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Repertorio atto n. 123/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 12 settembre 2025, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante la definizione e la ripartizione, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 4, delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali. Annualità 2025 e 2026.

 

Repertorio atti n. 123/CU del 1° ottobre 2026.

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella seduta del 1° ottobre 2026:

 

VISTA la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” e, in particolare, l’articolo 4, il quale prevede:

- al comma 1 che, a decorrere dall’anno 2025, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, finanzia:

a) gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

b) gli interventi di competenza statale, di cui ai commi 593 e 594 del medesimo articolo 1 della legge n. 234/2021;

- al comma 2, che la definizione delle risorse del Fondo da destinare agli interventi di cui al suddetto comma 1, lettera a) e lettera b), è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

- al comma 3, che il decreto di cui al sopra citato comma 2 ripartisce gli stanziamenti del Fondo destinati agli interventi, di cui al richiamato comma 1, lettera a), di competenza delle regioni e degli enti locali, sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 131/2025, tenendo conto, altresì, della loro eventuale appartenenza alle province di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, demandando alle regioni, in attuazione della propria programmazione, la definizione, nel rispetto dell’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, delle modalità di assegnazione degli stanziamenti;

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l’articolo 1, il quale prevede:

-      al comma 593 che, “Al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani;

b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat montano;

c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna;

d) interventi di carattere socio-economico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane;

e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;

f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento”;

-      al comma 594, che “Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna”;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2026, n. 121, concernente “Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131”;

 

VISTO l’accordo sancito, con atto Rep. n. 15/CU, nella seduta del 5 febbraio 2026 di questa Conferenza, relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani e, in particolare, il punto 1, il quale prevede che “In sede di ripartizione per l’anno 2025 delle risorse disponibili al momento del riparto del FOSMIT, destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 12 settembre 2025, n. 131, il Governo si impegna ad applicare i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 131 del 2025 e al relativo regolamento attuativo, sulla base delle determinazioni assunte in auto-coordinamento dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ove comunicate entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento”;

 

VISTA la nota prot. MIN_CALDEROLI n. 2868 del 5 agosto 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 14985, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso lo schema di decreto in titolo, unitamente alla relativa documentazione, ai fini dell’acquisizione dell’intesa di questa Conferenza;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 15023 del 5 agosto 2026 con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 1° settembre 2026;

 

VISTA la nota prot. MIN_CALDEROLI n. 2916 del 7 agosto 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 15215 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 15218, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nel far seguito alla citata nota prot. n. 2868 del 5 agosto 2026, ha inviato gli allegati allo schema di decreto in titolo;

 

VISTA la comunicazione del 2 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16069 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 16072, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale il Coordinamento tecnico Politiche per la montagna della Commissione Affari istituzionali e generali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento contenente la posizione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto in titolo, nonché le relative proposte emendative;

 

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 10 settembre 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto il rinvio del punto, iscritto all’ordine del giorno, rappresentando, che era ancora in corso un confronto interno alle stesse, finalizzato alla definizione di una proposta unanime;

- l’ANCI, nell’esprimere parere favorevole sullo schema di decreto in titolo, si è associata alla suddetta richiesta di rinvio;

- l’UPI si è associata alla medesima richiesta;

- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha assentito alla richiesta di rinvio del punto e, dunque, l’esame del punto all’ordine del giorno è stato rinviato;

 

VISTA la nota prot. n. 42506 del 10 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 16630 e trasmessa il 14 settembre 2026, con nota prot. DAR n. 16815, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze con nota prot. 193279 del 10 settembre 2026 sullo schema di decreto in titolo, con la richiesta di voler tenere conto delle osservazioni ivi indicate ai fini del seguito dell’iter;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 16949 del 15 settembre 2026, acquisita il 16 settembre 2026 al n. 17015 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 17020, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale l’Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l’attività internazionale delle autonomie regionali e locali del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri ha fornito riscontro alla suddetta nota prot. n. 42506 del 10 settembre 2026 del Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze;  

 

VISTA la comunicazione del 24 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17561, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso la proposta di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane relative alle annualità 2025 e 2026, esaminata dalla Commissione Politiche per la montagna nella seduta dell’11 settembre 2026;

 

VISTA la nota prot. MIN_CALDEROLI n. 3295 del 25 settembre 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17667, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione dell’intesa di questa Conferenza, una nuova formulazione dello schema di decreto in titolo, unitamente alla relativa documentazione;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 17669 del 25 settembre 2026, con la quale la documentazione di cui alla suddetta comunicazione del 24 settembre 2026 e alla citata nota del 25 settembre 2026 è stata trasmessa alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la contestuale convocazione di una nuova riunione tecnica per il giorno 30 settembre 2026;

 

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 1° ottobre 2026 di questa Conferenza:

- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sull’ultimo testo dello schema di decreto in titolo, trasmesso il 25 settembre 2026, con le osservazioni e le richieste contenute nel documento inviato, che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);

- l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa e ha chiesto che le regioni garantiscano il finanziamento anche ai comuni non compresi nella nuova classificazione dei comuni montani;

- l’UPI ha espresso avviso favorevole all’intesa, esprimendo soddisfazione per la definizione dello schema di decreto in titolo, che ha permesso di superare il blocco di 86 e 70 milioni di euro per le due annualità, con il raggiungimento di un accordo possibile e, soprattutto, per la ridefinizione di un perimetro di aventi diritto che risulta, in generale, aderente alle relative esigenze e ha aggiunto che il resto sarà colmabile attraverso le misure che le regioni potranno mettere in atto;

- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in relazione a quanto rappresentato dall’ANCI, ha riferito di ritenere che si tratti di un accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata e che una decisione in merito spetti alle regioni. Poi, rivolgendosi, in particolare, alle regioni, il Ministro ha ricordato il risultato raggiunto con la proroga concessa per l'annualità 2024, essendo poi rimasta sospesa, per il 2025, la possibilità di un'ulteriore richiesta. Rispetto alle richieste di integrazione del Fondo, avanzate dalle regioni, il Ministro ha evidenziato che, dalle verifiche effettuate, è risultato un utilizzo in una misura dal 78,93% allo 0% delle risorse assegnate per il 2023 e il 2024. Ha fatto presente che, ferma restando la possibilità, per le regioni, di destinare le risorse del Fondo a enti terzi o ai comuni, con la legge si è preferito porre le condizioni per garantire, nelle aree montane, misure specifiche in ambito sanitario, scolastico e abitativo, al fine di evitare la realizzazione di interventi di mero decoro urbano, che sicuramente non contrastano lo spopolamento delle aree alte ed ha, altresì, riferito di prevedere che le regioni chiederanno un’ulteriore valutazione della proroga,  già chiesta,  che sarà sottoposta al Ministero dell’economia e delle finanze, rimarcando, infine, che si proceda all'utilizzo delle risorse disponibili;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI;

 

 

 

 

SANCISCE INTESA

 

ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 12 settembre 2025, n. 131, sullo schema di decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante la definizione e la ripartizione, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 4, delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali. Annualità 2025 e 2026.