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Repertorio atto n. 94/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sullo schema di decreto concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

Rep. atti n. 94 /CSR del 19 aprile 2023.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 19 aprile 2023:

VISTO l’art. 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, il quale prevede le modalità ed i criteri per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni sanitarie, disponendo, in particolare: 

  • al comma 5, che “Il Ministro della sanità, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell’uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell’assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome”. Dispone, altresì, che con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell’efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse ed è stabilito, inoltre, che tali tariffe massime sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale e che gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime, restano a carico dei bilanci regionali;

 -  al comma 6, che con la medesima procedura prevista per la definizione delle tariffe di cui al         comma 5 sono effettuati periodicamente la revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e l’aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza e delle relative previsioni di spesa, dell’innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dell’andamento del costo dei principali fattori produttivi;

-   al comma 7, che con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di erogazione e di remunerazione dell’assistenza protesica, compresa nei livelli essenziali di assistenza, anche prevedendo il ricorso all’assistenza in forma indiretta;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, il quale include i nuovi nomenclatori dell’assistenza specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica, che disciplinano interamente le relative materie;

VISTA la nota del 29 dicembre 2021, prot. DAR n. 22089, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento dell’intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto indicato in oggetto, sul quale è stato acquisito l’assenso tecnico del Ministero dell’economia e delle finanze;

VISTA la nota del 30 dicembre 2021, con la quale l’ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano lo schema di provvedimento in oggetto, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 17 gennaio 2022;

VISTA la comunicazione del 12 gennaio 2022, prot. DAR n. 537, con la quale la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto il posticipo della riunione di cui sopra;

VISTA la nota del 12 gennaio 2022, prot. DAR n. 540, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha diramato la suddetta comunicazione, con contestuale riconvocazione della riunione tecnica per il 31 gennaio 2022, successivamente sconvocata a seguito della richiesta della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome acquisita al prot. DAR n. 1512 il 28 gennaio 2022;

VISTA la nota del 16 settembre 2022, prot. DAR n. 15057, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione del provvedimento, diramata dall’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza con nota prot. DAR n. 15128 il 19 settembre 2022;

CONSIDERATO che il provvedimento in oggetto è stato iscritto all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e successivamente espunto come da richiesta del Ministero della salute, acquisita dall’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza il 26 settembre 2022 con prot. DAR n. 15542;

VISTA la nota del 14 aprile 2023, prot. DAR n. 9732, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo definitivo del provvedimento, diramato in pari data dall’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza con nota prot. DAR n. 9741;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa, con le precisazioni di cui al documento allegato (Allegato sub. A), parte integrante del presente atto;

ACQUISITO l’assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 8-sexies, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sullo schema di decreto concernente la definizione delle tariffe dell’assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, nella versione diramata il 14 aprile 2023 e su quanto qui di seguito riportato:

  1. le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a dare attuazione al decreto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  2. il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano di attivare uno specifico monitoraggio sull’applicazione delle nuove tariffe dell’assistenza ambulatoriale e protesica e sulla valutazione del relativo impatto economico finanziario.

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