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Repertorio atto n. 144/CSR

Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”.

 

Repertorio atti n. 144/CSR del 10 settembre 2026.

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nella seduta del 10 settembre 2026:

 

VISTO l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2024” e, in particolare, l’articolo 27, con il quale il Governo è stato delegato per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, dovendo osservare, nell’esercizio della delega, tra i principi e criteri direttivi specifici, quello inerente alla determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017;

 

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

 

VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”;

 

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

 

VISTA la nota prot. n. 8572 del 10 luglio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 12960, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine dell’acquisizione del parere di questa Conferenza, ha:

- inviato lo schema di decreto legislativo in titolo, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2026, corredato delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze;

- segnalato che lo schema di decreto legislativo in titolo era stato contestualmente trasmesso, con riserva, al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per i seguiti di competenza, atteso il termine di scadenza della delega (10 luglio 2026);

 

VISTA la nota prot. DAR n. 15131 del 6 agosto 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in titolo, corredato dei relativi allegati, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 11 agosto 2026;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 15478 del 14 agosto 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza, al fine del prosieguo dell’iter istruttorio sullo schema di decreto legislativo in titolo, ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 3 settembre 2026;

 

VISTA la comunicazione del 2 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16095 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 16098, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in vista della riunione tecnica convocata per il giorno 3 settembre 2026, ha trasmesso un documento contenente osservazioni e proposte emendative relative allo schema di decreto legislativo in titolo;

 

VISTA la nota prot. n. 5587 dell’8 settembre 2026, acquisita il 9 settembre 2026 al prot. DAR n. 16458 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 16472, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l’Ufficio legislativo del Ministro della salute, a riscontro delle richiamate osservazioni formulate dal Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel corso della riunione tecnica del 3 settembre 2026, ha trasmesso le proprie controdeduzioni, precisando in merito che queste erano già state condivise con le amministrazioni concertanti e rappresentando, altresì, che le stesse comprendevano anche le osservazioni del Ministero della giustizia, riferite, in particolare, all’articolo 3 dello schema di decreto legislativo in titolo;

 

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 10 settembre 2026 di questa Conferenza:

-      le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo, condizionato all’accoglimento delle proposte emendative condivise in sede di istruttoria tecnica, come da nota prot. DAR n. 16472 del 9 settembre 2026 e con la raccomandazione al Governo di un coinvolgimento delle regioni nella stesura dei decreti attuativi;

-      il Sottosegretario di Stato per la salute ha accolto la suddetta raccomandazione;

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni di attuazione dell’articolo 27 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari”.