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Repertorio atto n. 225/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli – proroga dei termini di scadenza nelle aree colpite dalle condizioni metereologiche avverse”.

Rep. atti n. 225/CSR del 21 settembre 2023.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nell’odierna seduta del 21 settembre 2023:

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)”, e, in particolare, l’articolo 4, comma 3, e successive modificazioni, con il quale si dispone che il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, nell’ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione;

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1619 della Commissione dell’8 agosto 2023, recante misure temporanee di emergenza che derogano, per il 2023, a talune disposizioni dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere problemi specifici dei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causati da eventi meteorologici avversi;

 

VISTO, in particolare, l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1619, il quale prevede la proroga di un anno della validità delle autorizzazioni di impianto e reimpianto in scadenza nel 2023, concesse ai sensi degli articoli 62, 64, 66 e 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013, da utilizzare nelle regioni colpite dalle condizioni climatiche avverse della primavera del 2023;

VISTO, inoltre, il paragrafo 2 del citato articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1619, il quale stabilisce che ai viticoltori titolari di autorizzazioni di impianto da utilizzare nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023, che scadono nell’anno 2023, non vengano applicate sanzioni, a condizione che comunichino, entro il 31 dicembre 2023, l’intenzione di non utilizzare la propria autorizzazione né di beneficiare della proroga della sua validità di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo;

VISTO, altresì, il paragrafo 3 del citato articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1619, il quale dispone che, in deroga all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli Stati membri possono prorogare il termine stabilito per l’estirpazione fino alla fine del quinto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti, nei casi in cui la superficie di nuovo impianto sia stata gravemente colpita dagli eventi meteorologici avversi della primavera del 2023 nella misura in cui l’inizio dell’utilizzo di tale superficie abbia subito un ritardo o debba essere nuovamente piantata;

 

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

 

VISTO il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 649010 del 19 dicembre 2022, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

VISTA la nota prot. n. 418954 dell’11 agosto 2023, acquisita al prot. DAR n. 19301 in pari data, con la quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso lo schema di decreto in oggetto;

VISTA la nota prot. DAR n. 19340 del 14 agosto 2023, con la quale il suddetto schema di decreto è stato diramato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 4 settembre 2023;

VISTA la comunicazione del 20 settembre 2023, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21419, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il report della riunione della Commissione politiche agricole della medesima Conferenza, tenutasi il 20 settembre 2023, che ha espresso avviso favorevole all’intesa;

VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa;

ACQUISITO l’assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli – proroga dei termini di scadenza nelle aree colpite dalle condizioni metereologiche avverse”.

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