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Repertorio atto n. 208/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 marzo 2022, per la ripartizione delle risorse del “Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale” e sull’approvazione del programma di interventi, in attuazione dell’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

REP. ATTI N. 208/CSR DEL 28 settembre 2022

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nell’odierna Seduta del 28 settembre 2022

VISTO il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, recante “Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49 e, in particolare, l’articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO l’articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 23, ai sensi del quale “per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza, è riservato in favore della regione Lombardia un contributo per investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1, di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025”;

VISTO l’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il quale ha incrementato il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462;

VISTO il decreto del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022, recante “Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;

VISTO, in particolare, l’articolo 5, “Ripartizione delle risorse del Fondo di conto capitale”, comma 2, ai sensi del quale, entro trenta giorni dall’adozione dell’atto di programmazione relativo alla quota pari all’80% delle risorse del Fondo, “con accordo sottoscritto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle risorse disponibili e degli obiettivi da perseguire si provvede alla ripartizione delle risorse da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma”;

VISTO il decreto del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze prot. n. 8426/22 del 1° luglio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 12 agosto 2022, al n. 944, recante “Modifiche al Decreto Interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze recante Disposizioni applicative per l’attuazione, il riparto e l’assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all’articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”;

VISTO l’Atto di Programmazione del Fondo Unico Nazionale del Turismo di conto capitale per l’anno 2022, prot. n. 7618 del 14 giugno 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 21 luglio 2022, al n. 884;

VISTO, in particolare, l’articolo 4, commi 2 e 3, dell’Atto di Programmazione per l’anno 2022, ai sensi del quale “con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla ripartizione delle risorse anche sulla base di una proposta in auto coordinamento da parte della Conferenza delle Regioni e delle province autonome” e che “con il medesimo accordo saranno individuati gli interventi da finanziare e il relativo cronoprogramma”;

CONSIDERATO che tutti gli interventi di carattere digitale proposti dalle Regioni e dalle Province autonome devono assicurare piena e completa interoperabilità con il Tourism Digital Hub di cui all’Investimento 4.1 – Tourism Digital Hub – della Componente M1C3 del PNRR;

VISTA la nota del Ministero del turismo, acquisita al prot. DAR n. 14570 del 12 settembre 2022 e diramata dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni in data 15 settembre 2022, con prot. DAR n. 14940, con la quale si chiede la definizione dell’Accordo, in attuazione dell’art. 1, comma 368 della l.n. 234/2021;

VISTO lo schema di riparto e le schede dei primi interventi da finanziare, trasmessi dalla Commissione interregionale politiche del turismo, con nota acquisita al prot. DAR n. 14987 del 16 settembre 2022 e diramati nella medesima data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni, con prot. DAR n. 14995;

VISTO lo schema di Accordo, comprensivo delle schede intervento, trasmesso dal Ministero del turismo con nota del 28 settembre 2022, acquisita al prot. DAR n. 15731 e diramato nella medesima data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, con prot. DAR n. 15760;

VISTE le osservazioni sul testo dell’Accordo, trasmesse dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota del 28 settembre 2022, acquisita al prot. DAR n. 15740 e diramate nella medesima data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza, con prot. DAR n. 15759;

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale:

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole alla conclusione dell’Accordo;

- il Ministero dell’economia e delle finanze ha rappresentato la necessità di integrare l’accordo con le osservazioni di cui alla succitata nota del 28 settembre 2022, acquisita al prot. DAR n. 15740 (All.1). Il Ministero ha espresso altresì la necessità di un’integrazione documentale delle schede di progetto presentate della Regione Siciliana;

- il Ministero del turismo ha espresso avviso favorevole ad accogliere le osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze che, allegate al presente atto, ne costituiscono parte integrante;

- il Vicepresidente della Regione Siciliana, si è impegnato a trasmettere la suddetta documentazione integrativa delle schede richiesta dal Ministero dell’economia e delle finanze;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 9 marzo 2022, così come di seguito definito:

Art. 1

  1. È approvata la proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di ripartizione della quota pari all’80% delle risorse del Fondo Unico Nazionale del Turismo di conto capitale per l’esercizio finanziario 2022, di importo complessivo pari a euro 36.000.000,00, come da prospetto (All. 2) che costituisce parte integrante del presente Accordo, unitamente alle Schede (All. 3).

Art. 2

  1. In fase di prima applicazione, è approvato l’elenco di interventi proposti dalle Regioni, di cui alle Schede Allegato 2, in quanto rispondenti alle finalità di cui all’articolo 3 del decreto interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 e di cui all’articolo 1 dell’Atto di Programmazione per l’anno 2022, prot. n. 7618 del 14 giugno 2022, recante l’indicazione dei relativi soggetti attuatori e i rispettivi CUP.
  2. L’elenco degli interventi di cui al comma 1 potrà essere integrato con nuovi Accordi in sede di Conferenza permanente Stato Regioni.
  3. Entro 20 giorni dal perfezionamento del presente Accordo e dai successivi Accordi il Ministro del Turismo adotta, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, uno o più decreti aventi ad oggetto il Piano degli investimenti recante l’elenco degli interventi proposti dalle Regioni e Provincie autonome ammessi a finanziamento ai sensi del decreto interministeriale 3462/22 del 9 marzo 2022. A tal fine le Regioni e le Provincie autonome comunicano al Ministero del Turismo i soggetti attuatori, i codici unici di progetto, i cronoprogrammi, le fonti di cofinanziamento degli interventi proposti.

Art. 3

  1. Entro 15 giorni dal perfezionamento del decreto di cui all’articolo 2, comma 3, del presente Accordo, ciascuna Regione inoltra al Ministero del turismo formale richiesta di trasferimento delle risorse, per la quota di propria spettanza in virtù del riparto di cui all’articolo 1 del presente Accordo.
  2. La richiesta di trasferimento di cui al comma precedente deve contenere l’indicazione dei conti di tesoreria della Regione richiedente ove trasferire le risorse e la specifica individuazione dei programmi di spesa in relazione ai quali si chiede il trasferimento.
  3. Il Ministero del turismo si impegna a provvedere all’emanazione del provvedimento di erogazione delle risorse nel termine di 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui ai commi precedenti, completa di ogni elemento. Sono fatti salvi i tempi occorrenti per l’espletamento dei necessari controlli da parte dei competenti uffici della Ragioneria Generale dello Stato.
  4. Nel caso di non completo utilizzo dello stanziamento, in caso di economie o di revoca dei finanziamenti relativi agli interventi, le Regioni e le Province autonome possono presentare al Ministero del turismo ulteriori iniziative d’investimento, da autorizzare nel termine di 15 giorni dal Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel limite dello stanziamento originariamente assegnato e nel rispetto delle finalità di cui all’accordo di programmazione.

Art. 4

  1. Gli interventi ammessi a finanziamento dovranno essere portati a conclusione entro 18 mesi dalla data di perfezionamento del decreto interministeriale di cui all’articolo 2, comma 3.
  2. Il Ministero del Turismo, previa richiesta motivata da parte delle Regioni o Province autonome, potrà concedere una proroga del termine previsto nel cronoprogramma dei singoli interventi.

Art. 5

  1. Le Regioni e le Provincie autonome provvedono all’alimentazione del sistema di monitoraggio degli interventi mediante il sistema di monitoraggio della banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  2. Le Regioni e le Province autonome presentano al Ministero del Turismo una rendicontazione semestrale sullo stato avanzamento attività relative agli interventi d’investimento ammessi a finanziamento.
  3. Entro 120 giorni dalla conclusione degli interventi finanziati le Regioni e le Province autonome presentano al Ministero del Turismo una relazione dettagliata delle attività realizzate accompagnata dalla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute con allegati il certificato di regolare esecuzione degli investimenti e i relativi documenti contabili di spesa.

Art. 6

  1. Le risorse del Fondo in oggetto, in quanto risorse di conto capitale, potranno essere impegnate nei limiti delle relative disposizioni di contabilità dello Stato.

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