Repertorio atto n. 136/CSR
Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l’erogazione delle prestazioni termali per il quadriennio 2025 – 2028.
Repertorio atti n. 136/CSR del 10 settembre 2026.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 10 settembre 2026:
VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante “Riordino del settore termale” e, in particolare, l’articolo 4, comma 4, il quale prevede che “L’unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della sanità, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci con il recepimento da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;
VISTA la nota prot. n. 3831 del 4 giugno 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 10534, con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso, al fine del perfezionamento della prevista intesa, gli Accordi nazionali per l’erogazione delle prestazioni termali per il quadriennio 2025-2028, approvati dalla medesima Conferenza nella seduta del 21 maggio 2026;
VISTA la nota prot. DAR n. 10558 del 4 giugno 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale richiesta al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze di un riscontro in merito;
VISTA la nota prot. DAR n. 11893 del 25 giugno 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha reiterato, al fine dell’iscrizione del provvedimento all’ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza, la richiesta al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze di far pervenire il proprio riscontro in merito;
VISTA la nota prot. 23065 del 3 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12492 e trasmessa il 6 luglio 2026, con nota prot. DAR n. 12512, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso un appunto predisposto dalla Direzione generale della programmazione e dell’edilizia sanitaria del medesimo Ministero, contenente osservazioni sui testi degli Accordi in titolo;
VISTA la comunicazione del 7 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12622 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 12638, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Vice Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze ha riportato il parere, al fine del prosieguo dell’iter istruttorio, reso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze con richiesta di volerne tenere conto ai fini del seguito dell’iter e, in particolare, rappresentando la necessità dell'inserimento nel testo della clausola di invarianza finanziaria, secondo la formulazione indicata;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 7 luglio 2026 di questa Conferenza, l’esame dell’intesa in titolo è stato rinviato su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTA la nota prot. DAR n. 12851 del 9 luglio 2026, con la quale l’Ufficio di coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza, al fine di valutare l’opportunità di iscrivere l’intesa in titolo all’ordine del giorno della seduta del 23 luglio 2026 di questa Conferenza, ha chiesto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di voler comunicare le proprie determinazioni in merito;
VISTA la comunicazione del 17 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 13579 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 13581, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Coordinamento tecnico area assistenza territoriale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso la propria nota prot. n. 697032 del 15 luglio 2026, indirizzata dal medesimo Coordinamento al Ministero della Salute, contenente alcune precisazioni in merito alla citata nota prot. n. 23065 del 3 luglio 2026;
VISTA la nota prot. 27117 del 30 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 14546 e trasmessa il 31 luglio 2026, con nota prot. DAR n. 14664, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute, acquisite le suddette precisazioni, ha espresso il formale assenso ai fini del prosieguo dell’iter istruttorio;
VISTI gli esiti della seduta del 10 settembre 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sugli Accordi nazionali in titolo;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sugli Accordi nazionali per l’erogazione delle prestazioni termali per il quadriennio 2025 – 2028, che, allegati, al presente atto (allegati 1 e 2), ne costituiscono parte integrante, con la clausola di invarianza finanziaria, di seguito riportata:
Alle attività previste dalla presente Intesa, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.