Repertorio atto n. 134/CSR
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento delle attività ufficiali da parte delle autorità sanitarie competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”.
Repertorio atti n. 134/CSR del 10 settembre 2026.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 10 settembre 2026:
VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
VISTO, in particolare, l’articolo 4, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) 2017/625, il quale prevede che “Se uno Stato membro conferisce la responsabilità di organizzare o effettuare controlli ufficiali o altre attività ufficiali per lo stesso settore a più di una autorità competente, a livello nazionale, regionale o locale, o quando le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 sono autorizzate in virtù di tale designazione a trasferire competenze specifiche in materia di controlli ufficiali o di altre attività ufficiali ad altre autorità pubbliche, lo Stato membro:
a) garantisce un coordinamento efficiente ed efficace tra tutte le autorità coinvolte e la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali o delle altre attività ufficiali in tutto il suo territorio;
b) designa, in conformità delle norme costituzionali degli Stati membri, un’autorità unica per coordinare la collaborazione e i contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati in ogni settore disciplinato dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2.”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore” e, in particolare, l’articolo 2, il quale, tra l’altro, individua, ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, quali autorità competenti il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” e, in particolare, l’articolo 2 in materia di autorità competenti e altro personale afferente alle autorità competenti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, il quale, nell’allegato 1 - Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica - comprende le aree di intervento D - Salute animale e igiene urbana veterinaria ed E - Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori;
VISTA l’intesa sancita nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271) di questa Conferenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2005, n. 105;
VISTO l’accordo sancito nella seduta del 19 aprile 2012 (rep. atti n. 101) di questa Conferenza, concernente “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”;
VISTO l’accordo sancito nella seduta del 7 febbraio 2013 (rep. atti n. 46) di questa Conferenza sul documento recante “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province Autonome e delle AA.SS.LL. in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”;
VISTO il decreto 23 maggio 2022, n. 77, del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante “Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale”;
VISTA la nota prot. n. 4441 del 10 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2664, con la quale l’Ufficio di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso, al fine dell’iscrizione all’ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza, lo schema di accordo e il relativo documento in titolo;
VISTA la nota prot. DAR n. 2824 del 12 febbraio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 25 febbraio 2026;
VISTA la comunicazione del 17 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3115, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, preso atto delle esigenze istruttorie evidenziate dal Coordinamento della Sub Area Sanità animale e alimentare e considerata la rilevanza e la complessità del provvedimento, stante la necessità di svolgere un esame dettagliato, di raccogliere le osservazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di condividerle al fine di rappresentare un posizione comune interregionale, ha chiesto il rinvio di almeno un mese della suddetta riunione tecnica;
VISTA la nota prot. DAR n. 3129 del 17 febbraio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha differito la citata riunione tecnica, già convocata per il giorno 25 febbraio 2026, al giorno 25 marzo 2026, ulteriormente rinviata, con successiva nota prot. DAR n. 4345 del 5 marzo 2026, al 27 marzo 2026;
VISTA la comunicazione del 23 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR. n. 5575, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze ha rappresentato di non ritenere necessaria la propria partecipazione alla suddetta riunione, in considerazione del carattere strettamente tecnico della tematica trattata e della presenza, nel testo dello schema di accordo in titolo, della clausola di invarianza finanziaria;
VISTA la nota prot. DAR n. 6593 dell’8 aprile 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, in seguito alla citata riunione tecnica del 27 marzo 2026, ha chiesto al Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di inviare il documento contenente le osservazioni e le proposte di modifica al testo, già discusse nel corso della medesima riunione;
VISTA la comunicazione del 19 maggio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9516, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inviato un documento, contenente le osservazioni e le proposte di modifica relative alle Linee guida in titolo;
VISTA la nota prot. DAR n. 9522 del 19 maggio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, rappresentando al Ministero della salute, al contempo, di restare in attesa di ricevere un nuovo testo o, ove ritenuto necessario, la richiesta di procedere con un ulteriore incontro tecnico;
VISTA la nota prot. n. 18306 del 28 maggio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 10248, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso lo schema di accordo in titolo ed il relativo allegato, rappresentando che gli stessi sono stati riformulati sulla base delle osservazioni formulate dal citato Coordinamento tecnico della Commissione salute;
VISTA la nota prot. DAR n. 10278 del 28 maggio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con richiesta al citato Ministero di voler fornire un riscontro in merito;
VISTO il sopra citato schema di accordo, le cui premesse riportano, tra l’altro, quanto segue:
“TENUTO CONTO della nota prot. 17559 del 1° settembre 2008, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunicava al Food and Veterinary Office della Commissione europea il Piano di azione in risposta alla Raccomandazione n. 17247 del rapporto DG(SANCO)/7594/2007, recante l’impegno, tra gli altri, di definire uno Standard di funzionamento delle Autorità Competenti e i correlati sistemi di audit";
"CONSIDERATA la necessità di procedere all’aggiornamento del predetto Accordo del 7 febbraio 2013, alla luce dell’entrata in vigore del regolamento UE 2017/625 che abroga e sostituisce, tra gli altri, il regolamento (CE) 882/2004;
VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 234684 del 21 maggio 2021, con la quale è stato formalizzato l’elenco predisposto dal Coordinamento Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica dei quaranta rappresentanti delle regioni e delle province autonome per la partecipazione al “Gruppo di lavoro per la revisione e aggiornamento dello standard di funzionamento”, istituito dal Tavolo Tecnico di coordinamento previsto dall’Accordo 7 febbraio 2013, con rappresentanti della Direzione generale della salute animale, della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità;
TENUTO CONTO dell’opportunità di definire un documento di indirizzi per l'organizzazione, il funzionamento e il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale delle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare al fine di garantire la qualità e la coerenza agli obblighi generali previsti dal richiamato art. 5 del reg. 2017/625;
CONSIDERATA la necessità di intraprendere un percorso per l'adeguamento e l'armonizzazione dei criteri di valutazione del livello di conformità agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria in materia di controllo ufficiale, indirizzato a verificare l'applicazione di criteri organizzativi e operativi uniformi su tutto il territorio nazionale;
TENUTO CONTO altresì dell’opportunità di condividere delle linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell’attività del controllo ufficiale di cui al decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n. 27, di adeguamento e raccordo della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2017/625 e dalle altre norme riportate sezione riferimenti normativi, nonché standard organizzativi e di personale per gli uffici assessorili con competenze veterinarie ed alimentari delle Regioni;”
VISTA la comunicazione del 29 luglio 2026, acquisita il 30 luglio 2026 al prot. DAR n. 14470, con la quale il citato Coordinamento tecnico della Commissione salute ha espresso l’assenso allo schema di accordo in titolo;
VISTA la nota prot. DAR n. 14473 del 30 luglio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTI gli esiti della seduta del 10 settembre 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell’accordo in titolo;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento delle attività ufficiali da parte delle autorità sanitarie competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria” che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, nei seguenti termini:
Art. 1
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire, con propri provvedimenti, il documento oggetto del presente Accordo, che costituisce adempimento ai fini della verifica da parte del Comitato LEA di cui all'articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
Art. 2
1. Le autorità competenti dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle ASL si impegnano ad adottare le indicazioni previste dal predetto documento e a verificare periodicamente la propria adeguatezza rispetto all’Accordo.
Art. 3
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, in attuazione del Capitolo 5 del documento allegato al presente Accordo, le strutture organizzative delle amministrazioni regionali/PA, al fine di garantire una strutturazione organica della catena di comando nei diversi settori di cui al regolamento (UE) 2017/625, art. 1(2), per svolgere tutte le funzioni specifiche delle Autorità Competenti Regionali (ACR), nonché il necessario coordinamento interno qualora vi siano più strutture individuate. Le medesime assicurano, in particolare, articolazioni dirigenziali esclusivamente dedicate, anche in applicazione e in conformità di quanto previsto dall’art. 13(1) del regolamento (UE) 2016/429 per la sanità animale, come declinato dagli artt. 1(1) e 2(1) del citato regolamento e dall’art. 4 del D. Lgs. 136/2022 e relativo accordo sulla figura del Responsabile del Servizio veterinario regionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano che, nell’ambito delle proprie articolazioni amministrative, le competenze in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, in massima parte richiamate nell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 27/2021, siano esercitate da personale dedicato, adeguatamente formato ed esperto ed adeguano, in occasione del primo aggiornamento utile, il Piano Triennale di Fabbisogno di Personale, individuando il numero ed i profili professionali necessari alle Autorità Competenti Regionali (ACR), sulla base di quanto previsto dal Capitolo 5 del documento allegato al presente Accordo.
3. Le Aziende Sanitarie Locali possono designare, nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione, un referente per il coordinamento tecnico tra le strutture organizzative dell’area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, previsto al punto 4.3.1.3 del Capitolo 1 delle Linee Guida di cui al presente Accordo.
Art. 4
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.