Parere, ai sensi dell’art. 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di regolamento recante l’aggiornamento dei valori limite di emissione per categoria di sostanza inquinante e l’integrazione dei valori limite di emissione per categoria di impianto contenuti nell’allegato I, parte II e Parte III, alla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.
Repertorio atti n. 94/CU del 4 agosto 2021
LA CONFERENZA UNIFICATA
nella seduta del 4 agosto 2021:
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, ed in particolare:
- l’articolo 271, commi 3 e 4, nel quale si prevede che le normative regionali ed i piani regionali di qualità dell’aria possono introdurre valori limite di emissione più restrittivi di quelli previsti nell’allegato I alla parte quinta del decreto stesso;
- l’articolo 271, comma 5, nel quale si prevede che l’autorizzazione alle emissioni deve fissare i valori limite di emissione degli impianti sulla base di una apposita istruttoria, con il vincolo di fissare valori limite non meno restrittivi di quelli previsti nell’allegato I alla parte quinta del decreto stesso;
- l’articolo 281, comma 5, secondo cui gli allegati alla parte quinta dello stesso decreto n. 152 del 2006 possono essere modificati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- l’articolo 281, comma 9, nel quale è stato previsto un Coordinamento tra il Ministero dell’ambiente, le Regioni e autorità competenti centrali e locali, che assicura, tra l’altro, un esame congiunto di aspetti di comune interesse inerenti la normativa in materia di emissioni in atmosfera;
- l’allegato I alla parte quinta, che prevede i valori limite di emissione per impianti degli stabilimenti ad uso produttivo, distinguendo, nella Parte II, i valori limite per categoria di sostanza inquinante emessa e, nella Parte III, i valori limite per categoria di impianto;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, che introduce e disciplina l’autorizzazione unica ambientale, in cui è assorbita l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
VISTO lo schema di regolamento in epigrafe, inviato dall’Ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica con nota n. 14019 del 30 giugno 2021, e diramato con nota DAR n. 10885 del 1° luglio 2021;
CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 20 luglio 2021, in cui le Regioni hanno presentato un documento di osservazioni e proposte emendative, poi perfezionato alla luce del confronto intercorso col MITE, mentre l’ANCI si è espressa favorevolmente sul testo proposto e sull’istruttoria svolta dalle Regioni;
VISTA la nota del Coordinamento tecnico della Regione Sardegna del 23 luglio 2021, recante parere tecnico favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte emendative contenute in un documento allegato;
VISTE le note DAR n. 12419 e n. 12470, rispettivamente del 23 e 26 luglio 2021, con le quali sono stati diramati la suddetta nota della Regione Sardegna ed il relativo documento con le proposte emendative;
VISTA la nuova stesura dello schema di regolamento in epigrafe, inviato dall’Ufficio legislativo del Ministero della transizione ecologica il 26 luglio 2021, e diramato con nota DAR n. 12586 del 27 luglio 2021, che recepisce le proposte emendative regionali;
CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna sessione di questa Conferenza, nel corso della quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sullo schema di regolamento recante l’aggiornamento dei valori limite di emissione per categoria di sostanza inquinante e l’integrazione dei valori limite di emissione per categoria di impianto contenuti nell’allegato I, parte II e Parte III, alla parte quinta dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, nel testo trasmesso con nota DAR n. 12586 del 27 luglio 2021, di cui in premessa.