Repertorio atto n. 153/CSR
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente indirizzi per l’inquadramento della figura professionale del tecnologo alimentare nell’ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625.
Repertorio atti n. 153/CSR del 1° ottobre 2026.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 1° ottobre 2026:
VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere animale, sanità delle piante e prodotti fitosanitari, con particolare riferimento all’articolo 5, il quale prevede che il personale incaricato dell’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali possieda un’adeguata formazione;
VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, recante “Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare” e, in particolare, l’articolo 10, comma 5, il quale prevede che “Gli stabilimenti di produzione e di confezionamento dei prodotti di cui all’art. 1 di nuova attivazione autorizzati ai sensi del presente decreto, devono avvalersi di un laureato in biologia, in chimica in chimica e tecnologia farmaceutica, in farmacia, in medicina o in scienza e tecnologia alimentari quale responsabile del controllo di qualità di tutte le fasi del processo produttivo”;
VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTA la legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante “Ordinamento della professione di tecnologo alimentare”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
VISTO il decreto 8 maggio 2018, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto 16 ottobre 1998, del Ministro della sanità, recante “Approvazione delle linee guida concernenti l’organizzazione del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione (S.I.A.N.), nell’ambito del Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali”;
VISTA la circolare 27 dicembre 2000, n. 6350, del Ministro della funzione pubblica, recante “Valenza ai fini dell’accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall’art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999”;
VISTA la nota prot. n. 10685 del 26 maggio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8829, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha inviato una proposta di intesa concernente l’impiego della figura professionale del tecnologo alimentare nei controlli ufficiali di cui al citato regolamento (UE) 2017/625;
VISTA la nota prot. DAR n. 9327 del 4 giugno 2025, con la quale la suddetta documentazione è stata trasmessa alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 17 giugno 2025;
VISTA la comunicazione del 16 giugno 2025, acquisita il 17 giugno 2025 al prot. DAR n. 10136 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 10139, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con riferimento alla riunione tecnica prevista per il giorno 17 giugno 2025, ha inviato un’osservazione predisposta dal Coordinamento dell’area risorse umane della medesima Commissione, relativa alla necessità di prevedere il recepimento del profilo del tecnologo alimentare nel Contratto collettivo nazionale, con relativa declaratoria e specifico titolo di accesso;
VISTA la nota prot. DAR n. 11157 del 1° luglio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze di inviare il proprio parere sulla proposta di intesa in questione, al fine di consentire la prosecuzione dell’iter istruttorio;
VISTA la nota prot. n. 39317 del 2 settembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 15183 e trasmessa il 3 settembre 2025, con nota prot. DAR n. 15191, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze ha inviato il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, reso con nota prot. n. 199655 del 28 agosto 2025, nel quale sono state confermate le osservazioni già rappresentate nel corso della citata riunione tecnica del 17 giugno 2025;
VISTA la nota prot. DAR n. 17170 del 6 ottobre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha chiesto al Ministero della salute di fornire un riscontro in merito alle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze con la citata nota prot. n. 199655 del 28 agosto 2025, al fine della prosecuzione dell’iter istruttorio della proposta di intesa in esame;
VISTA la nota prot. n. 30287 del 7 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19379, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha inviato una nuova versione della proposta di intesa in argomento - corredata della relativa documentazione - rappresentando che la stessa teneva conto delle osservazioni formulate con la citata nota prot. n. 199655 del 28 agosto 2025 dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTA la nota prot. DAR n. 19419 del 10 novembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di comunicare le proprie valutazioni in ordine al nuovo testo della proposta di intesa in questione;
VISTA la nota prot. DAR n. 20910 del 1° dicembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, in assenza di riscontro, ha nuovamente chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di comunicare le proprie valutazioni in ordine al nuovo testo della proposta di intesa di che trattasi;
VISTA la comunicazione del 5 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21342, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso le osservazioni formulate dal Coordinamento dell’area risorse umane della medesima Commissione;
VISTA la nota prot. DAR n. 21383 del 9 dicembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 16 dicembre 2025;
VISTA la nota prot. n. 64563 del 31 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 22797 e trasmessa il 7 gennaio 2026, con nota prot. DAR n. 93, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, reso con nota prot. n. 280628 del 30 dicembre 2025, sul testo dello schema di intesa trasmesso con la citata nota prot. DAR n. 19419 del 10 novembre 2025, con la richiesta di voler recepire le osservazioni ivi formulate;
VISTA la nota prot. DAR n. 2050 del 3 febbraio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 10 febbraio 2026;
VISTA la comunicazione del 5 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2273, con la quale il Direttore della Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute al fine di consentire un maggior approfondimento sulle osservazioni avanzate dal Ministero dell’economia e delle finanze, ha chiesto il rinvio della predetta riunione tecnica al mese successivo;
VISTA la nota prot. DAR n. 2311 del 6 febbraio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, in accoglimento della suddetta richiesta di rinvio, ha differito la riunione tecnica, già convocata per il 10 febbraio 2026, al 12 marzo 2026;
VISTA la nota prot. DAR n. 8395 del 4 maggio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha chiesto al Ministero della salute di far conoscere le proprie determinazioni in merito alle osservazioni formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nonché dal Ministero dell’economia e delle finanze nel corso della riunione del 12 marzo 2026 e di inviare un nuovo testo della proposta di intesa in questione;
VISTA la nota prot. n. 23962 del 9 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12917, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute, all’esito delle interlocuzioni intervenute nella citata riunione tecnica del 12 marzo 2026, ha rappresentato che, alla luce delle mutate finalità, è stato convenuto di procedere alla definizione di un accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in luogo di un’intesa, trasmettendone, al riguardo, il relativo schema;
VISTA la nota prot. DAR n. 12947 del 10 luglio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, nel trasmettere la suddetta nota alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ha chiesto al Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e al Ministero dell’economia e delle finanze di comunicare le proprie determinazioni al riguardo, al fine di consentire la prosecuzione dell’iter istruttorio sullo schema di accordo in titolo;
VISTA la comunicazione del 29 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 14404, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l’assenso sullo schema di accordo di cui trattasi;
VISTA la nota prot. DAR n. 14492 del 30 luglio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, nel trasmettere la suddetta comunicazione del Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ha chiesto al Ministero dell’economia e delle finanze di voler comunicare le proprie determinazioni in merito allo schema di accordo di cui trattasi, al fine di consentire la definizione del relativo iter istruttorio;
VISTA la nota prot. n. 41610 del 4 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16267 e trasmessa il 7 settembre 2026, con nota prot. DAR n. 16304, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze, nel riscontrare la nota prot. DAR n. 12947 del 10 luglio 2026, ha trasmesso il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, reso con nota prot. n. 190861 del 2 settembre 2026, con richiesta di voler recepire le modifiche ivi indicate, al fine del prosieguo dell’iter istruttorio;
VISTA la nota prot. n. 32504 del 16 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17050 e trasmessa il 17 settembre 2026, con nota prot. DAR n. 17066, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha inviato il nuovo schema di accordo in titolo, rappresentando che lo stesso tiene conto delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze con la suddetta nota prot. n. 190861 del 2 settembre 2026;
CONSIDERATO che il suddetto schema di accordo cita, tra l’altro, tra le premesse:
- “CONSIDERATO che il regolamento (UE) 2017/625 attribuisce alle Autorità competenti la responsabilità di assicurare che i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali siano svolti da personale dotato delle conoscenze, delle competenze e della formazione necessarie in relazione ai compiti assegnati;
- CONSIDERATO che il medesimo Regolamento non individua categorie professionali specifiche per lo svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, ma richiede che il personale sia selezionato sulla base delle competenze tecnico-scientifiche necessarie per garantire un elevato livello di tutela della salute umana, della sicurezza alimentare, della salute e del benessere animale e della sanità delle piante;
- CONSIDERATO che la figura professionale del Tecnologo Alimentare, disciplinata dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59, possiede competenze multidisciplinari in materia di igiene degli alimenti, tecnologie alimentari, sicurezza alimentare, sistemi di autocontrollo, processi produttivi, qualità, tracciabilità, etichettatura e gestione del rischio, coerenti con numerose attività tecniche previste dal Regolamento (UE) 2017/625;
- CONSIDERATO che l’evoluzione della normativa europea e nazionale in materia di sicurezza alimentare richiede un progressivo rafforzamento delle competenze tecniche disponibili presso le Autorità competenti, secondo un approccio multidisciplinare e integrato ispirato ai principi “One Health”;
- CONSIDERATO che la valorizzazione delle professionalità tecnico-scientifiche costituisce uno strumento utile a migliorare l'efficacia, l'omogeneità e la qualità dei controlli ufficiali sull'intero territorio nazionale, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni competenti;
- RITENUTO opportuno fornire indirizzi condivisi volti a favorire un'applicazione uniforme della normativa europea, valorizzando, nell'ambito delle competenze attribuite alle Autorità competenti, il contributo professionale del Tecnologo Alimentare, senza modificare l’ordinamento professionale vigente, i sistemi di reclutamento del personale o la disciplina della contrattazione collettiva;”
VISTI gli esiti della seduta del 1° ottobre 2026 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell’accordo in titolo;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente indirizzi per l’inquadramento della figura professionale del tecnologo alimentare nell’ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, nei seguenti termini:
Articolo 1
Finalità
1. Il presente Accordo fornisce indirizzi condivisi per l’impiego delle professionalità tecnico-scientifiche del tecnologo alimentare nell’ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.
Articolo 2
Figura del Tecnologo Alimentare
Le Parti riconoscono che le competenze attribuite al Tecnologo Alimentare dalla legge 18 gennaio 1994, n. 59 presentano carattere tecnico-specialistico e risultano funzionali allo svolgimento delle attività connesse ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali previste dal Regolamento (UE) 2017/625.
Nell’ambito delle Autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nonché dei Laboratori ufficiali di cui all’articolo 9 del medesimo decreto, l’impiego della figura del Tecnologo Alimentare, in coerenza con l’approccio “One Health” favorisce il potenziamento di un contesto multidisciplinare e multiprofessionale, per lo svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al Regolamento (UE) 2017/625 e delle attività ad essi connesse.
Articolo 3
Ambiti di attività
Nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, le Autorità competenti possono avvalersi del contributo professionale del Tecnologo Alimentare nello svolgimento delle attività previste dal Regolamento (UE) 2017/625, tra cui, a titolo esemplificativo:
a. valutazione dei processi di produzione, trasformazione, conservazione, distribuzione e somministrazione degli alimenti;
b. verifiche inerenti ai requisiti di sicurezza, qualità, rintracciabilità e conformità degli alimenti e dei materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti;
verifiche sull’applicazione dei sistemi di autocontrollo basati sui principi HACCP e delle procedure di gestione del rischio adottate dagli operatori del settore alimentare;
attività ispettive, audit, campionamento ufficiale e verifiche documentali previste dalla normativa vigente;
valutazioni tecniche concernenti etichettatura, composizione, claims nutrizionali e sulla salute, novel food, alimenti destinati a gruppi specifici della popolazione, integratori alimentari, additivi, aromi, enzimi alimentari e coadiuvanti tecnologici;
attività di supporto tecnico alle procedure amministrative conseguenti ai controlli ufficiali;
attività di analisi del rischio, raccolta ed elaborazione dati, sorveglianza e monitoraggio;
partecipazione a programmi di formazione, aggiornamento e assistenza tecnica del personale addetto ai controlli ufficiali.
Articolo 4
Organizzazione delle Autorità competenti
Le regioni e le province autonome, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, possono tenere conto delle competenze professionali del Tecnologo Alimentare nella programmazione dei fabbisogni di personale e nell’organizzazione delle attività dei Dipartimenti di prevenzione, dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), dei Servizi veterinari e delle altre strutture competenti in materia di controlli ufficiali.
Resta ferma la piena autonomia delle amministrazioni nell’individuazione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Articolo 5
Clausola di salvaguardia
Il presente Accordo non modifica la disciplina dell’accesso al pubblico impiego, degli ordinamenti professionali, dei profili di inquadramento del personale, delle competenze attribuite dalle vigenti disposizioni, né la disciplina della contrattazione collettiva. Pertanto, le modalità di inquadramento, reclutamento e progressione del personale rientrante nella figura di Tecnologo Alimentare restano disciplinate dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento e dai vigenti regolamenti concorsuali, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni interessate.
2. Restano ferme le competenze attribuite alle professioni sanitarie e alle altre professioni disciplinate dall'ordinamento vigente.
Articolo 6
Attuazione
Le regioni e le province autonome promuovono la diffusione del presente Accordo presso le Autorità competenti e i Laboratori ufficiali operanti sul rispettivo territorio.
Il Ministero della Salute e le regioni favoriscono, nell’ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a valorizzare le competenze tecnico-scientifiche del Tecnologo Alimentare nello svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali disciplinate dal Regolamento (UE) 2017/625, nel rispetto della normativa vigente e dell’autonomia organizzativa delle amministrazioni interessate.
Le Parti convengono di rappresentare, nelle sedi competenti per l’adozione degli atti di indirizzo propedeutici alla contrattazione collettiva nazionale, l’esigenza di valorizzare la figura professionale del Tecnologo Alimentare nell’ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al Regolamento (UE) 2017/625, ferma restando l’autonomia delle parti negoziali e il rispetto delle competenze previste dall’ordinamento vigente.
Articolo 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. All’attuazione del presente Accordo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa di personale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.