulate;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 14210 del 27 luglio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI le suddette comunicazioni del Capo dell’ufficio legislativo - Finanze del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 luglio 2026 medesimo;

 

VISTA la comunicazione del 28 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 14254 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 14261, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale il Capo dell’ufficio legislativo - Finanze del Ministro dell’economia e delle finanze, facendo seguito alle  precedenti comunicazioni del 27 luglio 2026, ha trasmesso le proposte emendative opportunamente integrate anche con quelle del Dipartimento delle finanze, ritenute assentibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, di seguito riportate:

“All’Atto Governo n. 276 “Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale” sono apportate le seguenti modifiche:

a)         L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 - Estensione ai tributi delle regioni e degli enti locali degli istituti previsti dal «Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza».

1. Al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 23, comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate-Riscossione» sono inserite le seguenti: «e agli enti pubblici territoriali», dopo le parole: «del debito» sono inserite le seguenti: «inerente ai tributi» e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni l’accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;

b) all’articolo 63:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e di quelli degli enti pubblici territoriali»;

2) al comma 2, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Per i tributi dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni l’accordo è sottoscritto dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;

3) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «l’amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «le regioni e gli enti locali» e, al terzo periodo, dopo le parole: «Per l’amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «le regioni e gli enti locali»;

4) al comma 4, alinea, dopo le parole: «dell’amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali», dopo le parole: «l’adesione» sono inserite le seguenti: «di tali creditori» e, alla lettera d), dopo le parole: «dell’amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»;

5) al comma 5, dopo le parole: «dell’amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»;

6) al comma 6, lettera b), numero 1), dopo le parole: «dell’amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»;

7) al comma 8, dopo le parole «alle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «, alle regioni e agli enti locali»;

c) all’articolo 64-bis, comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e dalle regioni nonché dagli enti locali»;

d) all’articolo 88:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dalle agenzie fiscali» sono inserite le seguenti: «e dalle regioni nonché dagli enti locali»;

2) al comma 3, dopo le parole: «dell’amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «della predetta amministrazione,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»;

3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell’amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «della predetta amministrazione,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»;

4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «agli uffici competenti» sono inserite le seguenti: «delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie» e dopo le parole: «del debitore» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché a ciascuna regione e a ciascun ente locale, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1, indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore.» e, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «La documentazione di cui al primo periodo, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici, nonché delle dichiarazioni integrative presentate fino alla data di presentazione della domanda di trattamento dei crediti tributari e contributivi, è presentata: a) per l’Agenzia delle entrate, alla competente Direzione provinciale o regionale; b) per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle competenti Direzioni territoriali e alla competente Direzione territoriale interprovinciale, ovvero alla Direzione centrale per gli atti impositivi direttamente emessi; c) per gli enti pubblici territoriali, ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, titolari dei crediti oggetto della proposta di cui al comma 1; d) per gli enti previdenziali e assicurativi, alla competente Direzione provinciale.»;

5) al comma 6, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i tributi delle regioni e degli enti locali il voto sulla proposta è espresso, ai sensi dell’articolo 107, dal soggetto competente secondo le disposizioni degli ordinamenti delle regioni e degli enti locali.»;

e) all’articolo 245, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell’amministrazione finanziaria,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali» e dopo le parole: «della predetta amministrazione,» sono inserite le seguenti: «delle regioni e degli enti locali»;

f) all’articolo 284-bis dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Relativamente ai tributi delle regioni e degli enti locali, le proposte di cui al comma 1 sono in ogni caso presentate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni cui il pagamento di tali tributi è dovuto indipendentemente dal domicilio fiscale del debitore.».

b) All’articolo 6, comma 1, la parola “sentita” è sostituita dalle parole “d’intesa con”;

c) All’articolo 8, comma 1, lettera a), dopo le parole “lettera a)” eliminare le parole “numero 3),”

d) All’articolo 11:

1) al comma 1, le parole “dal 2025 al 2027” sono sostituite dalle seguenti “dal 2026 al 2028”;

2) il comma 2 è sostituto dal seguente “2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.”.

e) All’articolo 15:

1)  al comma 1, le parole “1° gennaio 2026” sono sostituite dalle seguenti “1° gennaio 2027” e le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: “31 dicembre 2026”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente “Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,7 milioni di euro per l’anno 2028 e 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.”.

f) L’articolo 25 è soppresso.

g) All’articolo 26, comma 1, la lettera a) è soppressa.

h) All’articolo 28:

1)  al comma 1, lettera c), la parola “rapportata” è sostituita dalla parola “proporzionata”;

2) il comma 3 è soppresso.

i) dopo l’articolo 29 sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 29-bis

Efficacia delle delibere relative al Canone Unico, di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

  1. A decorrere dall’anno 2026, le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 15, 15-bis e 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, si applicano alle delibere di approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone unico», di cui all’articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le delibere regolamentari e tariffarie relative al canone unico già adottate per gli anni d’imposta dal 2021 al 2025 sono efficaci, in deroga all’articolo 13, comma 15-ter, decreto-legge n. 201 del 2011, per ciascun anno di riferimento, a condizione che siano inserite nel portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026 con le modalità di cui all’articolo 13, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011. Le delibere inserite ai sensi del periodo precedente sono pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 30 novembre 2026.»

Art. 29 ter

Canone Unico per le occupazioni permanenti del suolo pubblico per i servizi di comunicazione elettronica

  1. Al fine di non ostacolare il rapido sviluppo dei servizio di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale e promuovere la competitività tra gli operatori di rete, all’articolo 5, comma 14 quinquies, lettera a) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,  dopo le parole “in base alle utenze delle predette società di vendita;” sono aggiunte le seguenti “per le occupazioni permanenti di suolo pubblico per i servizi di telecomunicazione, compresi quelli nei quali l'erogazione del servizio si avvale di cavi e condutture nel territorio dell'ente, anche se l'accesso all'utente finale avviene mediante impianti radio,  solo il concessionario della infrastruttura è assoggettabile al pagamento del canone nella soglia minima di cui al secondo periodo del comma citato, mentre i soggetti che, occupando in via mediata o utilizzando l’infrastruttura,  forniscono servizi di telecomunicazione a terzi, sono tenuti al pagamento del canone esclusivamente con il criterio proporzionale al numero delle proprie utenze finali presenti nel territorio comunale, senza applicazione della soglia minima.  Se il concessionario è anche fornitore di servizi e l'importo proporzionale è superiore alla soglia minima, è dovuto solo l’importo proporzionale;”

Art. 29 quater

Assoggettamento IMU dei fabbricati con rendita impugnata

1. In deroga all’articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall’Agenzia delle entrate, il comune accerta l’eventuale maggior importo dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali. Entro gli stessi termini, è richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

l) All’articolo 1, comma 819, alla lettera a), dopo le parole “suolo pubblico” sono aggiunte le seguenti “con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile”.

m) All’articolo 30, comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2 – (Attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 

1. A decorrere dall’anno 2027, alle regioni a statuto ordinario è attribuita una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura, fermi i limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 31 dicembre 2026. Il decreto di cui al primo periodo è adottato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. 

2. Con il decreto di cui al comma 1 è stabilita un’aliquota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF tale da garantire annualmente al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all’ammontare dei seguenti trasferimenti statali in favore delle medesime regioni che sono soppressi a decorrere dall’anno 2027: a) somme a titolo di quota non sanità della compartecipazione IVA, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 per 424 milioni di euro annui; b) somma per l’erogazione gratuita di libri di testo, ai sensi dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 110 milioni di euro annui ;c) somme a titolo di fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, per 34 milioni di euro annui; d) somme a titolo di fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 per 5.259,6 milioni di euro annui.

3. Tenuto conto del gettito derivante dall’applicazione dell’aliquota di compartecipazione di cui al comma 1, al fine di procedere alle regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario correlate allo scostamento tra l’ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’IRPEF, ai sensi dei commi 1 e 2, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo in favore delle medesime regioni, con dotazione corrispondente, per ciascun anno, alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF nel limite dei trasferimenti di cui al comma 2, incrementata, fermo quanto previsto dal secondo periodo, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e successivi. Nelle more dell’aggiornamento della legge di contabilità, fermo quanto previsto dall’articolo 21, comma 1-ter, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l’entità dell’incremento di cui al primo periodo può essere stabilita, ai sensi del suddetto articolo 21, nel disegno di legge di bilancio al fine di tenere conto dell’andamento delle entrate e dei risultati ottenuti dalle Regioni in termini di miglioramento di efficienza. Eventuali risorse derivanti dalla compartecipazione all’IRPEF eccedenti l’importo del fondo di cui al primo periodo, come rimodulato ai sensi del secondo periodo, restano acquisite al bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti, nelle more dell’entrata in vigore della fase di perequazione a regime di cui all’articolo 15, i criteri di assegnazione annuale delle quote del fondo, nonché i necessari meccanismi che consentano di garantire, nell’ambito della dotazione complessiva del fondo medesimo, forme di perequazione: 

a) prioritariamente in misura pari alla quota dei trasferimenti statali soppressi, ai sensi del comma 2 e dell’articolo 7;

b) per la restante parte, nel rispetto dei percorsi di perequazione e dei costi standard o, nelle more, secondo modalità individuate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in sede di auto coordinamento, nel rispetto del terzo comma dell’articolo 119 della Costituzione.  

4. Negli ambiti interessati dalla fiscalizzazione dei trasferimenti statali soppressi ai sensi del comma 2 e dell’articolo 7, alle amministrazioni statali è affidato il coordinamento e il monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli adeguati di servizio, delle funzioni fondamentali e degli obiettivi di servizio da garantire sull’intero territorio nazionale e il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 1. Nei medesimi ambiti è, comunque, assicurato dalle regioni, anche nell’ambito delle risorse di cui al comma 3, il concorso all’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, nel rispetto degli articoli 114, 117, comma secondo, lettera p), e 119 della Costituzione. Le finalità di cui al presente comma, ove necessario, sono assicurate anche attraverso il ricorso all’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 120 della Costituzione.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da emanarsi entro il 31 ottobre 2028, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2028, è disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all’applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 4. In considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, potrà procedersi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1;»;

2)  la lettera d) è sostituita dalla seguente.

All’articolo 7, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2028, possono essere soppressi ulteriori trasferimenti statali, rispetto a quelli indicati all’articolo 2, comma 2, di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, destinati alle regioni a statuto ordinario per l’esercizio delle competenze regionali, aventi carattere di generalità e permanenza, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Sono esclusi dalla soppressione i trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. In tal caso, l’aliquota di compartecipazione all’IRPEF prevista dall’articolo 2, comma 1, è rideterminata con il decreto di cui al comma 2 e si provvede all’adeguamento del fondo di cui all’articolo 2, comma 3.

2. I trasferimenti statali di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario. Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario»;

n) dopo l’articolo 30 sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 30-bis

Fondo in favore delle Regioni a statuto ordinario

1. In attuazione dell’articolo 39, comma 3, del decreto-legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e nel rispetto del principio e criterio direttivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), punto 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di concorrere al recupero delle riduzioni di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per l’anno 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito tra le Regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

ART. 30 – ter

(Tavolo tecnico per la fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di compartecipazione ai tributi erariali)

1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze composto da due rappresentanti del medesimo Ministero, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Il tavolo ha il compito di studiare modalità di fiscalizzazione dei trasferimenti di spettanza dei comuni e di istituzione di meccanismi di compartecipazione a tributi erariali. Ai componenti del tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

o) L’articolo 31 è sostituito dal seguente

ART. 31

Istituzione della compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per le province e per le città metropolitane

1.                 A decorrere dall’anno 2027, è istituita in favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La misura della compartecipazione è fissata per l’anno 2027 nello 0,92 per cento e a decorrere dall’anno 2028 nello 0,97 per cento, dell’imposta netta sul reddito delle persone fisiche e, comunque, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 2. 

2.                 Al fine dell’attribuzione agli enti interessati delle risorse spettanti sulla compartecipazione, come determinate ai sensi del comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito, a decorrere dall’anno 2027, un fondo, con una dotazione iniziale di 1.802,1 milioni di euro per l’anno 2027, 1.973,4 milioni di euro per l’anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per l’anno 2029 e 2.110,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2030. Il fondo di cui al presente comma è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030.

3.                 I criteri e le modalità di attribuzione, la definizione di meccanismi perequativi e le modalità di recupero dei mancati versamenti dei concorsi alla finanza pubblica, nonché le regolazioni finanziarie annuali con lo Stato correlate alla eventuale maggiore dinamicità del gettito IRPEF derivante dalla compartecipazione, sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2026, d’intesa con la Conferenza Stato città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 30 novembre 2026. 

4.                 La compartecipazione di cui al comma 1 sostituisce, per gli enti beneficiari, il gettito derivante dall’imposta di cui all’articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172. Il gettito dell’imposta sulla responsabilità civile autoveicoli (RCA) di cui al primo periodo nei territori di cui al comma 1 è acquisito allo Stato, per l’aliquota pari al 12,5 per cento, a decorrere dai versamenti effettuati dal mese di febbraio 2027. Le province e le città metropolitane di cui al comma 1, in deroga all’articolo 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, possono aumentare l’aliquota dell’imposta sulla RCA in misura non superiore a 3,5 punti percentuali e il relativo gettito è attribuito alle medesime province e città metropolitane. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità per il versamento dell’imposta per la quota di spettanza erariale e per l’eventuale maggiorazione di cui al periodo precedente. 

5.                 Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanarsi entro il 31 ottobre 2029, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sulla base di una metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro il 31 luglio 2029, è disciplinato il monitoraggio periodico degli effetti relativi all’applicazione delle disposizioni dei commi precedenti. Con successivi provvedimenti legislativi, in considerazione degli esiti del predetto monitoraggio e al fine di tenere conto della dinamicità del gettito dell’IRPEF, potrà procedersi alla revisione delle aliquote di compartecipazione di cui al comma 1, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

6.                 Agli oneri derivanti dal comma 2,  pari a 1.802,1 milioni di euro per l’anno 2027, 1.973,4 milioni di euro per l’anno 2028, 2.040,5 milioni di euro per l’anno 2029 e  2.125,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, si provvede, quanto a 1.793,1 milioni di euro per l’anno 2027, 1.970,8 milioni di euro per l’anno 2028, 1.999,4 milioni di euro per l’anno 2029 e 2.028,0 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030, mediante utilizzo delle  maggiori entrate derivanti dal comma 4 e, quanto a 9 milioni di euro per l’anno 2027, 2,6 milioni di euro per l'anno 2028, 41,1 milioni di euro per l’anno 2029 e 97,6 milioni annui a decorrere dall’anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.”;

 

CONSIDERATO che nel corso della seduta straordinaria del 28 luglio 2026 di questa Conferenza:

-    le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso mancata intesa, non essendo stata raggiunta l’unanimità per la contrarietà delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Toscana e Sardegna ed hanno trasmesso un documento che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante, rappresentando, inoltre, che nello stesso documento sono riportate, tra le altre, la questione relativa al trasporto pubblico locale e la richiesta di proseguire con i lavori del Tavolo;

-    l’ANCI ha espresso mancata intesa, segnalando, in particolare, le criticità riguardanti la materia del trasporto pubblico locale, richiamando la già evidenziata necessità di trovare una formula che assicuri maggiori garanzie circa il ruolo e il finanziamento del trasporto pubblico locale, soprattutto per le aree metropolitane ed ha, inoltre, preannunciato, al riguardo, l’invio di un documento specifico;

-    l’UPI ha espresso mancata intesa, rilevando l’assenza di una compartecipazione effettivamente dinamica all’IRPEF, nonché della possibilità di scostamento rispetto ad aliquote attuali applicabili per l’imposta provinciale di trascrizione e per l’imposta relativa alla responsabilità civile auto ed ha, altresì, evidenziato la mancata introduzione dell’imposta di sbarco su porti e aeroporti;

-    il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha rilevato, in via preliminare, che l’avvio dell’istruttoria - ai fini dell’esame da parte di questa Conferenza – sullo schema di decreto legislativo di che trattasi risale al mese di maggio del 2025; ha ricordato che la stessa istruttoria si è articolata in quattro riunioni tecniche e sei ulteriori incontri e che l’esame del medesimo schema di decreto legislativo è stato oggetto di rinvio, come richiesto nel corso della seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza medesima. Inoltre, ha sottolineato l’impegno profuso da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, atteso che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni beneficiano – stante i passi avanti compiuti dalla Ragioneria stessa - di una maggiore quantità di risorse e di una maggiore autonomia rispetto alla gestione delle stesse. Sul tema del trasporto pubblico locale, il Ministro ha altresì rilevato che esistono posizioni contrapposte tra regioni e comuni sulle quali bisognerà trovare una soluzione ed ha, inoltre, sottolineato come la fiscalizzazione relativa ai trasferimenti costituisca un adempimento obbligatorio nell’ambito delle misure previste dal PNRR che deve essere realizzato, avendo cura di tutelare i comuni. Rispetto alle osservazioni dell’UPI, il Ministro ha auspicato che, nel prosieguo, le province abbiano una propria dotazione finanziaria e un margine di flessibilità nella relativa gestione. In conclusione del proprio intervento, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha preso atto della mancata intesa, pur evidenziando che la maggioranza delle regioni si sia espressa favorevolmente, e ha comunicato che, per i tempi decorsi, la stessa verrà sottoposta al Consiglio dei ministri e trasmessa alle Commissioni parlamentari, nelle quali tutte le componenti possono fornire il proprio contributo;

-    il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha rappresentato la disponibilità a fornire, in seduta, eventuali chiarimenti su temi di interesse delle autonomie territoriali, sottolineando come alcune delle proposte esaminate nella riunione tecnica del 27 luglio 2026 abbiano trovato accoglimento e che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si sia impegnato per realizzare una sintesi;

 

CONSIDERATO, quindi, che nella seduta straordinaria del 28 luglio 2026 di questa Conferenza non si sono create le condizioni di assenso necessarie per il perfezionamento dell’intesa;

 

VISTO l’assenso del Governo, delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali;

SANCISCE MANCATA INTESA

 

sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale”.