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Repertorio atto n. 202/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali concernente la ripartizione per l’anno 2023 del “Fondo per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248” e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del medesimo Fondo, relative alle annualità 2022 e precedenti, non erogate alle Regioni.

 

Rep. atti n. 202/CU del 20 dicembre 2023.

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella seduta del 20 dicembre 2023:

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTO l’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per le politiche giovanili (FPG), al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;

 

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l’altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, e successive modificazioni;

 

CONSIDERATO che l’anno 2023 è “Anno europeo delle competenze”;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2022, recante approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

 

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

 

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”;

 

CONSIDERATO che lo stanziamento del capitolo 853 “Fondo per le politiche giovanili”, istituito presso il Centro di responsabilità 16 “Politiche giovanili e servizio civile universale” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’esercizio finanziario 2023, è pari ad euro 85.863.599,00;

 

VISTO l’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei Ministri debba operare “un contenimento delle spese per le strutture di missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e Sottosegretari, con un risparmio non inferiore a 20 milioni di euro per l’anno 2012 e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013”;

 

VISTO l’articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale stabilisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dal 2015, assicura un’ulteriore riduzione delle spese del proprio bilancio in misura non inferiore a 13 milioni di euro;

 

CONSIDERATO che l’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri ha provveduto, come da indicazioni impartite dal Segretario Generale della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, ad effettuare, in via precauzionale, in attuazione delle vigenti disposizioni di finanza pubblica, un accantonamento sul Fondo per le politiche giovanili 2023 per un importo di euro 2.729.281,00;

 

CONSIDERATO che, pertanto, lo stanziamento del capitolo 853 “Fondo per le politiche giovanili”, al netto del riferito accantonamento, da ripartire nell’esercizio finanziario 2023, è pari ad euro 83.134.318,00;

 

VISTO che le intese sancite in Conferenza unificata, relative alla ripartizione del FPG per le annualità 2022 e precedenti, stabiliscono che “Le eventuali risorse finanziarie, già destinate con la presente Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito della mancata sottoscrizione dell’Accordo (omissis) andranno a riconfluire nel Fondo per essere redistribuite, in sede di Intesa nelle annualità successive tra tutte le Regioni”;

 

CONSIDERATO che il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per dare attuazione alle corrispondenti intese sancite in Conferenza unificata, con nota prot. DGSCU n. 0134272/2023, ha chiesto la riassegnazione delle risorse finanziarie afferenti alle quote FPG 2022 e precedenti non erogate alle Regioni per mancata sottoscrizione dei relativi accordi di collaborazione;

 

CONSIDERATO che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 239/BIL del 26 giugno 2023 è stata disposta una variazione compensativa, sia in termini di competenza che di cassa, che riassegna al capitolo 853 “Fondo per le politiche giovanili” le risorse finanziarie afferenti alle quote FPG 2022 e precedenti non erogate alle Regioni, pari a complessivi euro 1.664.423,29;

 

VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

 

CONSIDERATA la circolare n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze che, in attuazione del predetto articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall’erogare finanziamenti alle Autonomie speciali;

 

CONSIDERATA la nota n. 61748 del 30 luglio 2015, con cui il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato le modalità di versamento delle somme non erogate alle Province autonome di Trento e di Bolzano all’entrata del bilancio dello Stato;

 

CONSIDERATE le sentenze della Corte costituzionale 20 marzo 2006, n. 118, 12 dicembre 2007, n. 453, e 27 febbraio 2008, n. 50, secondo le quali le politiche giovanili rientrano nell’ambito delle competenze concorrenti tra Stato e Regioni;

 

CONSIDERATA la deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, concernente l’indagine di controllo sul “Fondo per le politiche giovanili”, che ribadisce, altresì, il contenuto delle citate sentenze della Corte costituzionale;

 

CONSIDERATA la necessità di assicurare l’attuazione delle politiche in favore dei giovani sul territorio, destinando una quota del Fondo per le politiche giovanili al finanziamento di attività a livello regionale e locale per l’anno 2023, secondo criteri e modalità condivisi che prevedano anche strumenti utili ad assicurare un maggior coordinamento degli interventi realizzati ai diversi livelli di governo e l’impegno ad individuare, a decorrere dalle annualità successive, strumenti e criteri di riparto che assicurino sempre più la valorizzazione del coinvolgimento dei singoli territori attraverso modalità coerenti di destinazione delle risorse del Fondo;

 

VISTI l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, e la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, i quali stabiliscono che, con decorrenza 8 aprile 2021, il Codice unico di progetto (CUP) diventa elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione di esecuzione dei progetti di investimento pubblico, pena la nullità degli atti amministrativi;

 

CONSIDERATO che la programmazione delle iniziative regionali ed il relativo monitoraggio, per l’anno 2023, avviene attraverso la predisposizione di un “Piano Operativo”, con utilizzo del format di cui all’allegato 1, corredato dell’annessa Tabella (“Allegato 2”), che costituiscono parte integrante della presente intesa;

 

CONSIDERATO che le modalità di realizzazione e monitoraggio delle iniziative del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici accordi per l’anno 2023, da stipularsi tra il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e l’ANCI, relativamente a Comuni e Città metropolitane, e tra il medesimo Dipartimento e l’UPI, relativamente alle Province;

 

TENUTO CONTO che la pandemia da COVID-19 ha aggravato le disuguaglianze sociali penalizzando le fasce della popolazione giovanile, maggiormente esposte a fenomeni di isolamento ed esclusione sociale, e rendendo ancora più evidenti le differenze sociali sia a livello territoriale che tra le varie aree del Paese;

 

TENUTO CONTO che in questo contesto, con la presente intesa, nell’ambito delle politiche giovanili, si rende necessario intervenire per rafforzare un “sistema territoriale” che sia focalizzato sul target giovanile e che sappia sia offrire occasioni di crescita e di supporto, soprattutto nelle aree periferiche e meno sviluppate del Paese, favorendo politiche attive che valorizzino le competenze, la formazione, la promozione di corretti stili di vita e del benessere psico-fisico dei giovani, che favorire l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, supportandoli nel loro processo di crescita ed emancipazione e promuovendo la cultura della legalità;

 

VISTA la nota del 12 dicembre 2023, acquisita con prot. DAR n. 27500 e diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 27550, con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha inviato la bozza d’intesa concernente la ripartizione per l’anno 2023 del Fondo per le politiche giovanili e la riassegnazione delle somme afferenti alle quote del medesimo Fondo, relative alle annualità 2022 e precedenti, non erogate alle Regioni, ai fini del perfezionamento dell’intesa da parte di questa Conferenza;

 

VISTA la nota del 13 dicembre 2023, acquisita con prot. DAR n. 27618, con la quale l’ANCI ha comunicato l’assenso tecnico;

 

VISTA la nota del 13 dicembre 2023, acquisita con prot. DAR n. 27619, con la quale l’UPI ha comunicato l’assenso tecnico;

 

VISTA la nota del 15 dicembre 2023, acquisita con prot. DAR n. 27893 e diramata il 18 dicembre 2023 con prot. DAR n. 27916, con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha trasmesso un nuovo testo dello schema di intesa in oggetto;

 

VISTA la nota del 19 dicembre 2023, acquisita con prot. DAR n. 28052, con la quale l’UPI ha comunicato l’assenso tecnico sulla versione dello schema di intesa diramata il 18 dicembre 2023;

 

VISTA la nota del 19 dicembre 2023, acquisita con prot. DAR n. 28053, con la quale l’ANCI ha comunicato l’assenso tecnico sul nuovo testo dello schema di intesa in oggetto;

 

VISTA la nota del 19 dicembre 2023, acquisita con prot. DAR n. 28056, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione delle politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l’assenso tecnico sullo schema, nella versione diramata il 18 dicembre 2023;

 

CONSIDERATI gli esiti della seduta del 20 dicembre 2023 di questa Conferenza, nel corso della quale:

  • le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’intesa sull’ultima stesura del 18 dicembre 2023, con la richiesta di impegno al Governo, a decorrere dal prossimo anno, a rivedere i criteri e le quote percentuali di riparto nell’ambito del Tavolo tecnico che verrà istituito tra Regioni, Dipartimento e Anci e a definire una programmazione pluriennale almeno triennale, anche al fine di dare continuità alle azioni intraprese dai territori, come indicato nel documento che, allegato al presente atto (allegato 3), ne costituisce parte integrante;
  • l’ANCI ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa, ringraziando le Regioni e il Ministro per lo sport e i giovani per il coinvolgimento dell’ANCI e dell’UPI nella ripartizione del fondo e per il riconoscimento della capacità di spesa e di attuazione dei Comuni sui territori;
  • l’UPI ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa, ringraziando per il finanziamento di questa misura che è estremamente importante in quanto incide sulla fascia di popolazione giovanile, che è strategica;

 

CONSIDERATO, altresì, che il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso assenso all’intesa;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo;

 

SANCISCE INTESA

 

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei seguenti termini:

 

 

Articolo 1

Riparto del Fondo per le politiche giovanili

 

  1. La presente Intesa indica, per l’anno 2023, le percentuali di riparto del Fondo per le politiche giovanili (di seguito “Fondo”). L’ammontare del Fondo è determinato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025”, nonché da eventuali variazioni derivanti da manovre di finanza pubblica, disposte fino all’emanazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2023”.
  2. In particolare, la presente Intesa stabilisce:
  • la percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti locali, per interventi di rilevanza territoriale, nella misura complessiva del 51%;
  • la percentuale destinata agli interventi di rilevanza nazionale in misura pari al restante 49% del Fondo.
  1. La presente Intesa stabilisce, altresì, nell’ambito della riferita percentuale complessiva del 51%:
  2. la quota del Fondo, determinata nella misura del 26%, destinata alle Regioni e alle Province autonome e i relativi criteri di riparto. Tale quota, per le Regioni, è integrata dalle risorse finanziarie, afferenti alle quote FPG, relative alle annualità 2022 e precedenti, non erogate alle stesse, per mancata sottoscrizione dei corrispondenti Accordi di collaborazione, quantificate in complessivi euro 1.664.423,29 e arrotondate in euro 1.664.423,00;
  3. la quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata ad ANCI, relativamente a Comuni e Città metropolitane;
  4. la quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata ad UPI, relativamente alle Province;
  5. le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle Regioni e dal sistema degli Enti locali.

 

Articolo 2

Interventi

 

  1. La quota del Fondo destinata agli interventi di rilevanza nazionale è finalizzata, tra l’altro, alle seguenti azioni e progetti:
    • programmi di inclusione sociale dei giovani, con particolare riferimento ai c.d. NEET, al fine di favorirne l’inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, nonché la partecipazione attiva alla vita sociale e politica dei territori, anche attraverso spazi di aggregazione polivalenti e innovativi, in cui condividere idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto;
    • azioni dirette ad incentivare, rafforzare e certificare le competenze dei giovani per favorire la transizione scuola/università/lavoro e, quindi, il miglioramento della loro occupabilità, mediante, tra l’altro, il finanziamento di borse di studio, da erogarsi anche attraverso accordi con altre pubbliche Amministrazioni;
    • iniziative di promozione della cultura imprenditoriale dei giovani attraverso attività di orientamento, formazione sulla cultura di impresa, promozione di business innovativi e forme di autoimpiego, inclusa l’eventuale erogazione di voucher per stage presso imprese e per percorsi di formazione anche all’estero;
    • implementazione dell’iniziativa “Campi Giovani” attraverso specifici accordi di collaborazione con altre pubbliche Amministrazioni al fine di coinvolgere i giovani in iniziative relative, tra l’altro, a: corretti stili di vita, difesa dell’ambiente, avvicinamento alla cultura del mare e alla protezione dell’ambiente marino, servizio verso la comunità e cooperazione, anche internazionale, apprendimento di nozioni di primo soccorso e gestione delle emergenze, sicurezza;
    • promozione dei valori dello sport, dell’olimpismo e del paraolimpismo, al fine di favorire sia la diffusione di stili di vita salutari e sostenibili, sia l’aggregazione e l’inclusione sociale dei giovani e sostegno ad iniziative e programmi, anche sperimentali, volti a sviluppare nei giovani un maggior senso civico, una migliore percezione dei valori democratici e un rafforzamento delle proprie competenze anche attraverso esperienze a favore della collettività nell’ambito del Servizio civile universale;
    • promozione e diffusione di opportunità in favore delle giovani generazioni, anche attraverso l’adeguamento e il potenziamento della piattaforma web GIOVANI2030, realizzata, a livello nazionale, con l’obiettivo di favorire, da un lato, l’attivazione dei giovani e una maggiore inclusione giovanile nel tessuto economico e sociale del Paese, dall’altro, coinvolgere tutti i soggetti (istituzioni, enti, associazioni) in grado di fornire opportunità, strumenti e attività per favorire l’attivazione dei giovani;
    • realizzazione di attività correlate alla Carta Giovani Nazionale e alla sua diffusione sul territorio, quale strumento del Governo finalizzato a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni;
    • realizzazione di progetti artistici, culturali e/o sociali di alta rilevanza volti a valorizzare il protagonismo giovanile, anche attraverso compartecipazioni finanziarie, ai sensi della normativa vigente (ex 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 e successive modifiche e integrazioni);
    • cofinanziare progetti in materia di politiche giovanili finanziati dall’Unione europea e realizzazione di attività con organismi europei ed internazionali che prevedano contributi obbligatori e/o volontari;
    • predisporre un sistema informativo finalizzato al monitoraggio degli interventi realizzati sul territorio e finanziati con le risorse del Fondo, anche ai fini della valutazione del loro impatto sui giovani e dell’individuazione di buone pratiche che possano essere proposte come punto di riferimento per la programmazione di futuri interventi;
    • supportare iniziative dell’Agenzia Italiana per la Gioventù, volte, tra l’altro, a promuovere l’identità europea dei giovani, attraverso processi di educazione non formale e informale, e ad accrescere la conoscenza delle istituzioni europee e delle politiche europee nei giovani;
    • organizzare eventi, convegni, pubblicazioni, incontri di studio, campagne di comunicazione ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazioni private.
  2. Per assicurare coerenza tra le diverse iniziative programmate sul territorio, la quota del Fondo, destinata alle Regioni e alle Province autonome e al sistema delle Autonomie locali, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali, di seguito “interventi”, in materia di politiche giovanili, che siano in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale, coinvolgendo, a vario titolo, atteso il carattere trasversale delle politiche giovanili, le tematiche dell’educazione, della formazione, del lavoro e dell’inclusione sociale. In particolare, in coerenza con la programmazione regionale per sostenere il sistema integrato delle politiche giovanili, anche attraverso il riconoscimento e la valorizzazione del ruolo dell’animazione socioeducativa, gli interventi devono essere finalizzati a promuovere:
    • iniziative rivolte a sostenere il sistema integrato delle politiche giovanili, al fine di consentire ai giovani la piena partecipazione e inclusione, con particolare attenzione a quelli in condizione di svantaggio e ai giovani in condizione di NEET, alla vita politica, culturale e sociale, riconoscendone il ruolo di principali agenti nel processo di sviluppo e di cambiamento economico, culturale e sociale, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dell’animazione socioeducativa;
    • iniziative di aggregazione, di promozione della creatività, di promozione della cittadinanza attiva, di informazione sociale, culturale e di autonomia abitativa;
    • servizi di sostegno alla transizione alla vita adulta;
    • iniziative volte a sviluppare la vocazione d’impresa e l’educazione nell’ambito della promozione culturale della transizione ecologica e della valorizzazione sostenibile delle risorse dei territori;
    • attività sportive, stili di vita sani, come strumento per il benessere psico-fisico dei giovani, la socializzazione, l’inclusione sociale e la salute delle ragazze e dei ragazzi;
    • la realizzazione e/o la promozione di Carte Giovani Regionali, rivolte ai giovani tra i 14 e i 17 anni, in sinergia con la Carta Giovani Nazionale (CGN) e con quelle già esistenti in alcune Regioni, che possano aderire al circuito EYCA - European Youth Card Association, dando a tutti i titolari l’accesso ad una serie di opportunità e servizi e fungendo come strumento per lo sviluppo delle politiche giovanili a livello nazionale e regionale;
    • azioni di contrasto alla dispersione scolastica, di promozione nei confronti dei giovani dell’educazione civica e dell’impegno sociale e orientamento personale e professionale, per favorire l’occupazione e l’accesso al mercato del lavoro;
    • azioni a tutela dell’ambiente, del territorio e dello sviluppo sostenibile, volte a far acquisire ai giovani una maggiore consapevolezza ambientale ed etica e comportamenti più responsabili;
    • valorizzazione delle competenze digitali e innovative e dell’apprendimento delle discipline STEM, con particolare riferimento all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
    • servizi rivolti agli studenti universitari, orientati in particolare ad affrontare il tema dell’accessibilità agli alloggi;
  3. Nell’implementazione degli interventi di cui al comma 2, anche al fine di garantire un rafforzamento delle politiche giovanili sul territorio, le Regioni e il sistema delle Autonomie locali avranno, altresì, cura di supportare il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale nelle seguenti iniziative:
  4. favorire la diffusione della Carta Giovani Nazionale sul territorio, quale strumento del Governo finalizzato a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani generazioni, sostenendone il processo di crescita ed incentivando le opportunità di partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità formative;
  5. promozione integrata delle opportunità in favore delle giovani generazioni, nonché delle iniziative che si intendono realizzare attraverso la piattaforma web GIOVANI2030, realizzata, a livello nazionale, con l’obiettivo di favorire, da un lato, l’attivazione dei giovani e una maggiore inclusione giovanile nel tessuto economico e sociale del Paese e, dall’altro, il coinvolgimento di tutti i soggetti (istituzioni, enti, associazioni) in grado di offrire adeguati strumenti e attività. Le Regioni e il sistema delle Autonomie locali, contestualmente alla pubblicazione on line di Avvisi pubblici e/o Bandi, relativi all’attuazione degli interventi, avranno cura di comunicare al Dipartimento i relativi link per darne ampia diffusione anche sulla piattaforma web GIOVANI2030.
  6. Il target di riferimento per gli interventi deve essere rappresentato dalla fascia di età compresa tra i 14 e i 35 anni, ad eccezione di quelli relativi alla Carta Giovani Regionale.
  7. Al fine di favorire il coordinamento e la complementarietà tra tutte le iniziative finanziate con il Fondo è istituito, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa, un Tavolo tecnico composto da 3 rappresentanti di ciascuno dei sottoscrittori della stessa. Il Tavolo si riunisce periodicamente per condividere interventi e iniziative da realizzare sui territori, valorizzando la programmazione regionale, e i risultati di quelle già realizzate ai diversi livelli di governo.

 

 

Articolo 3

Quota destinata a Regioni e Province autonome

 

  1. La quota del Fondo destinata alle Regioni e alle Province autonome, pari al 26%, si intende comprensiva dei trasferimenti indistinti a favore delle Regioni e delle Province autonome, disposti dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché derivanti da altre disposizioni normative di finanza pubblica, comunque finalizzate a finanziare trasferimenti compensativi a favore delle Regioni e delle Province autonome.
  2. La riferita quota è ripartita tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicando i criteri già utilizzati per la ripartizione percentuale del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2022, come indicato nell’allegato 2, che costituisce parte integrante della presente Intesa. La ripartizione della quota determina le risorse finanziarie, arrotondate per eccesso o per difetto all’euro, assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma.
  3. Le risorse finanziarie, assegnate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono acquisite al bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine le predette risorse sono versate all’Entrata del bilancio dello Stato al Capo X.
  4. Ai fini dell’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, le Regioni inviano al Dipartimento, entro il 29 febbraio 2024, il “Piano operativo” (allegato 1), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale, relativo agli interventi che intendono realizzare. Le risorse finanziarie assegnate ad ogni singola Regione, per effetto della ripartizione di cui al comma 2, sono destinate esclusivamente a finanziare gli interventi previsti nel predetto “Piano operativo”, che devono essere conformi nei contenuti alle finalità di cui all’art. 2, comma 2, della presente Intesa, e prevedere una durata massima di attuazione di 18 mesi a decorrere dalla data di inizio attività. Il Dipartimento può concedere, dietro formale e motivata richiesta della Regione interessata, una proroga della durata di attuazione fino ad un massimo 6 mesi. Trascorsa la durata prevista per l’attuazione degli interventi (18 mesi o 24 mesi, qualora sia stata eventualmente concessa la proroga), le somme provenienti dal Fondo e non impegnate saranno versate dalle Regioni, con modalità indicate dal Dipartimento, nel Fondo stesso per essere redistribuite, in sede di Intesa relativa alle annualità successive, tra tutte le Regioni.
  5. Resta salva la possibilità per le Regioni, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente rappresentate, di inviare il “Piano operativo” anche oltre il citato termine del 29 febbraio 2024, ma comunque entro e non oltre il 30 aprile 2024. I “Piani operativi”, inviati oltre il 30 aprile 2024, non saranno presi in considerazione.
  6. Le Regioni evidenziano gli obiettivi e le attività relative alla realizzazione degli interventi previsti nel “Piano operativo”, comprensivo, tra l’altro, di: (i) un cronoprogramma delle singole attività, con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione; (ii) un piano finanziario relativo alle attività stesse e coerente con il citato cronoprogramma; (iii) una “Scheda di monitoraggio” delle attività stesse. Durante lo svolgimento delle attività possono essere apportate modifiche agli interventi individuati nel “Piano operativo”; le richieste di variazioni, opportunamente motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento e successivamente approvate con Deliberazione di Giunta regionale.
  7. Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti nel “Piano operativo”, le Regioni si impegnano a cofinanziare almeno il 10% del valore complessivo degli interventi stessi, di cui almeno la metà costituita da risorse finanziarie del bilancio regionale e la restante parte conferita attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione esclusivamente dalle Regioni stesse. Gli importi di cofinanziamento minimo regionale, rapportati alle risorse finanziarie assegnate dalla presente Intesa ad ogni singola Regione, sono indicati nell’allegato 2.
  8. Il Dipartimento provvede, entro 30 giorni dalla ricezione del “Piano operativo”, a verificare la coerenza dello stesso con quanto previsto nella presente Intesa e, in particolare, degli interventi programmati con le finalità di cui all’art. 2, comma 2. Il Dipartimento, accertata la predetta coerenza, comunica ad ogni singola Regione l’avvenuta approvazione del “Piano operativo”.
  9. Le attività relative agli interventi da realizzare devono essere avviate entro e non oltre 2 mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del “Piano Operativo” di cui al comma 8. La Regione comunica formalmente al Dipartimento la data di “inizio attività”.
  10. Il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie ad esse spettanti avviene in unica soluzione a seguito del verificarsi delle seguenti condizioni: (i) avvenuta approvazione del “Piano Operativo”; (ii) comunicazione di “avvio attività” da parte della Regione; (iii) avvenuta registrazione, da parte dei competenti organi di controllo, del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2023”, che potrà essere emanato solo successivamente alla presente Intesa. Il Dipartimento comunica formalmente alle Regioni l’avvenuta registrazione.
  11. Per consentire al Dipartimento il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi e il conseguimento dei risultati, anche al fine di garantire un coordinamento tra gli interventi nazionali e regionali, la Regione deve trasmettere al Dipartimento, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, con decorrenza dalla data di avvio delle attività, l’apposita “Scheda di monitoraggio” secondo il format previsto all’interno del “Piano operativo”.
  12. Le eventuali risorse finanziarie, assegnate con la presente Intesa alle Regioni, che si rendano disponibili a seguito del mancato invio del “Piano Operativo” di cui al comma 4 ovvero a seguito del mancato avvio delle attività entro il termine previsto dal comma 9, andranno a riconfluire nel Fondo per essere redistribuite, in sede di Intesa nelle annualità successive tra tutte le Regioni.

 

Articolo 4

Quota destinata al sistema delle Autonomie locali

 

  1. La quota del Fondo, destinata al sistema delle Autonomie locali, stabilita in misura pari al 25% dello stanziamento del Fondo, è così ripartita:
  2. una quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti a comuni e città metropolitane, rappresentati dall’ANCI;
  3. una quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province.
  4. ANCI e UPI inviano al Dipartimento le proposte progettuali, relative agli interventi che si intendono realizzare, ai fini della sottoscrizione degli specifici Accordi per l’anno 2023 di cui al comma 3. Le proposte progettuali, finalizzate alla realizzazione degli interventi indicati al comma 2 dell’articolo 2, devono essere inviate al Dipartimento entro il 29 febbraio 2024. Resta salva la possibilità per le Autonomie, in presenza di rilevanti e motivate ragioni, di inviare le proposte progettuali anche oltre il predetto termine.
  5. Le modalità di trasferimento delle risorse, nonché di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di uno specifico Accordo, da stipularsi tra il Dipartimento e l’ANCI, relativamente a Comuni e Città metropolitane, e tra il Dipartimento e l’UPI, relativamente alle Province.
  6. Le proposte progettuali inviate da ANCI e UPI devono essere conformi nei contenuti agli obiettivi di cui al comma 2 dell’articolo 2 e prevedere una durata massima di attuazione di 18 mesi a decorrere dalla data di inizio attività. Può essere concessa, dal Dipartimento, dietro formale richiesta di ANCI e UPI, una proroga della durata di attuazione di massimo 6 mesi, debitamente motivata.
  7. Ai fini della realizzazione dei progetti e delle azioni di cui al comma 2 dell’articolo 2, i Comuni e le Città metropolitane e le Province si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo degli interventi, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dagli stessi enti locali e/o da eventuali partner degli stessi.
  8. ANCI e UPI sottoscrivono con il Dipartimento l’Accordo di cui al comma 3. All’Accordo dovrà essere allegata la proposta progettuale di cui al comma 2.
  9. Il Dipartimento e ANCI e UPI provvedono alla sottoscrizione dell’Accordo entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione delle proposte progettuali, e comunque successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2023”.
  10. Il Dipartimento comunica formalmente ad ANCI e UPI la data di registrazione dell’Accordo da parte dei competenti organi di controllo. Entro 15 giorni dalla predetta comunicazione, ANCI e UPI inviano al Dipartimento il progetto esecutivo delle attività, ai fini della successiva approvazione. Le attività di cui al progetto esecutivo devono essere avviate entro 2 mesi decorrenti dalla data di comunicazione della menzionata registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
  11. Durante lo svolgimento delle attività, ANCI e UPI possono apportate modifiche al progetto esecutivo; le richieste di variazioni, opportunamente motivate, sono sottoposte al preventivo assenso del Dipartimento.
  12. Le risorse finanziarie, attribuite con la presente Intesa in favore del sistema delle Autonomie locali, che si rendano disponibili successivamente alla conclusione degli interventi previsti dagli Accordi di cui al comma 3, sono interamente destinate ad iniziative da concordarsi tra le Parti mediante la sottoscrizione di un atto integrativo.

 

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