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Repertorio atto n. 223/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante “Disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848”.

 

Rep. atti n. 223/CSR del 21 settembre 2023.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell’odierna seduta del 21 settembre 2023:

VISTO l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)”, e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, nell’ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative e secondo criteri obiettivi, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

VISTO il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

 

VISTO il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali;

VISTO il regolamento (UE) n. 619/2011 della Commissione del 24 giugno 2011, che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

VISTA la direttiva 2002/63/CE della Commissione dell’11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE;

VISTA la raccomandazione della Commissione del 4 ottobre 2004, relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021”;

 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 23 luglio 2003, recante “Attuazione della direttiva 2002/63/CE 11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 16954 del 29 ottobre 2010, recante “Disposizioni per l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici, da analizzare in attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche, riguardanti la produzione biologica e relativa etichettatura”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2592 del 12 marzo 2014, recante “Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 347507 del 5 agosto 2022, di individuazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale autorità di controllo competente per il settore biologico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/625 del 15 marzo 2017, per i controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione europea;

VISTA la nota prot. n. 412430 del 7 agosto 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto in epigrafe, corredato della relazione tecnica-illustrativa, acquisita al prot. DAR n. 18968 in pari data;

VISTA la nota prot. DAR n. 19033 dell’8 agosto 2023, con la quale il suddetto schema di decreto è stato diramato al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 4 settembre 2023;

VISTA la nota prot. n. 491090 del 18 settembre 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21218, con la quale, all’esito della citata riunione tecnica, è stato trasmesso il nuovo schema di decreto, unitamente alla relazione tecnica-illustrativa;

VISTA la nota prot. DAR n. 21231 del 18 settembre 2023, con la quale il suddetto schema di decreto è stato diramato al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTA la comunicazione del 20 settembre 2023, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 21419, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il report della riunione della Commissione politiche agricole della medesima Conferenza, tenutasi il 20 settembre 2023, che ha espresso parere favorevole all’intesa sul testo del provvedimento diramato il 18 settembre 2023;

VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul testo del provvedimento diramato il 18 settembre 2023;

ACQUISITO l’assenso del Governo;

 

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante “Disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848”.

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