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Repertorio atto n. 222/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, e parere ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sullo schema di decreto legislativo recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”.

Rep. atti n. 222/CSR del 21 settembre 2023.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell’odierna seduta del 21 settembre 2023:

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021”, e, in particolare, l’articolo 10, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e ad altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTO il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) n. 2016/429 e (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione n. 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) n. 2019/2123 e (UE) n. 2019/2124 della Commissione;

 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione;

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021, che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;

 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021, che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione;

VISTO il regolamento di esecuzione n. 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021, che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi;

 

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, e, in particolare, l’articolo 1, commi 3 e 4;

 

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

VISTA la legge 9 marzo 2022, n. 23, recante “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”;

VISTO, in particolare, l’articolo 19, comma 3, della citata legge n. 23 del 2022, il quale prevede che i decreti in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la nota prot. DAGL 0007848-P del 31 agosto 2023, acquisita al protocollo DAR n. 19946 in pari data, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023, ai fini dell’acquisizione dell’intesa e per l’espressione del prescritto parere di questa Conferenza;

VISTA la nota prot. DAR n. 19990 del 1° settembre 2023, con la quale il suddetto schema di decreto legislativo è stato diramato alle amministrazioni centrali interessate, nonché alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale fissazione di una riunione tecnica per il 5 settembre 2023;

VISTA la nota prot. DAR n. 20080 del 4 settembre 2023, con la quale la citata riunione tecnica è stata rinviata al giorno 12 settembre 2023 su richiesta del Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la comunicazione del 20 settembre 2023, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 21419, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il report della riunione della Commissione politiche agricole della medesima Conferenza, tenutasi il 20 settembre 2023, nel quale viene rappresentato che, in esito alla consultazione telematica, è stata inviata alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome una nota che raccoglie le proposte di emendamento, le osservazioni e le richieste formulate in sede tecnica;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa e parere favorevole, con le richieste di modifica contenute nel documento inviato per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato 1);

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, il Sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha preso atto delle proposte e delle richieste formulate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riservandosi di valutarle ed eventualmente sostenerle nelle sedi parlamentari;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

ESPRIME PARERE

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge 9 marzo 2022, n. 23, sullo schema di decreto legislativo recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari”, relativamente agli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 21 e 23, comma 3;

 

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 agosto 2022, n. 127, sullo schema di decreto legislativo recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari” relativamente agli articoli 5, 6, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, commi 1 e 2, 24, 25, 26 e 27.

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